Art 3
Art. 3.
L'articolo 134 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e' sostituito dal seguente:
" Art. 134 - (Deposito del ricorso e del controricorso a mezzo della posta). - Gli avvocati che hanno sottoscritto il ricorso o il controricorso possono provvedere al deposito degli stessi e degli atti indicati negli articoli 369 e 370 del codice mediante l'invio per posta, in plico raccomandato, al cancelliere della Corte di cassazione.
Agli atti devono essere uniti:
1) le marche o le ricevute dei versamenti sui conti correnti postali dovuti per imposta di bollo, per tassa di iscrizione a ruolo, per diritti di cancelleria e per diritto di chiamata di causa, diritti, indennita' di trasferta e spese postali per la notificazione dei biglietti di cancelleria e degli altri atti del procedimento eseguita su richiesta del cancelliere;
2) le marche a favore della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza per gli avvocati e procuratori, applicate sul ricorso o sul controricorso;
3) le copie in carta semplice del ricorso o del controricorso e della sentenza o della decisione impugnata di cui all'articolo 137;
4) un doppio elenco in carta semplice di tutte le carte e marche o ricevute di versamenti sui conti correnti postali inviate, sottoscritto dall'avvocato.
All'atto del ricevimento del plico, il cancelliere controlla l'esattezza dell'elenco e ne restituisce, mediante raccomandata con avviso di ricevimento e con tassa a carico del destinatario, una copia al mittente nella quale attesta la data di arrivo del piego in cancelleria e gli eventuali inadempimenti degli oneri di cui ai numeri 1), 2) e 3) del secondo comma.
Nel termine per la presentazione del ricorso o del controricorso, ovvero, successivamente, fino al trentesimo giorno dal ricevimento della raccomandata con la quale l'elenco e' stato restituito, il difensore puo' provvedere all'invio in cancelleria delle marche o ricevute di versamenti su conti correnti postali e delle copie mancanti.
Il deposito e le varie integrazioni di cui al comma precedente si hanno per avvenuti, a tutti gli effetti, alla data di spedizione dei plichi con la posta raccomandata.
Nel fascicolo di ufficio il cancelliere allega la busta utilizzata per l'invio del ricorso o del controricorso ed, eventualmente, quella utilizzata per l'invio delle suddette marche o ricevute di versamenti su conti correnti postali e copie.
L'inosservanza delle prescrizioni di cui al secondo comma, numero 1), e del termine stabilito dal quarto comma, comporta la sanzione del raddoppio delle imposte, delle tasse, dei diritti, delle indennita' e delle spese ivi previste. In tale caso il dirigente della cancelleria ingiunge alla parte ed al difensore di pagare, in solido, l'importo dovuto nelle forme indicate dallo articolo 137 ".
L'articolo 134 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e' sostituito dal seguente:
" Art. 134 - (Deposito del ricorso e del controricorso a mezzo della posta). - Gli avvocati che hanno sottoscritto il ricorso o il controricorso possono provvedere al deposito degli stessi e degli atti indicati negli articoli 369 e 370 del codice mediante l'invio per posta, in plico raccomandato, al cancelliere della Corte di cassazione.
Agli atti devono essere uniti:
1) le marche o le ricevute dei versamenti sui conti correnti postali dovuti per imposta di bollo, per tassa di iscrizione a ruolo, per diritti di cancelleria e per diritto di chiamata di causa, diritti, indennita' di trasferta e spese postali per la notificazione dei biglietti di cancelleria e degli altri atti del procedimento eseguita su richiesta del cancelliere;
2) le marche a favore della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza per gli avvocati e procuratori, applicate sul ricorso o sul controricorso;
3) le copie in carta semplice del ricorso o del controricorso e della sentenza o della decisione impugnata di cui all'articolo 137;
4) un doppio elenco in carta semplice di tutte le carte e marche o ricevute di versamenti sui conti correnti postali inviate, sottoscritto dall'avvocato.
All'atto del ricevimento del plico, il cancelliere controlla l'esattezza dell'elenco e ne restituisce, mediante raccomandata con avviso di ricevimento e con tassa a carico del destinatario, una copia al mittente nella quale attesta la data di arrivo del piego in cancelleria e gli eventuali inadempimenti degli oneri di cui ai numeri 1), 2) e 3) del secondo comma.
Nel termine per la presentazione del ricorso o del controricorso, ovvero, successivamente, fino al trentesimo giorno dal ricevimento della raccomandata con la quale l'elenco e' stato restituito, il difensore puo' provvedere all'invio in cancelleria delle marche o ricevute di versamenti su conti correnti postali e delle copie mancanti.
Il deposito e le varie integrazioni di cui al comma precedente si hanno per avvenuti, a tutti gli effetti, alla data di spedizione dei plichi con la posta raccomandata.
Nel fascicolo di ufficio il cancelliere allega la busta utilizzata per l'invio del ricorso o del controricorso ed, eventualmente, quella utilizzata per l'invio delle suddette marche o ricevute di versamenti su conti correnti postali e copie.
L'inosservanza delle prescrizioni di cui al secondo comma, numero 1), e del termine stabilito dal quarto comma, comporta la sanzione del raddoppio delle imposte, delle tasse, dei diritti, delle indennita' e delle spese ivi previste. In tale caso il dirigente della cancelleria ingiunge alla parte ed al difensore di pagare, in solido, l'importo dovuto nelle forme indicate dallo articolo 137 ".