compenso dei revisori

Art. 241. Compenso dei revisori1.Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori, da aggiornarsi triennalmente. Il compenso base e' determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell'ente locale.
2.Il compenso di cui al comma 1 puo' essere aumentato dall'ente locale fino al limite massimo del 20 per cento in relazione alle ulteriori funzioni assegnate rispetto a quelle indicate nell'articolo 239.
3.Il compenso di cui al comma 1 puo' essere aumentato dall'ente locale quando i revisori esercitano le proprie funzioni anche nei confronti delle istituzioni dell'ente sino al 10 per cento per ogni istituzione e per un massimo complessivo non superiore al 30 per cento.
4.Quando la funzione di revisione economico-finanziaria e' esercitata dal collegio dei revisori il compenso determinato ai sensi de commi 1, 2 e 3 e' aumentato per il presidente del collegio stesso del 50 per cento.
5.Per la determinazione del compenso base di cui al comma 1 spettante al revisore della comunita' montana ed al revisore dell'unione di comuni si fa riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, rispettivamente, al comune totalmente montano piu' popoloso facente parte della comunita' stessa ed al comune piu' popoloso facente parte dell'unione.
6.Per la determinazione del compenso base di cui al comma 1 spettante ai revisori della citta' metropolitana si fa riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, al comune capoluogo.
((6-bis.L'importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, ai componenti dell'organo di revisione non puo' essere superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi))7.L'ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina.
Entrata in vigore il 24 giugno 2014
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