responsabilita' dell'organo di revisione

Art. 240. Responsabilita' dell'organo di revisione1.I revisori rispondono della veridicita' delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Devono inoltre conservare la riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione dei loro ufficio.
Entrata in vigore il 28 settembre 2000
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