Art. 14-bis.(((Disposizioni per indennita' di trasferimento e per l'attribuzione di
compiti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco). ))((1.Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86, dopo le parole: "Forze di polizia ad ordinamento militare e civile" sono inserite le seguenti: "e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco". Alla copertura degli oneri derivanti dalla disposizione di cui al presente comma, pari a euro 436.111 per l'anno 2010 e ad euro 849.955 a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante l'utilizzo di una quota parte delle risorse di cui al comma 4-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
2.Per la prosecuzione delle attivita' volte a garantire il superamento dell'emergenza nei territori della regione Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in ragione dei precipui compiti istituzionali, e' affidata, fino al 30 giugno 2010, la responsabilita' di assicurare gli interventi di soccorso pubblico necessari, con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77))
Entrata in vigore il 27 febbraio 2010
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