Incompatibilita' per consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale
Art. 65.Incompatibilita' per consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale1.Il presidente e gli assessori provinciali, nonche' il sindaco e gli assessori dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale.
2.Le cariche di consigliere provinciale, comunale e circoscrizionale sono, altresi', incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere provinciale di altra provincia, di consigliere comunale di altro comune, di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione.
3.La carica di consigliere comunale e' incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione del comune.
2.Le cariche di consigliere provinciale, comunale e circoscrizionale sono, altresi', incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere provinciale di altra provincia, di consigliere comunale di altro comune, di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione.
3.La carica di consigliere comunale e' incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione del comune.
2. TAR Napoli, sez. II, sentenza 2022-11-23, n. 202207233Provvedimento:Leggi di più...- art. 65 TUEL·
- cancellazione della candidatura·
- candidatura in più liste·
- carenza di interesse·
- compatibilità cariche·
- compensazione delle spese di lite·
- impugnazione verbale di proclamazione degli eletti·
- inadempimento delle norme elettorali·
- irricevibilità del ricorso·
- violazione art. 28 co. 10, 32 co. 8 e 33 co. 6 DPR 570/1960