Art. 61.(( Ineleggibilita' e incompatibilita'
alla carica di sindaco e presidente di provincia ))1.Non puo' essere eletto alla carica di sindaco o di presidente della provincia:
1) il ministro di un culto;
2) coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di segretario comunale o provinciale ((. . .)) (1)
((1-bis.Non possono ricoprire la carica di sindaco o di presidente di provincia coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di appaltatore di lavori o di servizi comunali o provinciali o in qualunque modo loro fideiussore.))---------------AGGIORNAMENTO (1) La Corte costituzionale, con sentenza 23-31 ottobre 2000, n. 450 (in G.U. 1a s.s. 8/11/2000, n. 46) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo 61, n. 2, "nella parte in cui stabilisce che chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che rivestano la qualita' di appaltatore di lavori o di servizi comunali non puo' essere eletto alla carica di sindaco, anziche' stabilire che chi si trova in detta situazione non puo' ricoprire la carica di sindaco."
Entrata in vigore il 28 maggio 2004
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