composizione, nomina e attribuzioni
Art. 252. Composizione, nomina e attribuzioni1.Per i comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti l'organo straordinario di liquidazione e' composto da un singolo commissario; per i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e per le province l'organo straordinario di liquidazione e' composto da una commissione di tre membri. Il commissario straordinario di liquidazione, per i comuni sino a 5.000 abitanti, o i componenti della commissione straordinaria di liquidazione, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e per le province, sono nominati fra magistrati a riposo della Corte dei conti, della magistratura ordinaria, del Consiglio di Stato, fra funzionari dotati di un'idonea esperienza nel campo finanziario e contabile in servizio o in quiescenza degli uffici centrali o periferici del Ministero dell'interno, del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del Ministero delle finanze e di altre amministrazioni dello Stato, fra i segretari ed i ragionieri comunali e provinciali particolarmente esperti, anche in quiescenza, fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
La commissione straordinaria di liquidazione e' presieduta, se presente, dal magistrato a riposo della Corte dei conti o della magistratura ordinaria o del Consiglio di Stato. Diversamente la stessa provvede ad eleggere nel suo seno il presidente. La commissione straordinaria di liquidazione delibera a maggioranza dei suoi componenti.
2.La nomina dell'organo straordinario di liquidazione e' disposta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno. L'insediamento presso l'ente avviene entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento di nomina.
3.Per i componenti dell'organo straordinario di liquidazione valgono le incompatibilita' di cui all'articolo 236.
4.L'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato e provvede alla:
a)rilevazione della massa passiva;
b)acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali;
c)liquidazione e pagamento della massa passiva.5.In ogni caso di accertamento di danni cagionati all'ente locale o all'erario, l'organo straordinario di liquidazione provvede alla denuncia dei fatti alla Procura Regionale presso la Corte dei conti ed alla relativa segnalazione al Ministero dell'interno tramite le prefetture.
La commissione straordinaria di liquidazione e' presieduta, se presente, dal magistrato a riposo della Corte dei conti o della magistratura ordinaria o del Consiglio di Stato. Diversamente la stessa provvede ad eleggere nel suo seno il presidente. La commissione straordinaria di liquidazione delibera a maggioranza dei suoi componenti.
2.La nomina dell'organo straordinario di liquidazione e' disposta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno. L'insediamento presso l'ente avviene entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento di nomina.
3.Per i componenti dell'organo straordinario di liquidazione valgono le incompatibilita' di cui all'articolo 236.
4.L'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato e provvede alla:
a)rilevazione della massa passiva;
b)acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali;
c)liquidazione e pagamento della massa passiva.5.In ogni caso di accertamento di danni cagionati all'ente locale o all'erario, l'organo straordinario di liquidazione provvede alla denuncia dei fatti alla Procura Regionale presso la Corte dei conti ed alla relativa segnalazione al Ministero dell'interno tramite le prefetture.
2. TAR Catania, sez. IV, sentenza 2024-05-30, n. 202402020Provvedimento:Leggi di più...- art. 248 TUEL·
- art. 252 TUEL·
- art. 73 cpa·
- competenza dell'organo straordinario di liquidazione·
- diritto di difesa·
- dissesto finanziario del Comune·
- estinzione del giudizio di ottemperanza·
- mancata costituzione del Comune·
- ottemperanza alla sentenza·
- spese di lite
3. TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2023-01-09, n. 202300193Provvedimento:Leggi di più...- art. 252 d.lgs. n. 267/2000·
- art. 5 D.L. n. 80/2004·
- art. 74 c.p.a.·
- compensazione delle spese di lite·
- competenza dell'organo straordinario di liquidazione·
- dissesto finanziario degli enti locali·
- gestione liquidatoria·
- inammissibilità delle pretese creditorie·
- ottemperanza al giudicato·
- tutela dei dati personali
4. TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2024-02-08, n. 202400947Provvedimento:Leggi di più...- art. 244 e 246 TUEL·
- art. 252, comma 4, d.lgs. n. 267-2000·
- art. 5, comma 2, D.L. n. 80-2004·
- compensazione delle spese·
- dissesto finanziario del Comune·
- giurisprudenza Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato·
- inammissibilità delle azioni esecutive·
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- risarcimento danni derivante da cose in custodia·
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5. TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2024-01-05, n. 202400015Provvedimento:Leggi di più...- art. 248 T.U.E.L.·
- azioni esecutive nei confronti degli enti in dissesto·
- competenza dell'Organo straordinario di liquidazione·
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- inammissibilità dell'azione di ottemperanza·
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