Art 38

Art. 38.1.Il contribuente con la dichiarazione integrativa puo' richiedere, per i periodi d'imposta diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 34, che l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta locale sui redditi siano definite per definizione automatica a norma del presente articolo. 2.La dichiarazione integrativa per definizione automatica deve contenere a pena di nullita' la richiesta di definizione per tutte le imposte e per tutti i periodi di imposta in relazione ai quali non sono scaduti alla data del 31 dicembre 1991 i termini per l'accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; ai fini dell'individuazione dei detti periodi di imposta non trova applicazione il disposto dell'articolo 19 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195. La definizione automatica si ottiene versando, in riferimento a ciascuna imposta, un importo pari al 20 per cento dell'imposta lorda e delle addizionali quali risultano dalla dichiarazione originaria. Quando l'imposta lorda e le addizionali superano l'ammontare di lire 10 milioni, la percentuale applicabile all'eccedenza e' pari al 18 per cento; quando l'imposta lorda e le addizionali superano l'ammontare di lire 40 milioni, la percentuale applicabile all'eccedenza e' pari al 15 per cento. Per i contribuenti titolari di reddito d'impresa che hanno dichiarato in un periodo d'imposta ricavi di ammontare non superiore a lire 700.000.000 se esercenti attivita' di servizi, di intermediazione, di trasporto, alberghiera e di somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi o a lire 2.000.000.000 se esercenti attivita' di produzione di beni o a lire 5.000.000.000 se esercenti attivita' di commercio all'ingrosso o al minuto compresi gli ambulanti ovvero per i contribuenti esercenti arti o professioni che hanno dichiarato in un anno compensi di ammontare non superiore a lire 700.000.000 la definizione automatica puo' essere effettuta adottando una percentuale pari a quella risultante dal rapporto tra l'incremento, rispetto ai ricavi o compensi dichiarati, dei ricavi o compensi calcolati sulla base dei coefficienti presuntivi determinati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 93 alla Gazzetta Ufficiale n.
303 del 31 dicembre 1990, ridotti, per gli anni precedenti il 1990, tenendo conto della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati ed i ricavi o compensi dichiarati, fermi restando gli importi minimi di cui al comma3.Qualora non sussistano le condizioni per l'applicazione dei coefficienti presuntivi di cui sopra all'anno di imposta 1990, i soggetti di cui al periodo precedente debbono calcolare i ricavi presunti con riferimento al primo anno d'imposta precedente al 1990 in cui il soggetto abbia esercitato l'attivita' durante tutto il periodo di imposta. Per i contribuenti che esercitano attivita' in relazione alle quali sono previsti diversi limiti di ricavi si fa riferimento all'attivita' da cui deriva il maggior ammontare dei ricavi stessi se le operazioni effettuate sono state annotate distintamente nelle scritture contabili; in mancanza della distinta annotazione si fa riferimento al limite di lire 5.000.000.000 relativamente all'ammontare complessivo dei ricavi. Le disposizioni precedenti si applicano a condizione che il reddito di impresa ed il reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti o professioni dichiarati non siano inferiori al 60 per cento dell'ammontare del reddito complessivo dichiarato. In tale ipotesi, se alla formazione del reddito complessivo concorrono insieme i redditi sopra menzionati, le percentuali corrispondenti a quelle risultanti dal rapporto sopra menzionato vanno determinate separatamente per ciascun reddito e si applica, in ogni caso, la percentuale piu' elevata. La percentuale determinata, ai sensi del presente comma, nei riguardi delle societa' ed associazioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 e successive modificazioni, ed all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e delle aziende gestite in comunione tra i coniugi e' applicabile anche ai fini dell'eventuale definizione automatica dell'imposta dovuta dai soci o associati o dal coniuge qualora i redditi da partecipazione, unitamente agli altri redditi eventualmente dichiarati in relazione ai quali puo' applicarsi la percentuale corrispondente a quella risultante dal rapporto sopra menzionato, non siano inferiori al 60 per cento dell'ammontare del reddito complessivo dichiarato. In tale ipotesi, se alla formazione del reddito complessivo concorrono due o piu' dei redditi sopra menzionati, si applica la percentuale piu' elevata. Le detrazioni d'imposta, le ritenute e i crediti d'imposta non possono essere riconosciuti in misura superiore a quella risultante dalla dichiarazione originaria.
3. Salvo quanto disposto nei commi da 4 a 8, i contribuenti sono ammessi ad avvalersi della definizione automatica a condizione che per ciascun periodo di imposta sia riconosciuta nella dichiarazione integrativa una maggiore imposta per un importo di almeno 100.000 lire per le persone fisiche e per le societa' semplici che producono redditi diversi da quelli di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni. Per le persone fisiche e per le societa' ed associazioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 e successive modificazioni, e all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, titolari di reddito di impresa e di redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni e per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone guiridiche detto importo e' elevato a lire 400.000 se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non e' superiore a lire 18 milioni, a lire 800.000 se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non e' superiore a lire 200 milioni, a lire 1.200.000 se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non e' superiore a lire 360 milioni a lire 1.600.000 se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non e' superiore a 1 miliardo di lire, a lire 2.000.000 se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non e' superiore a 10 miliardi di lire, e di lire 400.000 per ogni miliardo in piu'. Tali importi minimi si intendono solutori ai fini di tutte le imposte di cui al comma 1. ((3-bis.Per i soggetti ai quali sono imputati pro quota i redditi delle imprese familiari e delle societa' o associazioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, ed all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonche' per i coniugi che gestiscono l'azienda in comunione, l'importo minimo determinato con le modalita' indicate nel comma 3 del presente articolo va ripartito proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili. In nessun caso tale importo puo' risultare inferiore a lire 100.000; se, in relazione ai redditi propri e di partecipazione, risultino applicabili al medesimo contribuente importi minimi di diverso ammontare, deve essere versato quello di ammontare maggiore.))4.Per la definizione automatica dei periodi d'imposta chiusi in perdita, rilevante agli effetti degli articoli 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, 17 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598 e successive modificazioni, 8 e 102 del citato testo unico delle imposte sui redditi, e successive modificazioni, la dichiarazione integrativa deve recare la diminuzione del 30 per cento della perdita dichiarata e deve essere versato un importo pari al 10 per cento della differenza tra la perdita originariamente dichiarata e quella ridotta ai sensi del presente comma. Per la definizione automatica dei periodi di imposta chiusi in perdita o in pareggio deve essere versato un importo almeno pari a quello minimo indicato al comma 3 per ciascuno dei periodi stessi. Al fine di stabilire se un periodo di imposta e' chiuso in perdita o in pareggio non si tiene conto delle compensazioni previste dalle disposizioni dianzi richiamate, e l'aumento di cui al comma 2 e' applicato sull'imposta comprese le relative addizionali, corrispondente al reddito non ridotto per effetto di tale compensazione. Per le perdite dei periodi di imposta definiti ai sensi del presente articolo, con esclusione dell'ultimo periodo cosi' definito, non si applicano le disposizioni predette fermo restando, per i periodi medesimi, l'effetto della compensazione effettuata in sede di dichiarazione originaria ai fini della corresponsione delle imposte in base ad essa dovute. 5.Per la definizione automatica dei periodi d'imposta per i quali non e' stata presentata la dichiarazione dei redditi, deve essere versato un importo pari a lire 2.000.000 per ciascuno dei periodi stessi; per le societa' e le associazioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 e successive modificazioni, ed all'articolo 5 del citato testo unico delle imposte sui redditi, e successive modificazioni, e per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche tale importo e' elevato a lire 4.000.000. Se la dichiarazione dei redditi non e' stata presentata in alcuno dei periodi di imposta indicati nel comma 2, le relative imposte non possono essere definite per definizione automatica. 6.Non puo' essere definita in modo automatico l'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata. 7.Agli effetti delle disposizioni recate dai commi da 1 a 6 la presentazione avvenuta, anche se non ne sussistevano le condizioni, del certificato di cui alla lettera d) del quarto comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e' considerata presentazione della dichiarazione dei redditi. Se la presentazione del certificato e' avvenuta in presenza delle predette condizioni, per la definizione automatica del reddito relativo ai periodi di imposta cui si riferisce il certificato stesso, non si applicano le maggiorazioni di cui ai commi 2 e 3. 8.Se le maggiorazioni indicate nel comma 2 riguardano l'imposta lo- cale sui redditi e una delle imposte personali sui redditi, l'eventuale differenza, dovuta sino a concorrenza degli importi minimi di cui al comma 3, deve essere versata a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche o di quella sul reddito delle persone giuridiche. Alle medesime imposte si imputano i versamenti per gli importi di cui ai commi 4 e 5.
Entrata in vigore il 23 gennaio 1993
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