dissesto finanziario

Art. 244. Dissesto finanziario1.Si ha stato di dissesto finanziario se l'ente non puo' garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalita' di cui all'articolo 193, nonche' con le modalita' di cui all'articolo 194 per le fattispecie ivi previste.
2.Le norme sul risanamento degli enti locali dissestati si applicano solo a province e comuni.
Entrata in vigore il 28 settembre 2000
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