reclutamento

Art. 6. Reclutamento1.Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:
a)all'articolo 651:
1) nella rubrica, dopo le parole: «dei ruoli normali» sono inserite le seguenti: «dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare»;
2) al comma 1, dopo le parole: «dei ruoli normali» sono inserite le seguenti: «dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare»;
b)dopo l'articolo 651 e' inserito il seguente:
«Art. 651-bis (Alimentazione ordinaria del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri). - 1. Gli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente sono tratti, con il grado di sottotenente:
a) da coloro che hanno frequentato l'accademia militare e che hanno completato con esito favorevole il ciclo formativo previsto dal regolamento;
b) mediante concorso per titoli ed esami, dai luogotenenti in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, in possesso di laurea magistrale in giurisprudenza, che hanno riportato nell'ultimo quinquennio la qualifica finale non inferiore a «eccellente» e che non hanno superato il cinquantacinquesimo anno di eta';
c)mediante concorso per titoli ed esami, dai militari in servizio permanente dei ruoli non direttivi e non dirigenti dell'Arma dei carabinieri, in possesso di laurea triennale a indirizzo giuridico definita con determinazione dirigenziale, che hanno riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a «eccellente», che hanno almeno cinque anni di servizio e che non hanno superato il quarantesimo anno di eta'.
2.I vincitori dei concorsi di cui al comma 1 lettere b) e c), sono:
a)nominati sottotenenti, secondo l'ordine di precedenza fissato dal comma 1, con anzianita' relativa stabilita in base all'ordine della rispettiva graduatoria di merito;
b)iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei pari grado provenienti dai corsi regolari dell'accademia militare nominati sottotenenti in servizio permanente nello stesso anno;
c)ammessi a frequentare un corso applicativo.
3.I posti eventualmente rimasti scoperti dei concorsi di cui al comma 1, lettere b) e c), possono essere devoluti in aumento a quelli destinati alle altre categorie, con determinazione dirigenziale.»;
c) all'articolo 662, al comma 1, le parole: «1/13» sono sostituite dalle seguenti: «1/26»;
d) l'articolo 663 e' abrogato;
e) all'articolo 664:
1) alla rubrica le parole: «tecnico-logistico» sono sostituite dalla seguente: «tecnico»;
2) al comma 1:
1.1) all'alinea, le parole: «tecnico-logistico» sono sostituite dalla seguente: «tecnico»;
1.2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) con riserva non superiore al venti per cento dei posti disponibili, i militari in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri appartenenti ai ruoli non direttivi e non dirigenti che non hanno superato il quarantesimo anno di eta', che hanno almeno cinque anni di servizio, che hanno riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a «eccellente» e sono in possesso del diploma di laurea magistrale o specialistica richiesto dal bando di concorso.»;
f) all'articolo 664-bis, al comma 1, lettera b):
1) dopo le parole: «i militari» sono inserite le seguenti: «in servizio permanente»;
2) le parole: «superiore alla media» sono sostituite dalla seguente: «eccellente»;
g) all'articolo 665, al comma 1, la parola: «speciale» e' sostituita dalla seguente: «forestale» e le parole: le parole: «tecnico-logistico» sono sostituite dalla seguente: «tecnico»;
h) all'articolo 666:
1) al comma 1, le parole: «e speciale» sono sostituite dalle seguenti: «, forestale e tecnico»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il numero di posti da mettere annualmente a concorso per l'immissione nel ruolo normale non puo' in ogni caso superare un tredicesimo della consistenza organica degli ufficiali inferiori del medesimo ruolo.»;
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per l'immissione nel ruolo tecnico non puo' in ogni caso superare un ventinovesimo della consistenza organica degli ufficiali del medesimo ruolo aventi il grado da tenente a tenente colonnello compresi.»;
4) al comma 3-bis, la parola: «ottavo» e' sostituita dalla seguente: «nono» e le parole: «di detto» sono sostituite dalle seguenti: «del medesimo»;
i) all'articolo 667, al comma 1 le parole: «e nel ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri» sono soppresse;
l) all'articolo 668, al comma 1 la lettera d) e' soppressa;
m) all'articolo 670, al comma 1 le parole: «, capitani in servizio permanente effettivo del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri» sono soppresse;
n) all'articolo 676, al comma 1 le parole: «, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri» sono sostituite dalle seguenti: «e dell'Aeronautica militare»;
o) all'articolo 678:
1) al comma 5, le parole: «tecnico-logistico» sono sostituite dalla seguente: «tecnico»;
2) il comma 6 e' abrogato;
Note all'art. 6:
- Si riporta il testo degli articoli 651, 651-bis, 662, 663, 664, 664-bis, 665, 666, 667, 668, 670, 676, 678 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificati o introdotti dal presente decreto:
"Art. 651 (Alimentazione ordinaria dei ruoli normali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare). - 1. Gli ufficiali dei ruoli normali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare in servizio permanente sono tratti, con il grado di sottotenente, da coloro che hanno frequentato le accademie militari, e che hanno completato con esito favorevole il ciclo formativo previsto dal regolamento."
"Art. 662 (Condizioni per il reclutamento straordinario nel ruolo normale). - 1. Il concorso di cui all'articolo 652, puo' essere bandito se il prevedibile numero dei sottotenenti che concludono nell'anno il corso di applicazione per essi previsto risulta inferiore a 1/26 della consistenza organica degli ufficiali inferiori del ruolo normale.
2. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito frequentano il corso applicativo di cui all'articolo 722, comma 1, lettera b).".
"Art. 664 (Alimentazione del ruolo tecnico). - 1. Il reclutamento degli ufficiali delle varie specialita' del ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri avviene mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare:
a) i cittadini italiani che non hanno superato il trentaduesimo anno di eta' e che sono in possesso dei requisiti generali previsti per gli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, nonche' del diploma di laurea richiesto dal bando di concorso pertinente alla specifica professionalita' del ruolo;
b) con riserva non superiore al venti per cento dei posti disponibili, i militari in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri appartenenti ai ruoli non direttivi e non dirigenti che non hanno superato il quarantesimo anno di eta', che hanno almeno cinque anni di servizio, che hanno riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a «eccellente» e sono in possesso del diploma di laurea magistrale o specialistica richiesto dal bando di concorso.
2. I vincitori del concorso sono:
a) nominati tenenti con anzianita' relativa stabilita in base all'ordine della graduatoria di merito;
b) ammessi a frequentare un corso formativo.
Art. 664-bis (Alimentazione del ruolo forestale). - 1.
Il reclutamento degli ufficiali del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri avviene mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare:
a) i cittadini italiani che non hanno superato il trentaduesimo anno di eta' e che sono in possesso dei requisiti generali previsti per gli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, nonche' del diploma di laurea magistrale o specialistica richiesto dal bando di concorso pertinente alla specifica professionalita' del ruolo;
b) con riserva non superiore al venti per cento dei posti disponibili, i militari in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri appartenenti ai ruoli non direttivi e non dirigenti che non hanno superato il quarantesimo anno di eta', che hanno riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a «eccellente» e sono in possesso del diploma di laurea magistrale o specialistica richiesto dal bando di concorso.
2. I vincitori del concorso sono:
a) nominati tenenti con anzianita' relativa stabilita in base all'ordine della graduatoria di merito;
b) ammessi a frequentare un corso di formazione.
Art. 665 (Partecipazione degli ufficiali ausiliari ai concorsi). - 1. Gli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato un anno di servizio e gli ufficiali inferiori delle forze di completamento possono partecipare, in relazione al titolo di studio posseduto e senza aver superato il 34° anno di eta', ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali del ruolo forestale e del ruolo tecnico.
2. Il servizio prestato in qualita' di ufficiale in ferma prefissata costituisce titolo ai fini della formazione delle graduatorie di merito.
3. Al termine dei prescritti corsi formativi, gli ufficiali inferiori delle forze di completamento sono iscritti in ruolo, con il grado rivestito, dopo l'ultimo dei parigrado in ruolo.
Art. 666 (Immissioni in ruolo). - 1. Per le immissioni in ruolo degli ufficiali si tiene conto delle vacanze complessive esistenti nei ruoli normale, forestale e tecnico.
2. Il numero di posti da mettere annualmente a concorso per l'immissione nel ruolo normale non puo' in ogni caso superare un tredicesimo della consistenza organica degli ufficiali inferiori del medesimo ruolo.
3. Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per l'immissione nel ruolo tecnico non puo' in ogni caso superare un ventinovesimo della consistenza organica degli ufficiali del medesimo ruolo aventi il grado da tenente a tenente colonnello compresi.
3-bis. Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per l'immissione nel ruolo forestale non puo' in ogni caso superare un nono della consistenza organica degli ufficiali inferiori del medesimo ruolo.
Art. 667 (Concorsi straordinari). - 1. Possono essere banditi concorsi per titoli per il reclutamento di capitani e gradi corrispondenti in servizio permanente nel ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito italiano, nel ruolo speciale del Corpo di stato maggiore della Marina, nel ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto e nel ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica.
(Omissis).
Art. 668 (Commissioni di concorso). - 1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi sono nominate con decreto del Ministro della difesa e sono composte come segue:
a) per l'Esercito italiano da:
1) un ufficiale proveniente dal ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni di grado non inferiore a generale di brigata - presidente;
2) due ufficiali del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni di grado non inferiore a tenente colonnello - membri;
3) un funzionario della carriera direttiva di qualifica non superiore a direttore di sezione - segretario senza diritto di voto;
b) per la Marina militare da:
1) un ufficiale di stato maggiore di grado non inferiore a contrammiraglio - presidente;
2) due ufficiali di stato maggiore di grado non inferiore a capitano di fregata - membri, se i giudicandi appartengono al Corpo di stato maggiore;
3) due ufficiali delle capitanerie di porto di grado non inferiore a capitano di fregata - membri, se i giudicandi appartengono al Corpo delle capitanerie di porto;
4) un funzionario della carriera direttiva di qualifica non superiore a direttore di sezione - segretario senza diritto di voto;
c) per l'Aeronautica militare da:
1) un ufficiale dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, di grado non inferiore a generale di brigata aerea - presidente;
2) due ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, di grado non inferiore a tenente colonnello - membri;
3) un funzionario della carriera direttiva di qualifica non superiore a direttore di sezione - segretario senza diritto di voto;.
d. (soppressa)."
"Art. 670 (Nomina nel servizio permanente). - 1. Gli ufficiali idonei, che nella graduatoria sono compresi nel numero dei posti messi a concorso per ciascun ruolo, sono dichiarati vincitori del concorso stesso e nominati, rispettivamente, capitani in servizio permanente effettivo del ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni, tenenti di vascello in servizio permanente effettivo del ruolo speciale del Corpo di stato maggiore o del Corpo delle capitanerie di porto, capitani in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare del ruolo naviganti speciale.
2. I vincitori del concorso assumono una anzianita' assoluta pari a quella posseduta nel grado di capitano o di tenente di vascello alla data del decreto di nomina in servizio permanente effettivo, diminuita di due anni, e prendono posto nei rispettivi ruoli, in relazione a detta anzianita' assoluta, nell'ordine della graduatoria del concorso, dopo l'ultimo pari grado avente la stessa anzianita' assoluta.
3. I servizi precedentemente prestati dagli ufficiali reclutati nel servizio permanente effettivo, a norma del presente articolo, possono essere riscattati, a domanda degli interessati, ai fini della liquidazione dell'indennita' di buonuscita INPDAP e dell'indennita' supplementare di cui all'articolo 1914.
Art. 676 (Reclutamento). - 1. Gli ufficiali piloti e navigatori di complemento dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare sono reclutati mediante corsi di pilotaggio aereo o corsi per navigatori militari, previa sottoscrizione di una ferma di anni dodici.
2. I requisiti per essere ammessi ai suddetti corsi sono i seguenti:
a) non aver superato il ventitreesimo anno di eta';
b) aver conseguito un diploma di istituito di istruzione secondaria di secondo grado;
c) possedere le qualita' fisiche e psico-attitudinali, accertate presso appositi organi dell'Aeronautica militare, necessarie per effettuare la navigazione aerea, in qualita' di piloti militari o di navigatori militari.
2-bis. Fermo restando il numero massimo degli ufficiali piloti e navigatori di complemento determinato annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, in relazione ai risultati conseguiti nei reclutamenti pianificati negli anni precedenti, su richiesta della Forza armata interessata possono essere ammessi ai corsi di pilotaggio aereo o ai corsi per navigatori militari i giovani che non abbiano superato il venticinquesimo anno di eta' alla data di emanazione del bando di concorso.
Art. 678 (Incentivi per il reclutamento degli ufficiali ausiliari). - 1. L'assunzione in servizio quale ufficiale ausiliario sospende il rapporto di lavoro per tutto il periodo della ferma o della rafferma e il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto. Entro trenta giorni dal congedo, il lavoratore deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio. In mancanza, il rapporto di lavoro e' risolto.
2. Agli ufficiali ausiliari si applicano le disposizioni dell'articolo 990.
3. I periodi di servizio prestati quale ufficiale ausiliario sono valutati nei pubblici concorsi con un punteggio incrementale non inferiore a quello che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
4. Per gli ufficiali ausiliari che hanno prestato servizio senza demerito nell'Esercito italiano, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare sono previste riserve di posti fino all'80 per cento dei posti annualmente disponibili per la partecipazione ai concorsi per gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali a nomina diretta, di cui all'articolo 652.
5. Per gli ufficiali in ferma prefissata con almeno diciotto mesi di servizio e per gli ufficiali di complemento e gli ufficiali delle forze di completamento, che hanno prestato servizio senza demerito nell'Arma dei carabinieri sono previste riserve di posti fino all'80 per cento dei posti annualmente disponibili per l'accesso al ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri.
6. (abrogato).
7. Le disposizioni di cui all'articolo 1013 si applicano anche agli ufficiali ausiliari, che hanno prestato servizio senza demerito.
8. La struttura ministeriale deputata all'inserimento dei volontari congedati nel mondo del lavoro svolge le attivita' di propria competenza anche a beneficio degli ufficiali ausiliari.
9. Le riserve di posti di cui all'articolo 1014, si applicano anche agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta.".
Entrata in vigore il 22 giugno 2017

Sentenze33


  • 1. TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2024-05-27, n. 202400135
    Provvedimento:
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    • art. 1 D.lgs. 95/2017·
    • art. 6 D.P.R. 335/1982·
    • giurisprudenza TRGA Bolzano·
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    • normativa sul bilinguismo·
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    • principio di corrispondenza tra titolo di studio e livello linguistico·
    • pubblico impiego

  • 2. TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2024-06-20, n. 202400165
    Provvedimento:
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    • art. 1 legge 23 ottobre 1961, n. 1165·
    • D.lgs. 29.05.2017, n. 95·
    • giurisprudenza TRGA Bolzano·
    • giustizia amministrativa·
    • indennità di bilinguismo·
    • patentino linguistico·
    • prescrizione del diritto·
    • principio di corrispondenza tra titolo di studio e livello linguistico·
    • pubblico impiego·
    • tutela delle minoranze linguistiche

  • 3. TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2024-06-10, n. 202400155
    Provvedimento:
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    • art. 1 legge 23 ottobre 1961, n. 1165·
    • art. 429 c.p.c.·
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    • D.lgs. n. 95/2017·
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    • prescrizione quinquennale delle pretese economiche·
    • principio di corrispondenza tra titolo di studio e livello linguistico·
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    • pubblico impiego·
    • tutela delle minoranze linguistiche

  • 4. TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 2023-09-25, n. 202314187
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    • accertamento dei fatti·
    • art. 2, comma 1, lettera g) del bando di concorso·
    • art. 49 c.p.a.·
    • art. 52 del d.lgs. n. 196/2003·
    • art. 60 c.p.a.·
    • art. 6 del d.lgs. n. 199/1995·
    • art. 75 del d.P.R. n. 309/1990·
    • compensazione delle spese di lite·
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    • detenzione di sostanze stupefacenti·
    • difetto di istruttoria·
    • eccesso di potere·
    • esclusione da concorso pubblico·
    • prova legale delle dichiarazioni·
    • requisiti di moralità e condotta·
    • travisamento dei fatti·
    • tutela della privacy·
    • uso di sostanze stupefacenti

  • 5. TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2024-05-27, n. 202400136
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    • copertura finanziaria delle indennità·
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    • giustizia amministrativa·
    • indennità di bilinguismo·
    • modifica dei requisiti di accesso al pubblico impiego·
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    • prescrizione del diritto·
    • principio di corrispondenza tra titolo di studio e livello linguistico·
    • principio di uguaglianza·
    • pubblico impiego
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