Art. 65.(( (Incompatibilita' per consigliere regionale, comunale e circoscrizionale). ))((1.Le cariche di presidente provinciale, nonche' di sindaco e di assessore dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale.
2.Le cariche di consigliere comunale e circoscrizionale sono incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere comunale di altro comune e di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione, anche di altro comune.
3.La carica di consigliere comunale e' incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione dello stesso o di altro comune))
2.Le cariche di consigliere comunale e circoscrizionale sono incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere comunale di altro comune e di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione, anche di altro comune.
3.La carica di consigliere comunale e' incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione dello stesso o di altro comune))
2. TAR Napoli, sez. II, sentenza 2022-11-23, n. 202207233Provvedimento:Leggi di più...- art. 65 TUEL·
- cancellazione della candidatura·
- candidatura in più liste·
- carenza di interesse·
- compatibilità cariche·
- compensazione delle spese di lite·
- impugnazione verbale di proclamazione degli eletti·
- inadempimento delle norme elettorali·
- irricevibilità del ricorso·
- violazione art. 28 co. 10, 32 co. 8 e 33 co. 6 DPR 570/1960