attribuzioni dei consigli

Art. 42. Attribuzioni dei consigli1.Il consiglio e' l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2.Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
a)statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;b)programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;c)convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;d)istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;e)assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a societa' di capitali, affidamento di attivita' o servizi mediante convenzione;f)istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;g)indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;h)contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari;i)spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;l)acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;m)definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonche' nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
3.Il consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa altresi' alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco o del presidente della provincia e dei singoli assessori.
4.Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
Entrata in vigore il 28 settembre 2000

Sentenze+500


  • 1. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-03-03, n. 202302240
    Provvedimento:
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    • art. 124 d.lgs. n. 267/2000·
    • art. 41 c.p.a.·
    • autorizzazioni paesaggistiche·
    • deroga urbanistica·
    • difetto di istruttoria e motivazione·
    • discrezionalità tecnica dell'autorità di bacino·
    • eccesso di potere·
    • incremento volumetrico·
    • legittimità degli atti amministrativi·
    • norme tecniche di attuazione del PAI·
    • permesso di costruire·
    • Piano Casa·
    • procedura di aggiornamento delle carte di pericolosità idraulica·
    • spostamento area verde·
    • tutela del paesaggio·
    • valutazione di pericolosità idraulica·
    • variante urbanistica

  • 2. TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2023-03-14, n. 202304467
    Provvedimento:
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    • ·
    • Accordo interistituzionale·
    • Atto endoprocedimentale·
    • Censure già respinte·
    • Compensazione spese·
    • Competenze amministrative·
    • Delibere Giunta Capitolina·
    • Partecipazione al Tavolo Tecnico·
    • Piani del Commercio·
    • Ricorso inammissibile·
    • Silenzio amministrativo·
    • Violazione norme procedurali

  • 3. TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 2024-04-30, n. 202400954
    Provvedimento:
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    • annullamento di determinazione amministrativa·
    • art. 42, comma 1, lett. l), del D.lgs. n. 267/2000·
    • assegnazione di lotti in area PIP·
    • competenza amministrativa·
    • competenza a procedere alla nuova assegnazione dei lotti·
    • decadenza da assegnazione di lotti·
    • eccezioni in rito·
    • graduatoria di assegnazione·
    • interesse a ricorrere·
    • mancata impugnazione di atto amministrativo·
    • procedura di assegnazione dei lotti·
    • regolamento per la cessione in diritto di proprietà dei lotti·
    • spese di giudizio

  • 5. TAR Potenza, sez. I, sentenza 2023-11-21, n. 202300679
    Provvedimento:
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    • accesso ai documenti amministrativi·
    • art. 24 della L. 241/1990·
    • art. 43 del TUEL·
    • art. 97 Cost.·
    • attività di polizia giudiziaria·
    • bilanciamento tra diritti fondamentali·
    • diritto di accesso·
    • diritto di accesso dei consiglieri comunali·
    • giudizio di accertamento·
    • limiti al diritto di accesso·
    • motivi ostativi all'accesso·
    • onere della dimostrazione dell'interesse specifico·
    • principio di razionalità e buon funzionamento dell'azione amministrativa·
    • segreto d'ufficio·
    • silenzio-rigetto·
    • tutela della riservatezza
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