Art 62-bis
Art. 62-bis.1.Le sanzioni amministrative previste nell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si applicano ai contribuenti e ai sostituti d'imposta che alla data del 29 aprile 1992 hanno provveduto al pagamento, ovvero vi hanno provveduto successivamente in due rate di uguale importo entro il 30 giugno e nel mese di luglio 1992, ovvero vi provvedono in unica soluzione entro il ((20 giugno 1993)), delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate anteriormente al 30 novembre 1991, per le quali il termine di versamento e' scaduto anteriormente a questa data.
2.Se le imposte e le ritenute non versate e le relative sanzioni sono state iscritte in ruoli gia' emessi, le sanzioni di cui al comma 1 non sono dovute limitatamente alle rate non ancora scadute alla data del 29 aprile 1992, a condizione che le imposte e le ritenute non versate iscritte a ruolo siano state pagate o vengano pagate alle relative scadenze del ruolo; le sanzioni di cui al comma 1 non sono dovute anche relativamente alle rate scadute alla predetta data se i soggetti interessati dimostrano che il versamento non e' stato eseguito per fatto doloso di terzi denunciato, anteriormente alla data del 24 gennaio 1993, all'autorita' giudiziaria.
3.Per avvalersi delle disposizioni dei commi 1 e 2 i soggetti interessati sono tenuti a presentare la relativa dichiarazione integrativa, indicando, nelle annotazioni del modello o in apposito prospetto, le imposte o le ritenute dovute per ciascun periodo di imposta e i dati del versamento effettuato, nonche' gli estremi della cartella di pagamento nei casi di cui al comma 2. Tali dati non sono richiesti quando le imposte e le ritenute sono state versate tardivamente prima del 29 aprile 1992 e alla medesima data non e' stata emessa cartella di pagamento o ingiunzione.
4.Sulla base della dichiarazione di cui al comma 3, gli uffici provvedono allo sgravio delle sanzioni indicate al comma 1 iscritte a ruolo, o al loro annullamento se ne e' stato intimato il pagamento con ingiunzione, non ancora pagate alla data del 29 aprile 1992, sempre che il mancato pagamento non dipenda da morosita', ovvero al rimborso di quelle pagate a partire dalla data medesima; il rimborso compete altresi' per le somme a tale titolo pagate anteriormente, se i soggetti interessati dimostrano che il versamento non e' stato eseguito tempestivamente per fatto doloso di terzi denunciato, anteriormente alla data del 24 gennaio 1993, all'autorita' giudiziaria. Restano fermi gli interessi iscritti a ruolo; le somme da versare, diverse da quelle iscritte a ruolo, devono essere maggiorate a titolo di interessi del 12 per cento se la dichiarazione e' stata presentata entro il 30 giugno 1992 ovvero del 13 per cento se la dichiarazione e' presentata successivamente a tale data ed entro il ((20 giugno 1993)).
2.Se le imposte e le ritenute non versate e le relative sanzioni sono state iscritte in ruoli gia' emessi, le sanzioni di cui al comma 1 non sono dovute limitatamente alle rate non ancora scadute alla data del 29 aprile 1992, a condizione che le imposte e le ritenute non versate iscritte a ruolo siano state pagate o vengano pagate alle relative scadenze del ruolo; le sanzioni di cui al comma 1 non sono dovute anche relativamente alle rate scadute alla predetta data se i soggetti interessati dimostrano che il versamento non e' stato eseguito per fatto doloso di terzi denunciato, anteriormente alla data del 24 gennaio 1993, all'autorita' giudiziaria.
3.Per avvalersi delle disposizioni dei commi 1 e 2 i soggetti interessati sono tenuti a presentare la relativa dichiarazione integrativa, indicando, nelle annotazioni del modello o in apposito prospetto, le imposte o le ritenute dovute per ciascun periodo di imposta e i dati del versamento effettuato, nonche' gli estremi della cartella di pagamento nei casi di cui al comma 2. Tali dati non sono richiesti quando le imposte e le ritenute sono state versate tardivamente prima del 29 aprile 1992 e alla medesima data non e' stata emessa cartella di pagamento o ingiunzione.
4.Sulla base della dichiarazione di cui al comma 3, gli uffici provvedono allo sgravio delle sanzioni indicate al comma 1 iscritte a ruolo, o al loro annullamento se ne e' stato intimato il pagamento con ingiunzione, non ancora pagate alla data del 29 aprile 1992, sempre che il mancato pagamento non dipenda da morosita', ovvero al rimborso di quelle pagate a partire dalla data medesima; il rimborso compete altresi' per le somme a tale titolo pagate anteriormente, se i soggetti interessati dimostrano che il versamento non e' stato eseguito tempestivamente per fatto doloso di terzi denunciato, anteriormente alla data del 24 gennaio 1993, all'autorita' giudiziaria. Restano fermi gli interessi iscritti a ruolo; le somme da versare, diverse da quelle iscritte a ruolo, devono essere maggiorate a titolo di interessi del 12 per cento se la dichiarazione e' stata presentata entro il 30 giugno 1992 ovvero del 13 per cento se la dichiarazione e' presentata successivamente a tale data ed entro il ((20 giugno 1993)).