composizione dei consigli

Art. 37. Composizione dei consigli1.Il consiglio comunale e' composto dal sindaco e:

a)da 60 membri nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;b)da 50 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;c)da 46 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti.d)da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;e)da 30 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;f)da 20 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;g)da 16 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;h)da 12 membri negli altri comuni.
2.Il consiglio provinciale e' composto dal presidente della provincia e:

a)da 45 membri nelle province con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti;b)da 36 membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti;c)da 30 membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 abitanti;d)da 24 membri nelle altre province.
3.Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali rappresentano la intera provincia.
4.La popolazione e' determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.
Entrata in vigore il 28 settembre 2000
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