Durata del mandato del sindaco, del presidente della provincia e dei consigli. limitazione dei mandati

Art. 51.Durata del mandato del sindaco, del presidente della provincia e dei consigli.

Limitazione dei mandati1.Il sindaco e il consiglio comunale, il presidente della provincia e il consiglio provinciale durano in carica per un periodo di cinque anni.
2.Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non e', allo scadere del secondo mandato, immediatamente ((ricandidabile)) alle medesime cariche. ((Per i sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, il limite previsto dal primo periodo si applica allo scadere del terzo mandato)).
3.((Per l'ipotesi di cui al comma 2, primo periodo, e' consentito)) un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
Entrata in vigore il 4 maggio 2022
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