compiti di programmazione
Art. 20. Compiti di programmazione1.La provincia:
a)raccoglie e coordina le proposte avanzate dai comuni, ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della regione;b)concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali secondo norme dettate dalla legge regionale;c)formula e adotta con riferimento alle previsioni e agli obiettivi del programma regionale di sviluppo propri programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale e promuove il coordinamento dell'attivita' programmatoria dei comuni.
2.La provincia, inoltre, ferme restando le competenze dei comuni ed in attuazione della legislazione e dei programmi regionali, predispone ed adotta il piano territoriale di coordinamento che determina gli indirizzi generali di assetto del territorio e, in particolare, indica:
a)le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti;b)la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione;c)le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;d)le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali.
3.I programmi pluriennali e il piano territoriale di coordinamento sono trasmessi alla regione ai fini di accertarne la conformita' agli indirizzi regionali della programmazione socio-economica e territoriale.
4.La legge regionale detta le procedure di approvazione, nonche' norme che assicurino il concorso dei comuni alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento.
5.Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilita' di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.
6.Gli enti e le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle rispettive competenze, si conformano ai piani territoriali di coordinamento delle province e tengono conto dei loro programmi pluriennali.
a)raccoglie e coordina le proposte avanzate dai comuni, ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della regione;b)concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali secondo norme dettate dalla legge regionale;c)formula e adotta con riferimento alle previsioni e agli obiettivi del programma regionale di sviluppo propri programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale e promuove il coordinamento dell'attivita' programmatoria dei comuni.
2.La provincia, inoltre, ferme restando le competenze dei comuni ed in attuazione della legislazione e dei programmi regionali, predispone ed adotta il piano territoriale di coordinamento che determina gli indirizzi generali di assetto del territorio e, in particolare, indica:
a)le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti;b)la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione;c)le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;d)le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali.
3.I programmi pluriennali e il piano territoriale di coordinamento sono trasmessi alla regione ai fini di accertarne la conformita' agli indirizzi regionali della programmazione socio-economica e territoriale.
4.La legge regionale detta le procedure di approvazione, nonche' norme che assicurino il concorso dei comuni alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento.
5.Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilita' di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.
6.Gli enti e le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle rispettive competenze, si conformano ai piani territoriali di coordinamento delle province e tengono conto dei loro programmi pluriennali.
3. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza breve 2023-04-21, n. 202304103Provvedimento:Leggi di più...- annullamento atti amministrativi·
- compensazione delle spese·
- competenza degli enti territoriali·
- conflitto di interessi·
- espropriazione per pubblica utilità·
- interesse ad agire·
- leale collaborazione tra enti·
- normativa sul divieto di opposizione a opere pubbliche·
- opere pubbliche·
- pianificazione urbanistica·
- procedimento di VIA·
- variante urbanistica
4. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza breve 2023-04-21, n. 202304102Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di atti amministrativi·
- art. 20 del TUEL·
- art. 60 cod. proc. amm.·
- conformazione agli atti di pianificazione sovraordinata·
- diritto amministrativo·
- interesse ad agire·
- leale collaborazione tra amministrazioni pubbliche·
- opere pubbliche·
- pianificazione urbanistica·
- principio di autonomia e competenze amministrative·
- spese di giudizio·
- valutazione di impatto ambientale (VIA)
5. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-03-25, n. 202402815Provvedimento:Leggi di più...- annullamento atti amministrativi·
- art. 5 della l.r. Abruzzo n. 49 del 2012·
- cambio di destinazione d'uso·
- compensazione delle spese di lite·
- direttiva Bolkestein·
- liberalizzazione delle attività economiche·
- libertà di stabilimento·
- piano regolatore territoriale·
- regolamentazione del mercato dei servizi·
- vincoli urbanistici