(unione di comuni)

Art. 32.(Unione di comuni)1.L'unione di comuni e' l'ente locale costituito da due o piu' comuni, di norma contermini, finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi. Ove costituita in prevalenza da comuni montani, essa assume la denominazione di unione di comuni montani e puo' esercitare anche le specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna attribuite in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione e delle leggi in favore dei territori montani.
2.Ogni comune puo' far parte di una sola unione di comuni. Le unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni.
3.Gli organi dell'unione, presidente, giunta e consiglio, sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei comuni associati e a essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennita' o emolumenti in qualsiasi forma percepiti. Il presidente e' scelto tra i sindaci dei comuni associati e la giunta tra i componenti dell'esecutivo dei comuni associati. Il consiglio e' composto da un numero di consiglieri definito nello statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune.
4.L'unione ha potesta' statutaria e regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della legge recante disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione. Lo statuto dell'unione stabilisce le modalita' di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. In fase di prima istituzione lo statuto dell'unione e' approvato dai consigli dei comuni partecipanti e le successive modifiche sono approvate dal consiglio dell'unione.
5.All'unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite. Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale dell'Unione non puo' comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale. ((I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacita' assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte)).
5-bis.Previa apposita convenzione, i sindaci dei comuni facenti parte dell'Unione possono delegare le funzioni di ufficiale dello stato civile e di anagrafe a personale idoneo dell'Unione stessa, o dei singoli comuni associati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, e dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
5-ter.Il presidente dell'unione di comuni si avvale del segretario di un comune facente parte dell'unione, senza che cio' comporti l'erogazione di ulteriori indennita' e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatti salvi gli incarichi per le funzioni di segretario gia' affidati ai dipendenti delle unioni o dei comuni anche ai sensi del comma 557 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Ai segretari delle unioni di comuni si applicano le disposizioni dell'articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni.
6.L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.
7.Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.
8.Gli statuti delle unioni sono inviati al Ministero dell'interno per le finalita' di cui all'articolo 6, commi 5 e 6.
-------------AGGIORNAMENTO (49)
Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, ha disposto (con l'art. 16, comma 3) che "All'unione di cui al comma 1, in deroga all'articolo 32, commi 2, 3 e 5, secondo periodo, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, si applica la disciplina di cui al presente articolo".
Ha inoltre disposto (con l'art. 16, comma 29) che "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai comuni appartenenti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto degli statuti delle regioni e province medesime, delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42".
Entrata in vigore il 24 aprile 2017

Sentenze130


  • 1. TAR Catania, sez. I, sentenza 2022-12-02, n. 202203143
    Provvedimento:
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    • annullamento di provvedimento amministrativo·
    • cessione della materia del contendere·
    • compensazione delle spese di giudizio·
    • eccesso di potere·
    • improcedibilità del ricorso·
    • mancanza di interesse pubblico·
    • mancata comunicazione di avvio del procedimento·
    • onere della prova·
    • principio di buona fede e affidamento·
    • revoca di nomina di funzionario delegato·
    • risarcimento danni·
    • sospensione di provvedimento amministrativo·
    • violazione art. 3 L. 241/1990·
    • violazione art. 3 L.R. 10/1991·
    • violazione di legge

  • 2. TAR Venezia, sez. I, sentenza 2022-12-22, n. 202201940
    Provvedimento:
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    • annullamento di decreto dirigenziale·
    • associazionismo comunale·
    • compatibilità con la disciplina transitoria·
    • compensazione delle spese di lite·
    • deroghe per comuni montani·
    • diritto intertemporale·
    • diritto transitorio·
    • eccesso di potere·
    • gestione associata delle funzioni fondamentali·
    • incentivazione finanziaria per forme associative·
    • interpretazione de plano della lex specialis·
    • irragionevolezza e illogicità della motivazione·
    • limite demografico minimo per le unioni di comuni·
    • ricevibilità del ricorso·
    • riordino territoriale·
    • riparto delle risorse statali

  • 3. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-01-11, n. 202400376
    Provvedimento:
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    • annullamento deliberazioni·
    • art. 14 del d.l. n. 78 del 2010·
    • art. 32 del T.u.e.l.·
    • art. 35 c.p.a.·
    • carenza di potere·
    • convenzioni tra enti locali·
    • diritti dei consiglieri comunali·
    • esclusione da unione di comuni·
    • gestione associata dei servizi pubblici·
    • giurisprudenza sulla nullità degli atti amministrativi·
    • interesse ad agire·
    • invalidità degli atti amministrativi·
    • legittimazione ad agire·
    • nullità degli atti amministrativi·
    • principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato·
    • principio di sussidiarietà·
    • recesso da unione di comuni·
    • riforma del settore pubblico·
    • spending review·
    • termine decadenziale per la declaratoria di nullità·
    • variazione di bilancio

  • 4. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-11-16, n. 202309842
    Provvedimento:
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    • annullamento di atto amministrativo·
    • art. 15 l. 241/1990·
    • art. 30 d.lgs. 267/2000·
    • autotutela amministrativa·
    • compensazione delle spese·
    • comunicazione di avvio del procedimento·
    • convenzione tra enti locali·
    • difetto di motivazione·
    • errore scusabile·
    • giurisdizione amministrativa·
    • graduatoria PNRR·
    • nullità degli accordi tra pubbliche amministrazioni·
    • soccorso istruttorio·
    • sottoscrizione digitale

  • 5. TAR Roma, sez. 4B, sentenza 2024-01-15, n. 202400679
    Provvedimento:
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    • annullamento d'ufficio·
    • art. 21 nonies Legge 241/1998·
    • art. 9 Regolamento (UE) 2021/241·
    • doppio finanziamento·
    • esclusione da finanziamenti·
    • graduatorie di merito·
    • interpretazione atti amministrativi·
    • PNRR·
    • principio di autoresponsabilità·
    • violazione art. 4 Avviso Pubblico
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