Art 1

Art. 1.1.A decorrere dal 1 gennaio 1988 l'indennita' stabilita
dall'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e' attribuita, nella misura vigente al 1 gennaio 1988, al personale dirigente e
qualifiche equiparate delle cancellerie e segreterie giudiziarie nonche' a quello previsto dalla legge 1 agosto 1962, n. 1206, e
dalla legge 11 novembre 1982, n. 862, secondo le percentuali indicate nell'allegata tabella con riferimento alle diverse qualifiche, con assorbimento del compenso di cui all'articolo 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312, ed all'articolo unico della legge 11 novembre 1982, n. 862, e successive modificazioni, come da ultimo determinato dalla legge 12 aprile 1984, n. 65, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 31 maggio 1984.
2.L'indennita' di cui al comma 1 e' corrisposta in ratei mensili, con esclusione dei periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di assenza obbligatoria o facoltativa previste negli articoli 4 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa.
3.L'indennita' e' comunque corrisposta al personale di cui agli articoli 45 e 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e all'articolo 8 della legge 17 novembre 1978, n. 715. ((1))

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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 24 dicembre 1993, n. 537 ha disposto (con l'art. 3, comma 61) che "L'articolo 1 della legge 22 giugno 1988, n. 221, si interpreta nel senso che il riferimento all'indennita' di cui all'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e' da considerare relativo alle misure vigenti alla data del 1 gennaio 1988, espressamente richiamata dalla disposizione stessa. "
Entrata in vigore il 9 maggio 2001
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