Art 52
Art. 52.
1. La definizione di cui agli articoli 44 e 49 opera anche nei casi in cui siano state emesse o utilizzate fatture per operazioni inesistenti, a condizione che: se la definizione e' chiesta dal cedente o prestatore, si sia corrisposto o si corrisponda per intero la relativa imposta; se la definizione e' chiesta dall'acquirente o committente, si eliminino gli effetti dell'indebita detrazione.
2. Le sanzioni amministrative previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e quelle previste per le violazioni delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e successive modificazioni, della legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, e della legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni, nonche' gli interessi di mora, non si applicano nei casi in cui l'imposta resti definita ai sensi degli articoli 44 e 49.
3. Le sanzioni amministrative previste per le violazioni che non danno luogo a rettifica o ad accertamento dell'imposta nonche' per quelle stabilite dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e successive modificazioni, della legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, e della legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni, qualora alla data di entrata in vigore della presente legge non siano stato ancora notificati i relativi avvisi di irrogazione, possono essere definite a condizione che venga presentata apposita istanza all'ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiuno del domicilio fiscale dell'autore della violazione, versando, ai sensi del comma 7 dell'articolo 51, l'importo di lire 500.000 per ogni periodo di imposta in cui sono state commesse le infrazioni. Tale importo e' ridotto a lire 150.000 per le infrazioni commesse dai vettori e a lire 50.000 per quelle commesse dai conducenti in relazione all'osservanza degli obblighi previsti in materia di documenti di accompagnamento dei beni viaggianti.
4. Per le violazioni commesse fino alla data di entrata in vigore della presente legge, le pene pecuniarie non si applicano qualora il minimo edittale non superi lire 40.000. ((2))-------------------AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito con modificazioni dalla l. 24 marzo 1993, n. 75 ha disposto (con l'art. 3-ter, comma 1) che la dichiarazione integrativa ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al presente articolo, e' da considerare valida anche se non sottoscritta nel quadro D del relativo modello, purche' sottoscritta in calce.
1. La definizione di cui agli articoli 44 e 49 opera anche nei casi in cui siano state emesse o utilizzate fatture per operazioni inesistenti, a condizione che: se la definizione e' chiesta dal cedente o prestatore, si sia corrisposto o si corrisponda per intero la relativa imposta; se la definizione e' chiesta dall'acquirente o committente, si eliminino gli effetti dell'indebita detrazione.
2. Le sanzioni amministrative previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e quelle previste per le violazioni delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e successive modificazioni, della legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, e della legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni, nonche' gli interessi di mora, non si applicano nei casi in cui l'imposta resti definita ai sensi degli articoli 44 e 49.
3. Le sanzioni amministrative previste per le violazioni che non danno luogo a rettifica o ad accertamento dell'imposta nonche' per quelle stabilite dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e successive modificazioni, della legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, e della legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni, qualora alla data di entrata in vigore della presente legge non siano stato ancora notificati i relativi avvisi di irrogazione, possono essere definite a condizione che venga presentata apposita istanza all'ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiuno del domicilio fiscale dell'autore della violazione, versando, ai sensi del comma 7 dell'articolo 51, l'importo di lire 500.000 per ogni periodo di imposta in cui sono state commesse le infrazioni. Tale importo e' ridotto a lire 150.000 per le infrazioni commesse dai vettori e a lire 50.000 per quelle commesse dai conducenti in relazione all'osservanza degli obblighi previsti in materia di documenti di accompagnamento dei beni viaggianti.
4. Per le violazioni commesse fino alla data di entrata in vigore della presente legge, le pene pecuniarie non si applicano qualora il minimo edittale non superi lire 40.000. ((2))-------------------AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito con modificazioni dalla l. 24 marzo 1993, n. 75 ha disposto (con l'art. 3-ter, comma 1) che la dichiarazione integrativa ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al presente articolo, e' da considerare valida anche se non sottoscritta nel quadro D del relativo modello, purche' sottoscritta in calce.