competenze dello stato nel trasporto pubblico regionale e locale

Art. 4. Competenze dello Stato nel trasporto pubblico
regionale e locale1.Nella materia del servizio pubblico di trasporto regionale e locale, sono di competenza dello Stato esclusivamente:
a)gli accordi, le convenzioni ed i trattati internazionali relativi a servizi transfrontalieri per il trasporto di persone e merci;
b)le funzioni in materia di sicurezza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, tranne quelle relative al rilascio del nulla osta allo svolgimento dei servizi di trasporto su gomma e quelle relative all'accertamento di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 dello stesso decreto n. 753;
c)l'adozione delle linee guida e dei principi quadro per la riduzione dell'inquinamento derivante dal sistema di trasporto pubblico.
Nota all'art. 4:
- L'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante: "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre 1980, n. 314, cosi' recita:
"Art. 5. - L'autorizzazione di cui al precedente art. 4 e' subordinata al favorevole esito di verifiche e prove funzionali, rivolte ad accertare che sussistano le necessarie condizioni perche' il servizio possa svolgersi con sicurezza e regolarita'.
All'espletamento delle verifiche e delle prove funzionali di cui al precedente comma provvedono i competenti uffici della M.C.T.C., con la partecipazione degli organi regionali agli effetti della regolarita' dell'esercizio, per i servizi di pubblico trasporto di competenza delle regioni stesse.
Le verifiche e le prove funzionali vengono disposte dagli uffici e dagli organi indicati al precedente comma su richiesta del concessionario il quale, all'uopo, dovra' unire alla propria domanda una dichiarazione di ultimazione e regolare esecuzione di tutte le opere costituenti la ferrovia in concessione, rilasciata dal professionista preposto alla realizzazione delle opere stesse e corredata del certificato relativo al collaudo statico delle eventuali opere civili ai sensi della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nonche', per le attrezzature, per le apparecchiature e per il materiale mobile in genere, della documentazione probatoria rilasciata dal costruttore ovvero dal capocommessa qualora si tratti di complessi non prodotti da unico fornitore.
Ai fini della sicurezza il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce le disposizioni e le modalita' di esecuzione per le verifiche e prove funzionali di cui al primo comma, nonche' la forma ed i contenuti della dichiarazione di cui al terzo comma e dei documenti probatori da allegare ad essa, in particolare per quanto riguarda la rispondenza alle normative tecniche, nonche' i controlli sulla qualita' e sull'assenza di difetti dei materiali e dei componenti impiegati.
Nei confronti delle ferrovie in concessione o, comunque, di loro singoli impianti o di parti di essi nonche' del materiale mobile realizzati con contributi finanziari dello Stato resta fermo quanto stabilito dall'art. 102 del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e dal capo VI del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni, per quanto riguarda il generale e definitivo collaudo, che, in ogni caso, non potra' intervenire se non trascorso un anno dall'apertura all'esercizio. Il collaudo si effettua anche per le opere realizzate con contributi finanziari delle regioni o degli enti locali territoriali, intendendosi sostituiti agli organi statali quelli regionali o degli enti locali medesimi.
Le procedure di cui ai precedenti commi trovano applicazione, oltreche' in sede di prima realizzazione di una ferrovia in concessione, anche in sede di varianti rispetto alle caratteristiche tecniche dei progetti definitivi approvati a norma del precedente art. 3, secondo comma, intendendosi l'autorizzazione di cui al precedente primo comma riferita alla riapertura od alla prosecuzione dell'esercizio per la sede e gli impianti, ovvero alla immissione in servizio di materiale mobile nuovo, rinnovato o modificato.
Per quanto riguarda i servizi di pubblico trasporto svolgentisi su strade ed effettuati con autobus, gli accertamenti di cui al primo comma sono limitati al riconoscimento, ai fini della sicurezza e della regolarita' del servizio, della idoneita' del percorso, delle sue eventuali variazioni, nonche' dell'ubicazione delle fermate in relazione anche alle caratteristiche dei veicoli da impiegare. Restano ferme inoltre le norme del vigente codice della strada e delle relative disposizioni di esecuzione per cio' che concerne l'ammissione alla circolazione dei veicoli".
Entrata in vigore il 10 dicembre 1997

Sentenze13


  • 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 31/10/2023, n. 30218
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    • 2. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-09-18, n. 202308377
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      • art. 101 c.p.a.·
      • art. 117 Cost.·
      • art. 3 e 41 Cost.·
      • autorizzazioni per il trasporto di persone·
      • cessazione della materia del contendere·
      • competenza statale e regionale·
      • normativa statale in materia di trasporto·
      • principio di uguaglianza e ragionevolezza·
      • regolamenti regionali·
      • requisiti per l'attività di noleggio con conducente·
      • revisione periodica dei veicoli·
      • sicurezza dei veicoli·
      • tutela della concorrenza

    • 3. TAR Bari, sez. II, sentenza 2022-06-29, n. 202200941
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      • annullamento ordinanza sindacale·
      • competenza amministrativa·
      • eccesso di potere·
      • fermate autobus·
      • principio di soccombenza·
      • risarcimento danni·
      • servizio pubblico di trasporto·
      • sospensione del provvedimento·
      • spese di giudizio·
      • violazione di legge

    • 4. TAR Firenze, sez. I, sentenza 2022-04-19, n. 202200524
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      • annullamento di provvedimento amministrativo·
      • competenza amministrativa·
      • competenza statale in materia di sicurezza della circolazione·
      • eccesso di potere·
      • interesse legittimo dei ricorrenti·
      • interpretazione delle norme sulla circolazione stradale·
      • legittimità dell'azione amministrativa·
      • obbligo di indossare il casco per monopattini elettrici·
      • proporzionalità e imparzialità dell'azione amministrativa·
      • sospensione dell'atto impugnato

    • 5. TAR Salerno, sez. II, sentenza 2022-02-10, n. 202200436
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      • autorizzazione in deroga·
      • autotutela amministrativa·
      • carenza istruttoria·
      • deroga alle distanze ferroviarie·
      • discrezionalità tecnica·
      • disparità di trattamento·
      • eccesso di potere·
      • improcedibilità del ricorso·
      • permesso di costruire·
      • ricorso incidentale·
      • salvaguardia dell'esercizio ferroviario·
      • sospensione del permesso di costruire·
      • tardività del ricorso·
      • valutazione di impatto ambientale·
      • violazione di legge
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