formazione e addestramento

Art. 22. Formazione e addestramento1.Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:
a)all'articolo 703, al comma 1, la lettera f) e' soppressa;
b)all'articolo 707:
1) al comma 1, lettera b), le parole: «di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione» sono sostituite dalle seguenti: «di istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario»;
2) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Il titolo di studio richiesto per l'arruolamento nei gruppi sportivi di cui all'articolo 1524 e' il diploma di istruzione secondaria di primo grado.»;
c)all'articolo 708, al comma1-bisl'ultimo periodo e' soppresso;
d) all'articolo 783, comma 1, secondo periodo, la parola: «arruolamento» e' sostituita dalle seguenti: «inizio del corso».
Note all'art. 22:
- Si riporta il testo degli articoli 703, 707, 708 e 783 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66 (per l'argomento v. nelle note alle premesse) come modificati dal presente decreto:
"Art. 703 (Concorsi nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. Nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere iniziali dei seguenti Corpi e nell'Arma dei carabinieri, le riserve di posti per i volontari in ferma prefissata sono cosi determinate:
a) Arma dei carabinieri: 70 per cento;
b) Corpo della Guardia di Finanza: 70 per cento;
c) Polizia di Stato: 45 per cento;
d) Corpo di polizia penitenziaria: 60 per cento;
e) Corpo nazionale dei vigili del fuoco: 45 per cento;
f) (abrogata).
1-bis. I posti riservati di cui al comma 1, eventualmente non ricoperti per insufficienza di candidati idonei, sono devoluti in aggiunta ai restanti posti messi a concorso.
2. Le riserve di posti di cui al comma 1 non operano nei confronti dei volontari in rafferma biennale.
3. Con decreto interministeriale del Ministro della difesa e dei Ministri interessati sono stabilite le modalita' attuative riguardanti l'immissione dei volontari nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco."
"Art. 707 (Requisiti speciali). - 1. Gli aspiranti agli arruolamenti volontari di cui all'articolo 706 devono possedere i seguenti requisiti:
a) non aver superato il ventiseiesimo anno di eta'; il limite di eta' e' elevato a ventotto anni per i giovani che hanno gia' prestato servizio militare;
b) diploma di istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;
c) non trovarsi in situazioni comunque non compatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di carabiniere.
1-bis. Il titolo di studio richiesto per l'arruolamento nei gruppi sportivi di cui all'articolo 1524 e' il diploma di istruzione secondaria di primo grado.
Art. 708 (Bandi di arruolamento). - 1. Le procedure di arruolamento, la data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande di ammissione all'arruolamento, le prove di selezione e concorsuali, le modalita' di accertamento del possesso dei requisiti richiesti, la durata dei corsi, il numero complessivo e le riserve di posti, l'individuazione e la valutazione dei titoli preferenziali, sono stabiliti con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
1-bis. Al fine di soddisfare le esigenze in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare, e' stabilito nei relativi bandi di concorso, emanati con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, il numero di posti dei carabinieri da formare nelle relative specializzazioni in misura, comunque, non inferiore al 4 per cento dei posti da mettere a concorso.
2. I termini di validita' della graduatoria dei candidati risultati idonei ma non vincitori per il reclutamento di cui all'articolo 706, possono essere prorogati con motivata determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri in caso di successive e analoghe procedure di reclutamento avviate entro diciotto mesi dall'approvazione della stessa."
"Art. 783 (Formazione dei carabinieri). - 1. Gli arruolati volontari di cui all'articolo 706 sono ammessi al corso per allievo carabiniere. Il predetto personale, dopo sei mesi dalla data di inizio del corso, consegue la nomina a carabiniere allievo, previo superamento di esami, ed e' immesso in ruolo al grado di carabiniere al termine del corso secondo l'ordine della graduatoria finale.
2. I militari in servizio e in congedo delle Forze armate e quelli in congedo dell'Arma dei carabinieri, nonche' il personale appartenente alle altre Forze di polizia, perdono il grado e la qualifica rivestiti all'atto dell'ammissione al corso.
3. Agli ammessi ai corsi per allievo carabiniere si applicano le norme per le scuole allievi carabinieri, approvate con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.
Entrata in vigore il 22 giugno 2017
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