Art 36
Art. 36.1.Per i periodi di imposta relativamente ai quali fino al 30 settembre 1991 e' stato notificato accertamento in rettifica o d'ufficio, nonche' per gli accertamenti parziali di cui all'articolo 41- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, notificati fino al ((20 giugno 1993)), la controversia, se non risulta estinta ai sensi dell'articolo 34 della presente legge, prosegue limitatamente alla differenza fra l'imponibile accertato e quello risultante dalla dichiarazione integrativa.
2.Le disposizioni di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 33 si applicano nell'ambito delle rettifiche analiticamente effettuate dall'ufficio per il reddito d'impresa.
3.I giudizi in corso, e i termini per ricorrere o di impugnativa, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge o che iniziano a decorrere dopo tale data, sono sospesi fino al 30 aprile 1992; tuttavia i giudizi per i quali sia stata fissata l'udienza di discussione nel suddetto periodo sono sospesi nell'udienza medesima a richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. Successivamente al 30 aprile 1992 i giudizi restano sospesi, limitatamente ai maggiori imponibili dichiarati, subordinatamente all'esibizione da parte del contribuente dei documenti di cui al comma 5 dell'articolo 34.
4.Si applicano le disposizioni del comma 7 dell'articolo 34.
L'iscrizione provvisoria nei ruoli da effettuare ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e' commisurata alle somme per le quali la contestazione prosegue. (2)
------------------AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 1993, n. 75 ha disposto che il comma 3 del presente articolo continua ad applicarsi fino al 20 giugno 1993.
2.Le disposizioni di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 33 si applicano nell'ambito delle rettifiche analiticamente effettuate dall'ufficio per il reddito d'impresa.
3.I giudizi in corso, e i termini per ricorrere o di impugnativa, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge o che iniziano a decorrere dopo tale data, sono sospesi fino al 30 aprile 1992; tuttavia i giudizi per i quali sia stata fissata l'udienza di discussione nel suddetto periodo sono sospesi nell'udienza medesima a richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. Successivamente al 30 aprile 1992 i giudizi restano sospesi, limitatamente ai maggiori imponibili dichiarati, subordinatamente all'esibizione da parte del contribuente dei documenti di cui al comma 5 dell'articolo 34.
4.Si applicano le disposizioni del comma 7 dell'articolo 34.
L'iscrizione provvisoria nei ruoli da effettuare ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e' commisurata alle somme per le quali la contestazione prosegue. (2)
------------------AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 1993, n. 75 ha disposto che il comma 3 del presente articolo continua ad applicarsi fino al 20 giugno 1993.