Art. 65.(( (Incompatibilita' per consigliere regionale, comunale e circoscrizionale). ))((1.Le cariche di presidente provinciale, nonche' di sindaco e di assessore dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale.
2.Le cariche di consigliere comunale e circoscrizionale sono incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere comunale di altro comune e di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione, anche di altro comune.
3.La carica di consigliere comunale e' incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione dello stesso o di altro comune))
Entrata in vigore il 7 aprile 2014

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