Art 30

Art. 30.
1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni per la revisione della disciplina e l'organizzazione del contenzioso tributario, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) competenza del giudice tributario a conoscere le controversie in- dicate nel secondo e terzo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636; quelle in materia di imposte e tributi comunali e locali e quelle in materia di sovraimposte e addizionali alle predette imposte;
b) previsione della facolta' di richiedere, in tutto o in parte, l'esame preventivo e la definizione da parte della commissione tributaria di primo grado del rapporto tributario con conseguente estinzione dei relativi reati in materia tributaria per i quali e' ammessa l'oblazione;
c) identificazione degli atti e dei rapporti tributari dei quali il giudice tributario conosce;
d) articolazione del processo tributario in due gradi di giudizio da espletarsi da commissioni tributarie di primo grado con sede nei capoluoghi di provincia e da commissioni tributarie di secondo grado con sede nei capoluoghi di regione, con conseguente applicazione dell'articolo 360 del codice di procedura civile e soppressione della commissione tributaria centrale; nei decreti legislativi sara' prevista l'esclusione della prova testimoniale e del giuramento nei procedimenti regolati dal presente articolo; si dovra' altresi' tenere conto, per quanto riguarda le province autonome di Trento e di Bolzano, delle leggi e delle norme statutarie che le riguardano, tenendo fermi in tali province i tribunali tributari di primo e di secondo grado;
e) previsione degli organici dei giudici tributari in numero non inferiore a quello dei componenti delle commissioni tributarie previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, con determinazione del numero delle sezioni in base al flusso medio dei procedimenti e composizione dei collegi giudicanti in tre membri;
f) qualificazione professionale dei giudici tributari in modo che venga assicurata adeguata preparazione nelle discipline giuridiche o economiche acquisita anche con l'esercizio protrattosi per almeno dieci anni di attivita' professionali, determinazione dei requisiti soggettivi per ricoprire l'ufficio nonche' dei criteri rigorosamente obiettivi per la nomina; previsione che i presidenti, compresi quelli delle sezioni, saranno nominati tra i magistrati ordinari, amministrativi o militari, in servizio, a riposo o in congedo; determinazione del regime delle incompatibilita' con particolare riferimento all'esercizio di assistenza e di rappresentanza dei contribuenti nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria, o nelle controversie di carattere tributario; determinazione dello stato giuridico e retributivo e della durata dell'incarico che non potra' essere superiore ai nove anni nello stesso ufficio; nonche' previsione di specifiche cause di decadenza e adeguamento dell'intera nuova disciplina a quella vigente in materia di responsabilita' civile. Sara' altresi' previsto che i presidenti e gli altri componenti delle commissioni tributarie di primo grado, di secondo grado e della commissione tributaria centrale, ove sussistano i requisiti, possono essere nominati prioritariamente componenti delle nuove commissioni tributarie sino alla concorrenza dei posti disponibili;
g) adeguamento delle norme del processo tributario a quelle del processo civile; in particolare dovra' essere altresi' stabilito quanto segue:
1) previsione di una disciplina uniforme per la proposizione del ricorso nei vari gradi di giurisdizione e della trattazione della controversia in camera di consiglio in mancanza di tempestiva richiesta espressa dell'udienza di discussione;
2) previsione e disciplina dell'intervento e della chiamata in giudizio di soggetti che hanno interesse allo stesso in quanto, insieme al ricorrente, destinatari dell'atto impugnato parti del rapporto tributario controverso;
3) disciplina della sospensione, dell'interruzione e dell'estinzione del processo, nonche' della decadenza delle impugnazioni, al fine di abbreviare la pendenza del processo in relazione all'inerzia delle parti;
4) disciplina delle comunicazioni e delle notificazioni con la previsione dell'impiego piu' largo possibile del servizio postale;
5) previsione, quale condizione di ammissibilita' dell'appello dell'ufficio, dell'autorizzazione da parte del funzionario dirigente il servizio del contenzioso della direzione regionale delle entrate e delle direzione compartimentali del territorio e delle dogane; saranno, inoltre, stabiliti criteri e modalita' per l'estinzione del giudizio a seguito di rinuncia delle parti;
h) previsione di un procedimento incindentale ai fini della sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato disposta mediante provvedimento motivato, con efficacia temporale limitata a non oltre la decisione di primo grado e con obbligo di fissazione della udienza entro novanta giorni;
i) disciplina dell'assistenza tecnica delle parti diverse dall'Amministrazione avanti agli organi della giustizia tributaria ad opera di avvocati, procuratori legali, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali iscritti nell'apposito albo e, nelle materie di rispettiva competenza, ad opera di altri esperti in materia tributaria iscritti in albi o ruoli o elenchi istituiti presso l'intendenza di finanza competente per territorio; previsione dell'assistenza delle parti diverse dell'amministrazione ad opera di avvocati, procuratori legali, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali iscritti nell'apposito albo, consulenti del lavoro, consulenti tributari, ovvero mediante procuratore generale o speciale nei procedimenti davanti alle commissioni tributarie ai sensi della lettera b); regime delle spese processuali in base al principio della soccombenza; previsione della facolta' dell'Amministrazione di affidare il patrocinio all'Avvocatura dello Stato nel giudizio di secondo grado;
l) previsione dell'esecuzione coattiva delle decisioni anche a carico dell'Amministrazione soccombente;
m) attribuzione al presidente della commissione o della sezione della competenza a dichiarare la manifesta inammissibilita' del ricorso, nonche' la sospensione, l'interruzione e l'estenzione del processo con decreto soggetto a reclamo;
n) istituzione di un organo di presidenza della giustizia tributaria composto da tre presidenti di commissione o di sezione e da tre giudici, che scelgono il presidente dell'organo di presidenza tra i presidenti di commissione o di sezione, eletti da tutti i componenti delle nuove commissioni tributarie con voto personale, diretto e segreto, con la determinazione dei requisiti di eleggibilita', del regime delle incompatibilita' e della durata della carica dei suoi componenti secondo gli analoghi principi in vigore per i componenti degli organi di autogoverno delle magistrature ordinaria e amministrativa;
o) affidamento all'organo di presidenza della giustizia tributaria di competenza deliberativa a verificare i requisiti di eleggibilita' dei suoi componenti elettivi ed a decidere i reclami attinenti alle rela- tive elezioni, nonche' sul conferimento degli uffici direttivi e sui provvedimenti di nomina, assegnazione di funzioni e decadenza e in materia disciplinare dei componenti delle nuove commissioni tributarie;
p) previsione di disposizioni in materia di responsabilita' civile dei componenti delle commissioni tributarie;
q) istituzione di un contigente del personale indicato all'articolo 10 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, delle segreterie degli organi di giustizia tributaria con una dotazione organica complessivamente adeguata al carico di lavoro dei servizi e allo svolgimento della funzione ispettiva degli stessi; al contigente saranno inizialmente assegnati gli appartenenti ad analoghi ruoli dell'Amministrazione finanziaria attualmente in servizio presso le commissioni tributarie, con la previsione della riduzione delle piante organiche dei contingenti dell'Amministrazione finanziaria, contestualmente ed in corrispondenza delle unita' che saranno trasferite al contingente suddetto. Al fine di assicurare l'uniformita' di trattamento con il personale delle segreterie e delle cancellerie degli altri organi giurisdizionali potra' essere prevista, ove piu' favorevole, l'attribuzione, con decorrenza dalla data di entrata in funzione delle nuove commissioni tributarie, delle indennita' di cui alla legge 22 giugno 1988, n. 221, in luogo del compenso incentivante la produttivita' di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 4 del decreto- legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, del compenso incentivante base di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, e di qualsiasi altro compenso o indennita' incentivante la produttivita';
r) automazione dei servizi del contenzioso tributario, con utilizzazione dell'informatica con particolare riferimento alla formazione dei ruoli ed al collegamento con gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria;
s) attribuzione al servizio del contenzioso, nell'ambito di ciascun dipartimento del Ministero delle finanze, della competenza a:
1) formulare, eventualmente sentita l'Avvocatura generale dello Stato, indirizzi agli uffici in tema di difesa dell'Amministrazione finanziaria, sulle questioni oggetto di controversie pendenti, di rilevante interesse o di ricorrente frequenza;
2) esaminare l'attivita' di rappresentanza e difesa dell'Amministrazione svolta dagli uffici;
3) rilevare con criteri di sistematicita', anche avvalendosi del sistema informativo, i motivi maggiormente ricorrenti nell'accoglimento delle impugnative avverso atti di accertamento, di liquidazione d'imposta, di irrogazioni di sanzioni o avverso il ruolo ed altri provvedimenti, compreso quello della reiezione dell'istanza di rimborso, elaborando conseguentemente direttive per gli uffici nonche' formulando proposte concernenti anche modifiche legislative;
4) effettuare rilevazioni statistiche relative ai processi pendenti, a quelli definiti ed ogni altro dato ed elemento quantitativo in ordine ai provvedimenti adottati;
t) previsione di disposizioni per la richiesta della trattazione e la costituzione in giudizio con il rispetto delle norme sulla assistenza tecnica in applicazione del criterio direttivo di cui alla lettera i), innanzi alle nuove commissioni tributarie, dei ricorsi pendenti, alla data di entrata in funzione dei nuovi organi della giustizia tributaria, dinanzi alle commissioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, nonche' previsione della estinzione del giudizio nel caso di mancata presentazione nei termini dell'istanza di trattazione;
u) previsione che per i processi pendenti avanti alle corti d'appello alla data di emanazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo continuino ad applicarsi le norme vigenti alla stessa data e che la medesima disposizione si applichi anche ai processi pendenti alla stessa data davanti alla commissione tributaria centrale, sempreche' sia presentata istanza di trattazione, secondo quanto previsto nella lettera t), e che in detta istanza non sia richiesto l'esame da parte della Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 360 del codice di procedura civile, in ogni caso la commissione tributaria centrale deve trattare ad esaurimento i processi entro il 31 dicembre 1995;
v) adeguamento con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e di grazia e giustizia, del numero delle sezioni, nonche' determinazione del compenso mensile spettante ai presidenti, ai presidenti di sezione e agli altri componenti degli organi giurisdizionali tributari secondo criteri uniformi che tengano conto delle funzioni e dell'attivita' svolta nonche' delle spese sostenute per l'intervento alle sedute dei componenti residenti in comuni diversi da quello in cui ha sede la commissione tributaria;
z) revisione della disciplina dell'iscrizione provvisoria a ruolo ovvero del pagamento provvisorio delle imposte accertate, coordinandola con la previsione di due gradi del giudizio.
2. I decreti legislativi di cui al presente articolo saranno adottati su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo invia il testo dei decreti legislativi alle Camere; la Commissione parlamentare di cui all'articolo 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 nella composizione stabilita dall'articolo 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550, esprime, entro sessanta giorni, il proprio parere.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 170 miliardi annui a decorrere dall'anno 1993, si fa fronte mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dalla presente legge.
Note all'art. 30:
- Il testo dell'art. 1 del D.P.R. n. 636/1972 e' il seguente:
"Art. 1 (Controversie devolute alle commissioni tributarie). - Le commissioni tributarie di cui al regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016, e successive modificazioni, sono riordinate in: commissioni tributarie di primo grado; commissioni tributarie di secondo grado; commissione tributaria centrale.
Appartengono alla competenza delle commissioni tributarie le controversie in materia di:
a) imposta sul reddito delle persone fisiche;
b) imposta sul reddito delle persone giuridiche;
c) imposta locale sui redditi;
d) imposta sul valore aggiunto, salvo il disposto dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonche' il disposto della nota al n. 1 della parte III della tabella A allegata al decreto stesso nei casi in cui l'imposta sia riscossa unitamente all'imposta sugli spettacoli;
e) imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili;
f) imposta di registro;
g) imposta sulle successioni e donazioni;
h) imposte ipotecarie;
i) imposta sulle assicurazioni.
Appartengono, altresi', alla competenza delle suddette commissioni le controversie promosse da singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, al figura, l'estenzione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuita' di una stessa particella, nonche' le controversie concenenti la consistenza, il classamento delle singole unita' immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale.".
- Il testo dell'art. 360 del codice di procedura civile, come modificato dalla legge n. 353/1990, e' il seguente:
"Art. 360 (Sentenze impugnabili e motivi di ricorso). - Le sentenze pronunziate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione:
1) per motivi attinenti alla giurisdizione;
2) per violazione delle norme sulla competenza, quando non e' prescritto il regolamento di competenza;
3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto;
4) per nullita' della sentenza o del procedimento;
5) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio.
Puo' inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d'accordo per omettere l'appello; ma in tal caso l'impugnazione puo' propoprsi soltanto per violazione o falsa applicazione di norme di diritto".
- L'art. 10 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante "Norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze" e' il seguente:
Art. 10 (Organizzazione del personale). - 1. Ferme restando le dotazioni organiche attualmente previste per il Dipartimento delle dogane ed imposte indirette dal decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, il personale appartenente alle qualifiche dirigenziali del Ministero delle finanze e' inquadrato, secondo le modalita' stabilite dall'articolo 12, in un ruolo amministrativo ed in un ruolo tecnico, aventi dotazioni organiche il cui numero complessivo non puo' superare le 2.420 unita', di cui 4 per il livello di funzione B, 32 per il livello di funzione C, 604 per il livello di funzione D e 1.780 per il livello di funzione E.
2. I quadri A, B, C, D, H, I, L ed M1 della tabella VI dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, sono sostituiti dalla tabella allegata alla presente legge.
3. Il personale appartenente alle qualifiche funzionali istituite dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, e' ripartito, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle finanze e sentite le organizzazioni sindacali presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in profili professionali le cui dotazioni organiche complessive, escluso il personale del Dipartimento delle dogane ed imposte indirette, non possono superare le 82.200 unita'. In tale dotazione organica complessiva e' incluso il personale attualmente in posizione di soprannumero.
4. Con i regolamenti previsti dall'articolo 12 sono indicati i criteri e le modalita' con cui, in base alle direttive generali impartite dal Ministro e secondo gli indirizzi attuativi stabiliti dal consiglio di amministrazione, ferma restando la normativa contrattuale in materia, si provvede ad assicurare alla gestione del personale condizioni di flessibilita', in modo da consentire la mobilita' interorganica e territoriale necessaria per l'adeguamento costante degli uffici alle esigenze dei relativi servizi. Vanno in particolare assicurate condizioni ottimali di funzionalita' alle segreterie delle commissioni tributarie, mediante l'assegnazione di un contingente di dirigenti e di impiegati non inferiore alle 6.000 unita', distribuiti in base a tabelle organiche approvate con decreto del Ministro delle finanze.
5. I regolamenti di cui all'articolo 12, inoltre, prevedono e definiscono procedure rapide e semplificate, anche in deroga alla normativa di carattere generale ed a quella specifica sulla mobilita' intersettoriale, per la sollecita copertura delle vacanze organiche nelle qualifiche dirigenziali e nei profili professionali.
6. I regolamenti di cui all'articolo 12 devono prevedere che, per assicurare l'immediata funzionalita' ai dipartimenti, per la prima copertura dei posti vacanti nelle qualifiche dirigenziali e funzionali nei ruoli previsti ai commi 1 e 3, si applicano le procedure previste dall'articolo 34 del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105.
7. I regolamenti di cui all'articolo 12 devono prevedere l'istituzione, in favore del personale comunque in servizio presso gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria, comprese la sezione staccata del Provveditorato generale dello Stato e la Ragioneria, di compensi incentivanti la produttivita' e remunerativi di specifiche prestazioni disagiate, difficoltose o di particolare responsabilita'. In tal caso i regolamenti sono emanati di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, in base agli accordi sindacali. I compensi stessi debbono avere caratteristiche di uniformita' e di perequazione rispetto a quelli previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera i), della legge 10 ottobre 1989, n. 349, e nei criteri per la loro attribuzione dovranno essere previste espressamente forme di esclusione e di attenuazione, in conseguenza di comprovate diminuzioni qualitative o quantitative della produttivita', fermi restando i trattamenti normativi ed economici previsti per il personale del dipartimento delle dogane ed imposte indirette dal decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105. Con effetto dal 1› gennaio 1990 e' abrogato l'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 15 novembre 1973, n. 734.".
- La legge n. 221/1988 reca: "Provvedimenti a favore del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie".
- Si riporta il testo dei commi 4, 5 e 6 dell'art. 4 del D.L. n. 853/1984:
"4. In relazione all'obiettivo del perseguimento del recupero dell'evasione fiscale ed alle responsabilita' connesse con l'esercizio delle attivita' tributarie, con particolare riferimento alle funzioni di accertamento e di controllo, e' attivato, attraverso la contrattazione prevista dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, in favore del personale dipendente dal Ministero delle finanze, un compenso incentivante la produttivita' collegato alla professionalita'.
5. Nell'ambito della contrattazione di cui al comma precedente saranno determinati:
a) i criteri di ripartizione del compenso fra i diversi settori dell'Amministrazione finanziaria e, nell'ambito di ciascun settore, anche tra diverse classi di uffici differenziate secondo il risultato ottenuto, nell'anno precedente, nella realizzazione degli obiettivi di cui al comma precedente;
b) i criteri di ripartizione fra le diverse qualifiche funzionali, dirigenziali e ad esaurimento con riferimento anche alla titolarita' degli uffici ed alle funzioni ispettive;
c) i tempi e le modalita' per la erogazione del compenso al personale.
6. Per le finalita' di cui ai precedenti commi 4 e 5 e' annualmente iscritto nello stato di previsione del Ministero delle finanze, a decorrere dall'anno finanziario 1986, un fondo di lire 30 miliardi la cui consistenza potra' annualmente essere modificata in sede di legge di approvazione del bilancio.".
- Si riporta il testo dell'art. 10 del D.P.R. n. 344/1983:
"Art. 10 (Compenso incentivante). - Dal 1› gennaio 1984 e' istituito, a favore del personale di cui al precedente art. 1, un compenso incentivante la produttivita' nella misura di L. 85.000 mensili lorde per l'ottava qualifica funzionale.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, da definire entro il 31 ottobre 1983, saranno stabilite:
a) le misure per le restanti qualifiche funzionali, in proporzione con l'ammontare degli stipendi di cui al precedente art. 3;
b) i criteri e le modalita' di corresponsione, per non piu' di undici mesi l'anno, in relazione al conseguimento di obiettivi generali stabiliti dalle singole amministrazioni, all'effettiva presenza in servizio, al pieno rispetto dell'orario d'obbligo e ad ogni altra eventuale condizione al fine di migliorare l'efficienza del servizio;
c) le maggiorazioni delle misure di base, in relazione a specifiche effettive prestazioni lavorative.
La individuazione dei destinatari delle maggiorazioni di cui al punto c) del precedente comma sara' rimessa alla contrattazione decentrata, in attuazione dell'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93.
Il compenso di cui al presente articolo sara' corrisposto in sostituzione di compensi o indennita', fruiti dal personale al medesimo titolo o che siano comunque collegati alle effettive prestazioni ordinarie di servizio, da individuare con il decreto di cui al secondo comma, che verranno contestualmente soppressi.
Qualora questi ultimi trattamenti risultino di importo piu' elevato rispetto al compenso incentivante, comprensivo delle maggiorazioni, l'eccedenza, sara' conservata ad personam e riassorbita con gli eventuali futuri miglioramenti del compenso stesso.
Il compenso incentivante non compete al personale provvisto di trattamenti accessori a carattere continuativo connessi all'espletamento di compiti di istituto.
Al finanziamento del compenso incentivante di cui al presente articolo si provvede:
1) con i fondi destinati a remunerare il lavoro straordinario nei normali limiti orari per il personale di cui al precedente art. 1;
2) con i fondi stanziati per indennita' e compensi da sopprimere ai sensi del precedente quarto comma;
3) con la quota aggiuntiva mensile di L. 15.000 per ciascuna unita' organica, da fronteggiare con gli appositi fondi stanziati nel bilancio per l'anno finanziario 1984.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".
- Si trascrivono rispettivamente i testi del terzo comma dell'art. 17 della legge n. 825/1971, nonche' del comma 4, dell'art. 1 della legge n. 550/1987:
"Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro tre anni dall'entrata in vigore delle disposizioni previste dal primo comma sentito il parere di una commissione parlamentare composta da nove senatori e nove deputati, nominati, su richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri, dai Presidenti delle rispettive Assemblee, uno o piu' testi unici concernenti le norme ema- nate in base alla presente legge, nonche' quelle rimaste in vigore per le medesime materie, apportando le modifiche necessarie per il migliore coordinamento delle diverse disposizioni e per eliminare ogni eventuale contrasto con i principi e i criteri direttivi stabiliti dalla presente legge.".
"4. La commissione parlamentare di cui all'articolo 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e' composta da quindici senatori e quindici deputati nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblee in rappresentanza proporzionale dei gruppi parlamentari.".
Entrata in vigore il 20 maggio 1992

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