modificazioni al libro nono del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
Art. 9. Modificazioni al libro nono
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 661.Al libro nono del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche:
a)all'articolo 2136:
1) al comma 1:
1.1) dopo la lettera g), e' inserita la seguente: «g-bis) l'articolo 892;»;
1.2) la lettera gg) e' soppressa;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Si applicano al Corpo della Guardia di finanza, in quanto compatibili, le seguenti ulteriori disposizioni del presente codice:
a) l'articolo 192;
b) l'articolo 558;
c) l'articolo 2229, comma 6.»;
b)all'articolo 2140, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Il Corpo della guardia di finanza puo' arruolare ufficiali in ferma prefissata con durata della ferma di due anni e sei mesi, incluso il periodo di formazione, da reclutare tra coloro che hanno superato con esito favorevole gli appositi corsi formativi. Ai corsi si accede tramite pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani che:
a) siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69;
b) non abbiano superato il 32° anno d'eta' alla data indicata nel bando di concorso;
c) siano riconosciuti in possesso dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale;
d) non siano gia' in servizio quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata ovvero si trovino nella posizione di congedo per aver completato la ferma quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti:
a) i titoli di studio richiesti per l'ammissione ai singoli corsi, ed eventualmente ulteriori requisiti, le tipologie e le modalita' dei concorsi e delle eventuali prove di esame, prevedendo anche la durata dei corsi; le modalita' per lo svolgimento dei rispettivi corsi di formazione e relativi programmi sono determinati dal Comando generale del Corpo della guardia di finanza;
b) i requisiti psico-fisici e attitudinali richiesti ai fini dell'esercizio delle mansioni previste per gli ufficiali in ferma prefissata.
3. Gli allievi che superano gli esami di fine corso sono nominati sottotenenti del Corpo della guardia di finanza in ferma prefissata, ausiliari del corrispondente ruolo speciale ovvero tenenti del corrispondente ruolo tecnico-logistico-amministrativo.
4. Fermi restando gli ulteriori requisiti prescritti dalla normativa vigente, gli ufficiali in ferma prefissata che abbiano completato diciotto mesi di servizio nel Corpo della guardia di finanza possono partecipare, esclusivamente in relazione ai posti loro riservati ai sensi dell'articolo 2143-bis, ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sempreche' gli ufficiali interessati non abbiano superato il trentaquattresimo anno di eta'.
Il servizio prestato in qualita' di ufficiale in ferma prefissata costituisce titolo ai fini della formazione della graduatoria di merito.
5. Per quanto non espressamente previsto, si applicano al Corpo della guardia di finanza, in quanto compatibili, le norme sugli ufficiali in ferma prefissata contenute nel presente codice.»;
c)all'articolo 2143, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. In relazione alla necessita' di disporre di adeguate forze di completamento, con specifico riferimento alle esigenze correlate con le missioni internazionali ovvero con le attivita' addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero, gli ufficiali di complemento o in ferma prefissata, su proposta del Comando generale del Corpo della guardia di finanza e previo consenso degli interessati, possono essere richiamati in servizio con il grado e l'anzianita' posseduta ed ammessi ad una ferma non superiore ad un anno, rinnovabile a domanda dell'interessato per non piu' di una volta, al termine della quale sono collocati in congedo.
2. Fermi restando gli ulteriori requisiti prescritti dalla normativa vigente, gli ufficiali inferiori delle forze di completamento del Corpo della guardia di finanza possono partecipare, esclusivamente in relazione ai posti loro riservati ai sensi dell'articolo 2143-bis, comma 1, ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sempreche' gli ufficiali interessati non abbiano superato il trentaquattresimo anno di eta'. Al termine dei prescritti corsi formativi i predetti ufficiali sono iscritti in ruolo, con il grado rivestito, dopo l'ultimo dei pari grado in ruolo.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite in relazione alle specifiche esigenze del Corpo della guardia di finanza:
a) le modalita' per l'individuazione delle ferme e della loro eventuale estensione nell'ambito del limite massimo di cui al comma 1;
b) i requisiti fisici e attitudinali richiesti ai fini dell'esercizio delle mansioni previste per gli ufficiali chiamati o richiamati in servizio. L'ordinamento del Corpo della guardia di finanza individua gli eventuali specifici requisiti richiesti, anche relativamente alla rispettiva articolazione interna;
c) le procedure da seguirsi, le modalita' per l'individuazione delle professionalita' e del grado conferibile ai sensi dell'articolo 674, gli eventuali ulteriori requisiti, secondo criteri analoghi a quelli individuati dal medesimo articolo 674.
4. Per quanto non espressamente previsto per il Corpo della guardia di finanza, si applicano al medesimo Corpo, in quanto compatibili, le norme sugli ufficiali delle forze di completamento contenute nel presente codice.»;
d)dopo l'articolo 2143 e' inserito il seguente:
«Art. 2143-bis (Incentivi per il reclutamento degli ufficiali ausiliari del Corpo della guardia di finanza). - 1. Per gli ufficiali in ferma prefissata con almeno diciotto mesi di servizio, per gli ufficiali di complemento e per gli ufficiali delle forze di completamento che abbiano prestato servizio senza demerito nel Corpo della guardia di finanza sono previste riserve di posti fino all'80 per cento dei posti annualmente disponibili per l'accesso al ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo medesimo, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69.
2. Per gli ufficiali in ferma prefissata che abbiano prestato servizio per almeno diciotto mesi senza demerito nel Corpo della guardia di finanza sono previste riserve di posti fino al 40 per cento dei posti annualmente disponibili per l'accesso al ruolo speciale del Corpo medesimo, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 69 del 2001. Conseguentemente, in caso di attivazione dei predetti reclutamenti, i posti disponibili residui sono messi a concorso per le categorie previste dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 69 del 2001, secondo le percentuali ivi indicate.»;
e)all'articolo 2154, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Allo stesso personale si applica, altresi', l'articolo 4, comma 98, della legge 12 novembre 2011, n. 183.»;
f)all'articolo 2157, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, secondo le modalita' ivi previste»;
g)all'articolo 2161, il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
«1. Agli ufficiali in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza, in possesso alla data del 21 marzo 2000 del brevetto di pilota militare e del requisito di almeno diciotto anni di servizio, che, pur non avendo superato il quarantacinquesimo anno di eta', non abbiano potuto contrarre tutti i periodi di ferma volontaria di cui all'articolo 966, e' corrisposto in unica soluzione al raggiungimento dei limiti di eta' per la cessazione dal servizio un premio pari alla differenza tra l'importo complessivo dei premi previsti dall'articolo 1803 e quello dei relativi premi biennali percepiti.
2. Agli ufficiali di cui al comma 1 che, in possesso delle specifiche qualifiche previste per l'impiego di velivoli a pieno carico operativo ed in qualsiasi condizione meteorologica, alla data del 21 marzo 2000 avevano superato il quarantacinquesimo anno di eta' e non superato il cinquantesimo anno di eta', e' corrisposto in unica soluzione al raggiungimento dei limiti di eta' per la cessazione dal servizio un premio di importo pari alla meta' dell'importo complessivo dei premi di cui all'articolo 1803.
3. Gli ufficiali in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza ammessi ai corsi di pilotaggio per il conseguimento del brevetto di pilota militare devono contrarre, all'atto dell'ammissione al corso, una ferma volontaria, decorrente dalla data di inizio dei corsi stessi, di durata pari a quattordici anni se provenienti dal ruolo normale e di sedici anni se provenienti dal ruolo aeronavale. L'ufficiale che non porta a termine o non supera il corso di pilotaggio e' prosciolto dalla ferma, salvo l'obbligo di completare le ferme eventualmente contratte.
4. Al termine della ferma contratta, gli ufficiali di cui al comma 3 sono ammessi a contrarre le ferme volontarie di cui all'articolo 966 ed a percepire i premi di cui all'articolo 1803.»;
h)all'articolo 2190, comma 2, la parola: «Segretario» e' sostituita dalla seguente: «Segretariato»;
i)dopo l'articolo 2195 e' inserito il seguente:
«Art. 2195-bis (Finanziamento dello sviluppo tecnologico nel settore aeronautico). - 1. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 5 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, e' autorizzato un contributo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2016 e di 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 180, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»;
l)all'articolo 2198, il comma 2 e' abrogato;
m)l'articolo 2209 e' sostituito dal seguente:
«Art. 2209 (Regime transitorio delle eccedenze organiche del personale non direttivo del Corpo delle capitanerie di porto). - 1.
Fino al 2015, per il Corpo delle capitanerie di porto sono ammesse eccedenze nell'organico dei ruoli dei marescialli dovute agli inquadramenti effettuati al momento della costituzione dei ruoli stessi. Fino al raggiungimento del volume organico previsto per i volontari di truppa in servizio permanente, sono ammesse eccedenze nell'organico del ruolo dei sergenti dovute agli inquadramenti effettuati al momento della costituzione dei ruoli stessi.»;
n)dopo l'articolo 2231 e' inserito il seguente:
«Art. 2231-bis (Trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni). - 1. Per il triennio 2012-2014, gli ufficiali fino al grado di tenente colonnello compreso e gradi corrispondenti e i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica possono presentare domanda di trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Il trasferimento e' condizionato al preventivo parere favorevole del Ministero della difesa e all'accettazione da parte dell'amministrazione di destinazione ed e' autorizzato secondo le modalita' e nei limiti delle facolta' assunzionali annuali della medesima amministrazione, previsti dalle disposizioni vigenti. Al personale trasferito, che viene inquadrato nell'area funzionale del personale non dirigenziale individuata dall'amministrazione di destinazione sulla base di apposite tabelle di equiparazione approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi per il personale non dirigente vigenti nel comparto dell'amministrazione di destinazione. Alla data di assunzione in servizio presso l'amministrazione di destinazione, il militare e' collocato in congedo nella posizione della riserva.»;
o)l'articolo 2235 e' sostituito dal seguente:
«Art. 2235 (Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito italiano della Marina militare e dell'Aeronautica militare). - 1. Fino al 2015, per tutti i ruoli speciali degli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, il periodo di permanenza minima nel grado di maggiore o grado corrispondente, ai fini dell'avanzamento al grado superiore, e' di 4 anni.»;
p)all'articolo 2239, dopo il comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente:
«3-bis. Fino all'adozione di una nuova disciplina ai sensi dell'articolo 1096, comma 1, lettera b), restano validi ai fini dell'avanzamento gli esami e i corsi di cui alle vigenti disposizioni, ad esclusione della frequenza del corso superiore della scuola di guerra aerea per gli ufficiali del ruolo naviganti normale.»;
q)dopo l'articolo 2259, e' inserito il seguente:
«Art. 2259-bis (Assunzioni di personale negli arsenali e stabilimenti militari). - 1. Al fine di consentire l'attuazione dei processi di ristrutturazione e di incremento dell'efficienza degli arsenali e degli stabilimenti militari, in ciascuno degli anni del triennio 2012-2014, il Ministero della difesa riserva alle assunzioni del personale degli arsenali e degli stabilimenti militari appartenente ai profili professionali tecnici il sessanta per cento delle assunzioni di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Per le assunzioni di cui al presente comma non si applica l'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.»;
r)dopo l'articolo 2264, e' inserito il seguente:
«Art. 2264-bis (Limiti per la costituzione della posizione assicurativa). - 1. Gli articoli 1861 e 1862 trovano applicazione per le posizioni assicurative costituite per il servizio prestato fino al 30 luglio 2010, agli effetti dell'articolo 12, comma 12-undecies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.»;
s)all'articolo 2268, comma 1:
1) il numero 429) e' soppresso e, per l'effetto, gli articoli 7, primo comma, lettera h), e 38, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, riprendono vigore;
2) dopo il numero 649), e' inserito il seguente:
«649-bis) legge 22 maggio 1971, n. 368;»;
3) il numero 678) e' soppresso e, per l'effetto, la legge 27 ottobre 1973, n. 629, riprende vigore;
4) al numero 723), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' 27, secondo comma» e, per l'effetto, l'articolo 27, secondo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 187, riprende vigore;
5) dopo il numero 786), e' inserito il seguente:
«786-bis) decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 484, articoli: 4, 5, 6, 7 e 8;»;
6) il numero 816) e' soppresso;
7) al numero 928), le parole: «escluso l'articolo 6» sono sostituite dalle seguenti: «esclusi gli articoli 5 e 6» e, per l'effetto, l'articolo 5 della legge 28 marzo 1997, n. 85, riprende vigore;
8) al numero 975), le parole: «: articoli 1, 2 e 4» sono soppresse;
9) il numero 998) e' sostituito dal seguente: «998) decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215;»;
10) al numero 1085-bis), le parole: «articolo 6, commi 21-ter e 21-quater» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 6, commi 21-ter e 21-quater, e 55, commi 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies»;
11) dopo il numero 1085-ter), sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«1085-quater) legge 12 novembre 2011, n. 183: articolo 4, commi 57 e 96;
1085-quinquies) decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215 e legge di conversione 24 febbraio 2012, n. 13, articoli: 4, commi 1-bis e 1-ter, e 5, commi 1, 1-bis, 3 e 4;
1085-sexies) decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, e legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27: articolo 81.»;
t)all'articolo 2269, comma 1, il numero 238) e' abrogato;
u)all'articolo 2270:
1) al comma 1:
1.1) al numero 4), le parole: «3, 7, 9 e 10» sono sostituite dalle seguenti: «3, 7, 9, 10 e 11» e, per l'effetto, l'articolo 11 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, dalla legge 4 aprile 1935, n. 808, riprende vigore ed e' sottratto agli effetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 213;
1.2) al numero 33-ter), dopo la parola: «militare», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nonche' 27, secondo comma»;
2) al comma 2, dopo il numero 12) e' aggiunto, in fine, il seguente:
«12-bis) decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, articoli da 42a 47, limitatamente a quanto disposto dall'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.». Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 2136, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 2136 (Disposizioni applicabili al personale della Guardia di finanza). - 1. Si applicano al personale del Corpo della Guardia di finanza, in quanto compatibili, le seguenti disposizioni del libro IV del codice dell'ordinamento militare:
a)-g) (Omissis);
g-bis) l'art. 892;
h)-ee) (Omissis);
ff) l'art. 1493;
gg) (soppressa).
2. Si applicano al Corpo della Guardia di finanza, in quanto compatibili, le seguenti ulteriori disposizioni del presente codice:
a) l'art. 192;
b) l'art. 558;
c) l'art. 2229, comma 6.
3. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 2140 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 2140 (Ufficiali in ferma prefissata del Corpo della Guardia di finanza). - 1. Il Corpo della guardia di finanza puo' arruolare ufficiali in ferma prefissata con durata della ferma di due anni e sei mesi, incluso il periodo di formazione, da reclutare tra coloro che hanno superato con esito favorevole gli appositi corsi formativi.
Ai corsi si accede tramite pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani che:
a) siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69;
b) non abbiano superato il 32° anno d'eta' alla data indicata nel bando di concorso;
c) siano riconosciuti in possesso dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale;
d) non siano gia' in servizio quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata ovvero si trovino nella posizione di congedo per aver completato la ferma quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti:
a) i titoli di studio richiesti per l'ammissione ai singoli corsi, ed eventualmente ulteriori requisiti, le tipologie e le modalita' dei concorsi e delle eventuali prove di esame, prevedendo anche la durata dei corsi; le modalita' per lo svolgimento dei rispettivi corsi di formazione e relativi programmi sono determinati dal Comando generale del Corpo della guardia di finanza;
b) i requisiti psico-fisici e attitudinali richiesti ai fini dell'esercizio delle mansioni previste per gli ufficiali in ferma prefissata.
3. Gli allievi che superano gli esami di fine corso sono nominati sottotenenti del Corpo della guardia di finanza in ferma prefissata, ausiliari del corrispondente ruolo speciale ovvero tenenti del corrispondente ruolo tecnico-logistico-amministrativo.
4. Fermi restando gli ulteriori requisiti prescritti dalla normativa vigente, gli ufficiali in ferma prefissata che abbiano completato diciotto mesi di servizio nel Corpo della guardia di finanza possono partecipare, esclusivamente in relazione ai posti loro riservati ai sensi dell'art. 2143-bis, ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sempreche' gli ufficiali interessati non abbiano superato il trentaquattresimo anno di eta'. Il servizio prestato in qualita' di ufficiale in ferma prefissata costituisce titolo ai fini della formazione della graduatoria di merito.
5. Per quanto non espressamente previsto, si applicano al Corpo della guardia di finanza, in quanto compatibili, le norme sugli ufficiali in ferma prefissata contenute nel presente codice.».
- Si riporta il testo dell'art. 2143 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 2143 (Ufficiali delle forze di completamento del Corpo della Guardia di finanza). - 1. In relazione alla necessita' di disporre di adeguate forze di completamento, con specifico riferimento alle esigenze correlate con le missioni internazionali ovvero con le attivita' addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero, gli ufficiali di complemento o in ferma prefissata, su proposta del Comando generale del Corpo della guardia di finanza e previo consenso degli interessati, possono essere richiamati in servizio con il grado e l'anzianita' posseduta ed ammessi ad una ferma non superiore ad un anno, rinnovabile a domanda dell'interessato per non piu' di una volta, al termine della quale sono collocati in congedo.
2. Fermi restando gli ulteriori requisiti prescritti dalla normativa vigente, gli ufficiali inferiori delle forze di completamento del Corpo della guardia di finanza possono partecipare, esclusivamente in relazione ai posti loro riservati ai sensi dell'art. 2143-bis, comma 1, ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali di cui all'art. 9 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sempreche' gli ufficiali interessati non abbiano superato il trentaquattresimo anno di eta'. Al termine dei prescritti corsi formativi i predetti ufficiali sono iscritti in ruolo, con il grado rivestito, dopo l'ultimo dei pari grado in ruolo.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite in relazione alle specifiche esigenze del Corpo della Guardia di Finanza:
a) le modalita' per l'individuazione delle ferme e della loro eventuale estensione nell'ambito del limite massimo di cui al comma 1;
b) i requisiti fisici e attitudinali richiesti ai fini dell'esercizio delle mansioni previste per gli ufficiali chiamati o richiamati in servizio. L'ordinamento del Corpo della guardia di finanza individua gli eventuali specifici requisiti richiesti, anche relativamente alla rispettiva articolazione interna;
c) le procedure da seguirsi, le modalita' per l'individuazione delle professionalita' e del grado conferibile ai sensi dell'art. 674, gli eventuali ulteriori requisiti, secondo criteri analoghi a quelli individuati dal medesimo art. 674.
4. Per quanto non espressamente previsto per il Corpo della guardia di finanza, si applicano al medesimo Corpo, in quanto compatibili, le norme sugli ufficiali delle forze di completamento contenute nel presente codice.».
- Si riporta il testo dell'art. 2154, comma 2, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 2154 (Disposizioni generali in materia di trattamento economico del personale delle Forze di polizia a ordinamento militare). - 1. (Omissis).
2. Al personale di cui al comma 1, continua ad applicarsi l'art. 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Allo stesso personale si applica, altresi', l'art. 4, comma 98, della legge 12 novembre 2011, n. 183.».
- Si riporta il testo dell'art. 2157 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 2157 (Retribuzione degli allievi di scuole e accademie delle Forze di polizia a ordinamento militare). - 1. Agli allievi delle scuole e delle accademie delle Forze di polizia a ordinamento militare sono attribuite le paghe nette giornaliere di cui all'art. 1798, secondo le modalita' ivi previste.».
- Si riporta il testo dell'art. 2161 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 2161 (Incentivi agli ufficiali piloti in servizio permanente del Corpo della Guardia di finanza). - 1. Agli ufficiali in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza, in possesso alla data del 31 marzo 2000 del brevetto di pilota militare e del requisito di almeno diciotto anni di servizio, che, pur non avendo superato il quarantacinquesimo anno di eta', non abbiano potuto contrarre tutti i periodi di ferma volontaria di cui all'art. 966, e' corrisposto in unica soluzione al raggiungimento dei limiti di eta' per la cessazione dal servizio un premio pari alla differenza tra l'importo complessivo dei premi previsti dall'art. 1803 e quello dei relativi premi biennali percepiti.
2. Agli ufficiali di cui al comma 1 che, alla data del 31 marzo 2000, in possesso delle specifiche qualifiche previste per l'impiego di velivoli a pieno carico operativo ed in qualsiasi condizione meteorologica, avevano superato il quarantacinquesimo anno di eta' e non superato il cinquantesimo anno di eta', e' corrisposto in unica soluzione al raggiungimento dei limiti di eta' per la cessazione dal servizio un premio di importo pari alla meta' dell'importo complessivo dei premi di cui all'art.
1803.
3. Gli ufficiali in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza ammessi ai corsi di pilotaggio per il conseguimento del brevetto di pilota militare devono contrarre, all'atto dell'ammissione al corso, una ferma volontaria, decorrente dalla data di inizio dei corsi stessi, di durata pari a quattordici anni se provenienti dal ruolo normale e di sedici anni se provenienti dal ruolo aeronavale. L'ufficiale che non porta a termine o non supera il corso di pilotaggio e' prosciolto dalla ferma, salvo l'obbligo di completare le ferme eventualmente contratte.
4. Al termine della ferma contratta, gli ufficiali di cui al comma 3 sono ammessi a contrarre le ferme volontarie di cui all'art. 966 e a percepire i premi di cui all'art.
1803.».
- Si riporta il testo dell'art. 2190, comma 2, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 2190 (Unita' produttive e industriali dell'Agenzia industrie difesa). - 1. (Omissis).
2. L'art. 144 del regolamento cessa di avere efficacia a decorrere dalla data di eventuale chiusura ovvero di trasferimento all'Agenzia dell'ultimo degli enti dipendenti dal Segretariato generale della difesa di cui al medesimo articolo.
3. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 2198 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 2198 (Regime transitorio del reclutamento dei sergenti). - 1. Fino al 31 ottobre 2015, in deroga agli articoli 690 e 691, il reclutamento nel ruolo dei sergenti avviene, mediante concorso interno per titoli ed esami e successivo corso di aggiornamento e formazione professionale della durata non inferiore a mesi tre, dai volontari di truppa in servizio permanente.
2. (abrogato).».
- Si riporta il testo dell'art. 2239, comma 3-bis, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come inserito dal presente decreto:
«Art. 2239 (Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare). - 1-3. (Omissis).
3-bis. Fino all'adozione di una nuova disciplina ai sensi dell'art. 1096, comma 1, lettera b), restano validi ai fini dell'avanzamento gli esami e i corsi di cui alle vigenti disposizioni, ad esclusione della frequenza del corso superiore della scuola di guerra aerea per gli ufficiali del ruolo naviganti normale.».
- Si riporta il testo dell'art. 2268, comma 1, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 2268 (Abrogazione espressa di norme primarie). - 1. A decorrere dall'entrata in vigore del codice e del regolamento, sono o restano abrogati i seguenti atti normativi primari e le successive modificazioni:
1)-427) (Omissis);
428) legge 14 marzo 1957, n. 108;
429) (soppresso);
430) legge 4 aprile 1957, n. 229;
431)-649) (Omissis);
649-bis) legge 22 maggio 1971, n. 368;
650)-676) (Omissis);
677) legge 22 ottobre 1973, n. 678;
678) (soppresso);
679) legge 22 novembre 1973, n. 816;
680)-722) (Omissis);
723) legge 5 maggio 1976, n. 187, esclusi gli articoli 18 e 26, quest'ultimo limitatamente al personale delle Forze armate e di polizia ad ordinamento militare, nonche' 27, secondo comma;
724)-785) (Omissis);
786-bis) decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 484, articoli: 4, 5, 6, 7 e 8;
787)-814) (Omissis);
815) legge 8 ottobre 1984, n. 693;
816) (soppresso);
817) decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 857 e legge di conversione 17 febbraio 1985, n. 18;
818)-927) (Omissis);
928) legge 28 marzo 1997, n. 85, esclusi gli articoli 5 e 6;
929)-974) (Omissis);
975) legge 28 febbraio 2000, n. 42;
976)-997) (Omissis);
998) decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215;
999)-1085) (Omissis);
1085-bis) decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122: articoli 6, commi 21-ter e 21-quater, e 55, commi 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies;
1085-ter) (Omissis);
1085-quater) legge 12 novembre 2011, n. 183: art. 4, commi 57 e 96;
1085-quinquies) decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, e legge di conversione 24 febbraio 2012, n. 13, articoli: 4, commi 1-bis e 1-ter, e 5, commi 1, 1-bis, 3 e 4;
1085-sexies) decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, e legge 24 marzo 2012, n. 27: art. 81.».
- Si riporta il testo dell'art. 2269, comma 1, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 2269 (Abrogazione espressa di norme secondarie).
- 1. A decorrere dall'entrata in vigore del codice e del regolamento, sono o restano abrogati i seguenti atti normativi secondari e le successive modificazioni:
1)-236) (Omissis);
237) decreto del Presidente della Repubblica 1 luglio 1981, n. 735;
238) (abrogato);
239) decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1982, n. 459;
240)-394-quater) (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 2270 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 2270 (Norme che rimangono in vigore). - 1. In attuazione dell'art. 14, comma 14, legge 28 novembre 2005, n. 246, restano in vigore i seguenti atti normativi primari, e le relative successive modificazioni:
1)-3) (Omissis);
4) regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302 e legge di conversione 4 aprile 1935, n. 808: articoli 3, 7, 9, 10 e 11;
5)-33-bis) (Omissis);
33-ter) legge 5 maggio 1976, n. 187: articoli 18 e 26, quest'ultimo limitatamente al personale delle Forze armate e di polizia ad ordinamento militare, nonche' 27, secondo comma;
34)-36) (Omissis).
2. Restano in vigore i seguenti atti normativi secondari e successive modificazioni:
1)-11) (Omissis);
12-bis) decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, articoli da 42a 47, limitatamente agli effetti di quanto disposto dall'art. 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 661.Al libro nono del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche:
a)all'articolo 2136:
1) al comma 1:
1.1) dopo la lettera g), e' inserita la seguente: «g-bis) l'articolo 892;»;
1.2) la lettera gg) e' soppressa;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Si applicano al Corpo della Guardia di finanza, in quanto compatibili, le seguenti ulteriori disposizioni del presente codice:
a) l'articolo 192;
b) l'articolo 558;
c) l'articolo 2229, comma 6.»;
b)all'articolo 2140, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Il Corpo della guardia di finanza puo' arruolare ufficiali in ferma prefissata con durata della ferma di due anni e sei mesi, incluso il periodo di formazione, da reclutare tra coloro che hanno superato con esito favorevole gli appositi corsi formativi. Ai corsi si accede tramite pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani che:
a) siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69;
b) non abbiano superato il 32° anno d'eta' alla data indicata nel bando di concorso;
c) siano riconosciuti in possesso dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale;
d) non siano gia' in servizio quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata ovvero si trovino nella posizione di congedo per aver completato la ferma quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti:
a) i titoli di studio richiesti per l'ammissione ai singoli corsi, ed eventualmente ulteriori requisiti, le tipologie e le modalita' dei concorsi e delle eventuali prove di esame, prevedendo anche la durata dei corsi; le modalita' per lo svolgimento dei rispettivi corsi di formazione e relativi programmi sono determinati dal Comando generale del Corpo della guardia di finanza;
b) i requisiti psico-fisici e attitudinali richiesti ai fini dell'esercizio delle mansioni previste per gli ufficiali in ferma prefissata.
3. Gli allievi che superano gli esami di fine corso sono nominati sottotenenti del Corpo della guardia di finanza in ferma prefissata, ausiliari del corrispondente ruolo speciale ovvero tenenti del corrispondente ruolo tecnico-logistico-amministrativo.
4. Fermi restando gli ulteriori requisiti prescritti dalla normativa vigente, gli ufficiali in ferma prefissata che abbiano completato diciotto mesi di servizio nel Corpo della guardia di finanza possono partecipare, esclusivamente in relazione ai posti loro riservati ai sensi dell'articolo 2143-bis, ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sempreche' gli ufficiali interessati non abbiano superato il trentaquattresimo anno di eta'.
Il servizio prestato in qualita' di ufficiale in ferma prefissata costituisce titolo ai fini della formazione della graduatoria di merito.
5. Per quanto non espressamente previsto, si applicano al Corpo della guardia di finanza, in quanto compatibili, le norme sugli ufficiali in ferma prefissata contenute nel presente codice.»;
c)all'articolo 2143, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. In relazione alla necessita' di disporre di adeguate forze di completamento, con specifico riferimento alle esigenze correlate con le missioni internazionali ovvero con le attivita' addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero, gli ufficiali di complemento o in ferma prefissata, su proposta del Comando generale del Corpo della guardia di finanza e previo consenso degli interessati, possono essere richiamati in servizio con il grado e l'anzianita' posseduta ed ammessi ad una ferma non superiore ad un anno, rinnovabile a domanda dell'interessato per non piu' di una volta, al termine della quale sono collocati in congedo.
2. Fermi restando gli ulteriori requisiti prescritti dalla normativa vigente, gli ufficiali inferiori delle forze di completamento del Corpo della guardia di finanza possono partecipare, esclusivamente in relazione ai posti loro riservati ai sensi dell'articolo 2143-bis, comma 1, ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sempreche' gli ufficiali interessati non abbiano superato il trentaquattresimo anno di eta'. Al termine dei prescritti corsi formativi i predetti ufficiali sono iscritti in ruolo, con il grado rivestito, dopo l'ultimo dei pari grado in ruolo.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite in relazione alle specifiche esigenze del Corpo della guardia di finanza:
a) le modalita' per l'individuazione delle ferme e della loro eventuale estensione nell'ambito del limite massimo di cui al comma 1;
b) i requisiti fisici e attitudinali richiesti ai fini dell'esercizio delle mansioni previste per gli ufficiali chiamati o richiamati in servizio. L'ordinamento del Corpo della guardia di finanza individua gli eventuali specifici requisiti richiesti, anche relativamente alla rispettiva articolazione interna;
c) le procedure da seguirsi, le modalita' per l'individuazione delle professionalita' e del grado conferibile ai sensi dell'articolo 674, gli eventuali ulteriori requisiti, secondo criteri analoghi a quelli individuati dal medesimo articolo 674.
4. Per quanto non espressamente previsto per il Corpo della guardia di finanza, si applicano al medesimo Corpo, in quanto compatibili, le norme sugli ufficiali delle forze di completamento contenute nel presente codice.»;
d)dopo l'articolo 2143 e' inserito il seguente:
«Art. 2143-bis (Incentivi per il reclutamento degli ufficiali ausiliari del Corpo della guardia di finanza). - 1. Per gli ufficiali in ferma prefissata con almeno diciotto mesi di servizio, per gli ufficiali di complemento e per gli ufficiali delle forze di completamento che abbiano prestato servizio senza demerito nel Corpo della guardia di finanza sono previste riserve di posti fino all'80 per cento dei posti annualmente disponibili per l'accesso al ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo medesimo, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69.
2. Per gli ufficiali in ferma prefissata che abbiano prestato servizio per almeno diciotto mesi senza demerito nel Corpo della guardia di finanza sono previste riserve di posti fino al 40 per cento dei posti annualmente disponibili per l'accesso al ruolo speciale del Corpo medesimo, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 69 del 2001. Conseguentemente, in caso di attivazione dei predetti reclutamenti, i posti disponibili residui sono messi a concorso per le categorie previste dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 69 del 2001, secondo le percentuali ivi indicate.»;
e)all'articolo 2154, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Allo stesso personale si applica, altresi', l'articolo 4, comma 98, della legge 12 novembre 2011, n. 183.»;
f)all'articolo 2157, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, secondo le modalita' ivi previste»;
g)all'articolo 2161, il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
«1. Agli ufficiali in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza, in possesso alla data del 21 marzo 2000 del brevetto di pilota militare e del requisito di almeno diciotto anni di servizio, che, pur non avendo superato il quarantacinquesimo anno di eta', non abbiano potuto contrarre tutti i periodi di ferma volontaria di cui all'articolo 966, e' corrisposto in unica soluzione al raggiungimento dei limiti di eta' per la cessazione dal servizio un premio pari alla differenza tra l'importo complessivo dei premi previsti dall'articolo 1803 e quello dei relativi premi biennali percepiti.
2. Agli ufficiali di cui al comma 1 che, in possesso delle specifiche qualifiche previste per l'impiego di velivoli a pieno carico operativo ed in qualsiasi condizione meteorologica, alla data del 21 marzo 2000 avevano superato il quarantacinquesimo anno di eta' e non superato il cinquantesimo anno di eta', e' corrisposto in unica soluzione al raggiungimento dei limiti di eta' per la cessazione dal servizio un premio di importo pari alla meta' dell'importo complessivo dei premi di cui all'articolo 1803.
3. Gli ufficiali in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza ammessi ai corsi di pilotaggio per il conseguimento del brevetto di pilota militare devono contrarre, all'atto dell'ammissione al corso, una ferma volontaria, decorrente dalla data di inizio dei corsi stessi, di durata pari a quattordici anni se provenienti dal ruolo normale e di sedici anni se provenienti dal ruolo aeronavale. L'ufficiale che non porta a termine o non supera il corso di pilotaggio e' prosciolto dalla ferma, salvo l'obbligo di completare le ferme eventualmente contratte.
4. Al termine della ferma contratta, gli ufficiali di cui al comma 3 sono ammessi a contrarre le ferme volontarie di cui all'articolo 966 ed a percepire i premi di cui all'articolo 1803.»;
h)all'articolo 2190, comma 2, la parola: «Segretario» e' sostituita dalla seguente: «Segretariato»;
i)dopo l'articolo 2195 e' inserito il seguente:
«Art. 2195-bis (Finanziamento dello sviluppo tecnologico nel settore aeronautico). - 1. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 5 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, e' autorizzato un contributo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2016 e di 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 180, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»;
l)all'articolo 2198, il comma 2 e' abrogato;
m)l'articolo 2209 e' sostituito dal seguente:
«Art. 2209 (Regime transitorio delle eccedenze organiche del personale non direttivo del Corpo delle capitanerie di porto). - 1.
Fino al 2015, per il Corpo delle capitanerie di porto sono ammesse eccedenze nell'organico dei ruoli dei marescialli dovute agli inquadramenti effettuati al momento della costituzione dei ruoli stessi. Fino al raggiungimento del volume organico previsto per i volontari di truppa in servizio permanente, sono ammesse eccedenze nell'organico del ruolo dei sergenti dovute agli inquadramenti effettuati al momento della costituzione dei ruoli stessi.»;
n)dopo l'articolo 2231 e' inserito il seguente:
«Art. 2231-bis (Trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni). - 1. Per il triennio 2012-2014, gli ufficiali fino al grado di tenente colonnello compreso e gradi corrispondenti e i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica possono presentare domanda di trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Il trasferimento e' condizionato al preventivo parere favorevole del Ministero della difesa e all'accettazione da parte dell'amministrazione di destinazione ed e' autorizzato secondo le modalita' e nei limiti delle facolta' assunzionali annuali della medesima amministrazione, previsti dalle disposizioni vigenti. Al personale trasferito, che viene inquadrato nell'area funzionale del personale non dirigenziale individuata dall'amministrazione di destinazione sulla base di apposite tabelle di equiparazione approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi per il personale non dirigente vigenti nel comparto dell'amministrazione di destinazione. Alla data di assunzione in servizio presso l'amministrazione di destinazione, il militare e' collocato in congedo nella posizione della riserva.»;
o)l'articolo 2235 e' sostituito dal seguente:
«Art. 2235 (Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito italiano della Marina militare e dell'Aeronautica militare). - 1. Fino al 2015, per tutti i ruoli speciali degli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, il periodo di permanenza minima nel grado di maggiore o grado corrispondente, ai fini dell'avanzamento al grado superiore, e' di 4 anni.»;
p)all'articolo 2239, dopo il comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente:
«3-bis. Fino all'adozione di una nuova disciplina ai sensi dell'articolo 1096, comma 1, lettera b), restano validi ai fini dell'avanzamento gli esami e i corsi di cui alle vigenti disposizioni, ad esclusione della frequenza del corso superiore della scuola di guerra aerea per gli ufficiali del ruolo naviganti normale.»;
q)dopo l'articolo 2259, e' inserito il seguente:
«Art. 2259-bis (Assunzioni di personale negli arsenali e stabilimenti militari). - 1. Al fine di consentire l'attuazione dei processi di ristrutturazione e di incremento dell'efficienza degli arsenali e degli stabilimenti militari, in ciascuno degli anni del triennio 2012-2014, il Ministero della difesa riserva alle assunzioni del personale degli arsenali e degli stabilimenti militari appartenente ai profili professionali tecnici il sessanta per cento delle assunzioni di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Per le assunzioni di cui al presente comma non si applica l'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.»;
r)dopo l'articolo 2264, e' inserito il seguente:
«Art. 2264-bis (Limiti per la costituzione della posizione assicurativa). - 1. Gli articoli 1861 e 1862 trovano applicazione per le posizioni assicurative costituite per il servizio prestato fino al 30 luglio 2010, agli effetti dell'articolo 12, comma 12-undecies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.»;
s)all'articolo 2268, comma 1:
1) il numero 429) e' soppresso e, per l'effetto, gli articoli 7, primo comma, lettera h), e 38, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, riprendono vigore;
2) dopo il numero 649), e' inserito il seguente:
«649-bis) legge 22 maggio 1971, n. 368;»;
3) il numero 678) e' soppresso e, per l'effetto, la legge 27 ottobre 1973, n. 629, riprende vigore;
4) al numero 723), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' 27, secondo comma» e, per l'effetto, l'articolo 27, secondo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 187, riprende vigore;
5) dopo il numero 786), e' inserito il seguente:
«786-bis) decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 484, articoli: 4, 5, 6, 7 e 8;»;
6) il numero 816) e' soppresso;
7) al numero 928), le parole: «escluso l'articolo 6» sono sostituite dalle seguenti: «esclusi gli articoli 5 e 6» e, per l'effetto, l'articolo 5 della legge 28 marzo 1997, n. 85, riprende vigore;
8) al numero 975), le parole: «: articoli 1, 2 e 4» sono soppresse;
9) il numero 998) e' sostituito dal seguente: «998) decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215;»;
10) al numero 1085-bis), le parole: «articolo 6, commi 21-ter e 21-quater» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 6, commi 21-ter e 21-quater, e 55, commi 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies»;
11) dopo il numero 1085-ter), sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«1085-quater) legge 12 novembre 2011, n. 183: articolo 4, commi 57 e 96;
1085-quinquies) decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215 e legge di conversione 24 febbraio 2012, n. 13, articoli: 4, commi 1-bis e 1-ter, e 5, commi 1, 1-bis, 3 e 4;
1085-sexies) decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, e legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27: articolo 81.»;
t)all'articolo 2269, comma 1, il numero 238) e' abrogato;
u)all'articolo 2270:
1) al comma 1:
1.1) al numero 4), le parole: «3, 7, 9 e 10» sono sostituite dalle seguenti: «3, 7, 9, 10 e 11» e, per l'effetto, l'articolo 11 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, dalla legge 4 aprile 1935, n. 808, riprende vigore ed e' sottratto agli effetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 213;
1.2) al numero 33-ter), dopo la parola: «militare», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nonche' 27, secondo comma»;
2) al comma 2, dopo il numero 12) e' aggiunto, in fine, il seguente:
«12-bis) decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, articoli da 42a 47, limitatamente a quanto disposto dall'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.». Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 2136, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 2136 (Disposizioni applicabili al personale della Guardia di finanza). - 1. Si applicano al personale del Corpo della Guardia di finanza, in quanto compatibili, le seguenti disposizioni del libro IV del codice dell'ordinamento militare:
a)-g) (Omissis);
g-bis) l'art. 892;
h)-ee) (Omissis);
ff) l'art. 1493;
gg) (soppressa).
2. Si applicano al Corpo della Guardia di finanza, in quanto compatibili, le seguenti ulteriori disposizioni del presente codice:
a) l'art. 192;
b) l'art. 558;
c) l'art. 2229, comma 6.
3. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 2140 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 2140 (Ufficiali in ferma prefissata del Corpo della Guardia di finanza). - 1. Il Corpo della guardia di finanza puo' arruolare ufficiali in ferma prefissata con durata della ferma di due anni e sei mesi, incluso il periodo di formazione, da reclutare tra coloro che hanno superato con esito favorevole gli appositi corsi formativi.
Ai corsi si accede tramite pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani che:
a) siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69;
b) non abbiano superato il 32° anno d'eta' alla data indicata nel bando di concorso;
c) siano riconosciuti in possesso dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale;
d) non siano gia' in servizio quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata ovvero si trovino nella posizione di congedo per aver completato la ferma quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti:
a) i titoli di studio richiesti per l'ammissione ai singoli corsi, ed eventualmente ulteriori requisiti, le tipologie e le modalita' dei concorsi e delle eventuali prove di esame, prevedendo anche la durata dei corsi; le modalita' per lo svolgimento dei rispettivi corsi di formazione e relativi programmi sono determinati dal Comando generale del Corpo della guardia di finanza;
b) i requisiti psico-fisici e attitudinali richiesti ai fini dell'esercizio delle mansioni previste per gli ufficiali in ferma prefissata.
3. Gli allievi che superano gli esami di fine corso sono nominati sottotenenti del Corpo della guardia di finanza in ferma prefissata, ausiliari del corrispondente ruolo speciale ovvero tenenti del corrispondente ruolo tecnico-logistico-amministrativo.
4. Fermi restando gli ulteriori requisiti prescritti dalla normativa vigente, gli ufficiali in ferma prefissata che abbiano completato diciotto mesi di servizio nel Corpo della guardia di finanza possono partecipare, esclusivamente in relazione ai posti loro riservati ai sensi dell'art. 2143-bis, ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sempreche' gli ufficiali interessati non abbiano superato il trentaquattresimo anno di eta'. Il servizio prestato in qualita' di ufficiale in ferma prefissata costituisce titolo ai fini della formazione della graduatoria di merito.
5. Per quanto non espressamente previsto, si applicano al Corpo della guardia di finanza, in quanto compatibili, le norme sugli ufficiali in ferma prefissata contenute nel presente codice.».
- Si riporta il testo dell'art. 2143 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 2143 (Ufficiali delle forze di completamento del Corpo della Guardia di finanza). - 1. In relazione alla necessita' di disporre di adeguate forze di completamento, con specifico riferimento alle esigenze correlate con le missioni internazionali ovvero con le attivita' addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero, gli ufficiali di complemento o in ferma prefissata, su proposta del Comando generale del Corpo della guardia di finanza e previo consenso degli interessati, possono essere richiamati in servizio con il grado e l'anzianita' posseduta ed ammessi ad una ferma non superiore ad un anno, rinnovabile a domanda dell'interessato per non piu' di una volta, al termine della quale sono collocati in congedo.
2. Fermi restando gli ulteriori requisiti prescritti dalla normativa vigente, gli ufficiali inferiori delle forze di completamento del Corpo della guardia di finanza possono partecipare, esclusivamente in relazione ai posti loro riservati ai sensi dell'art. 2143-bis, comma 1, ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali di cui all'art. 9 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sempreche' gli ufficiali interessati non abbiano superato il trentaquattresimo anno di eta'. Al termine dei prescritti corsi formativi i predetti ufficiali sono iscritti in ruolo, con il grado rivestito, dopo l'ultimo dei pari grado in ruolo.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite in relazione alle specifiche esigenze del Corpo della Guardia di Finanza:
a) le modalita' per l'individuazione delle ferme e della loro eventuale estensione nell'ambito del limite massimo di cui al comma 1;
b) i requisiti fisici e attitudinali richiesti ai fini dell'esercizio delle mansioni previste per gli ufficiali chiamati o richiamati in servizio. L'ordinamento del Corpo della guardia di finanza individua gli eventuali specifici requisiti richiesti, anche relativamente alla rispettiva articolazione interna;
c) le procedure da seguirsi, le modalita' per l'individuazione delle professionalita' e del grado conferibile ai sensi dell'art. 674, gli eventuali ulteriori requisiti, secondo criteri analoghi a quelli individuati dal medesimo art. 674.
4. Per quanto non espressamente previsto per il Corpo della guardia di finanza, si applicano al medesimo Corpo, in quanto compatibili, le norme sugli ufficiali delle forze di completamento contenute nel presente codice.».
- Si riporta il testo dell'art. 2154, comma 2, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 2154 (Disposizioni generali in materia di trattamento economico del personale delle Forze di polizia a ordinamento militare). - 1. (Omissis).
2. Al personale di cui al comma 1, continua ad applicarsi l'art. 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Allo stesso personale si applica, altresi', l'art. 4, comma 98, della legge 12 novembre 2011, n. 183.».
- Si riporta il testo dell'art. 2157 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 2157 (Retribuzione degli allievi di scuole e accademie delle Forze di polizia a ordinamento militare). - 1. Agli allievi delle scuole e delle accademie delle Forze di polizia a ordinamento militare sono attribuite le paghe nette giornaliere di cui all'art. 1798, secondo le modalita' ivi previste.».
- Si riporta il testo dell'art. 2161 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 2161 (Incentivi agli ufficiali piloti in servizio permanente del Corpo della Guardia di finanza). - 1. Agli ufficiali in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza, in possesso alla data del 31 marzo 2000 del brevetto di pilota militare e del requisito di almeno diciotto anni di servizio, che, pur non avendo superato il quarantacinquesimo anno di eta', non abbiano potuto contrarre tutti i periodi di ferma volontaria di cui all'art. 966, e' corrisposto in unica soluzione al raggiungimento dei limiti di eta' per la cessazione dal servizio un premio pari alla differenza tra l'importo complessivo dei premi previsti dall'art. 1803 e quello dei relativi premi biennali percepiti.
2. Agli ufficiali di cui al comma 1 che, alla data del 31 marzo 2000, in possesso delle specifiche qualifiche previste per l'impiego di velivoli a pieno carico operativo ed in qualsiasi condizione meteorologica, avevano superato il quarantacinquesimo anno di eta' e non superato il cinquantesimo anno di eta', e' corrisposto in unica soluzione al raggiungimento dei limiti di eta' per la cessazione dal servizio un premio di importo pari alla meta' dell'importo complessivo dei premi di cui all'art.
1803.
3. Gli ufficiali in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza ammessi ai corsi di pilotaggio per il conseguimento del brevetto di pilota militare devono contrarre, all'atto dell'ammissione al corso, una ferma volontaria, decorrente dalla data di inizio dei corsi stessi, di durata pari a quattordici anni se provenienti dal ruolo normale e di sedici anni se provenienti dal ruolo aeronavale. L'ufficiale che non porta a termine o non supera il corso di pilotaggio e' prosciolto dalla ferma, salvo l'obbligo di completare le ferme eventualmente contratte.
4. Al termine della ferma contratta, gli ufficiali di cui al comma 3 sono ammessi a contrarre le ferme volontarie di cui all'art. 966 e a percepire i premi di cui all'art.
1803.».
- Si riporta il testo dell'art. 2190, comma 2, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 2190 (Unita' produttive e industriali dell'Agenzia industrie difesa). - 1. (Omissis).
2. L'art. 144 del regolamento cessa di avere efficacia a decorrere dalla data di eventuale chiusura ovvero di trasferimento all'Agenzia dell'ultimo degli enti dipendenti dal Segretariato generale della difesa di cui al medesimo articolo.
3. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 2198 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 2198 (Regime transitorio del reclutamento dei sergenti). - 1. Fino al 31 ottobre 2015, in deroga agli articoli 690 e 691, il reclutamento nel ruolo dei sergenti avviene, mediante concorso interno per titoli ed esami e successivo corso di aggiornamento e formazione professionale della durata non inferiore a mesi tre, dai volontari di truppa in servizio permanente.
2. (abrogato).».
- Si riporta il testo dell'art. 2239, comma 3-bis, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come inserito dal presente decreto:
«Art. 2239 (Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare). - 1-3. (Omissis).
3-bis. Fino all'adozione di una nuova disciplina ai sensi dell'art. 1096, comma 1, lettera b), restano validi ai fini dell'avanzamento gli esami e i corsi di cui alle vigenti disposizioni, ad esclusione della frequenza del corso superiore della scuola di guerra aerea per gli ufficiali del ruolo naviganti normale.».
- Si riporta il testo dell'art. 2268, comma 1, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 2268 (Abrogazione espressa di norme primarie). - 1. A decorrere dall'entrata in vigore del codice e del regolamento, sono o restano abrogati i seguenti atti normativi primari e le successive modificazioni:
1)-427) (Omissis);
428) legge 14 marzo 1957, n. 108;
429) (soppresso);
430) legge 4 aprile 1957, n. 229;
431)-649) (Omissis);
649-bis) legge 22 maggio 1971, n. 368;
650)-676) (Omissis);
677) legge 22 ottobre 1973, n. 678;
678) (soppresso);
679) legge 22 novembre 1973, n. 816;
680)-722) (Omissis);
723) legge 5 maggio 1976, n. 187, esclusi gli articoli 18 e 26, quest'ultimo limitatamente al personale delle Forze armate e di polizia ad ordinamento militare, nonche' 27, secondo comma;
724)-785) (Omissis);
786-bis) decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 484, articoli: 4, 5, 6, 7 e 8;
787)-814) (Omissis);
815) legge 8 ottobre 1984, n. 693;
816) (soppresso);
817) decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 857 e legge di conversione 17 febbraio 1985, n. 18;
818)-927) (Omissis);
928) legge 28 marzo 1997, n. 85, esclusi gli articoli 5 e 6;
929)-974) (Omissis);
975) legge 28 febbraio 2000, n. 42;
976)-997) (Omissis);
998) decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215;
999)-1085) (Omissis);
1085-bis) decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122: articoli 6, commi 21-ter e 21-quater, e 55, commi 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies;
1085-ter) (Omissis);
1085-quater) legge 12 novembre 2011, n. 183: art. 4, commi 57 e 96;
1085-quinquies) decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, e legge di conversione 24 febbraio 2012, n. 13, articoli: 4, commi 1-bis e 1-ter, e 5, commi 1, 1-bis, 3 e 4;
1085-sexies) decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, e legge 24 marzo 2012, n. 27: art. 81.».
- Si riporta il testo dell'art. 2269, comma 1, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 2269 (Abrogazione espressa di norme secondarie).
- 1. A decorrere dall'entrata in vigore del codice e del regolamento, sono o restano abrogati i seguenti atti normativi secondari e le successive modificazioni:
1)-236) (Omissis);
237) decreto del Presidente della Repubblica 1 luglio 1981, n. 735;
238) (abrogato);
239) decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1982, n. 459;
240)-394-quater) (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 2270 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 2270 (Norme che rimangono in vigore). - 1. In attuazione dell'art. 14, comma 14, legge 28 novembre 2005, n. 246, restano in vigore i seguenti atti normativi primari, e le relative successive modificazioni:
1)-3) (Omissis);
4) regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302 e legge di conversione 4 aprile 1935, n. 808: articoli 3, 7, 9, 10 e 11;
5)-33-bis) (Omissis);
33-ter) legge 5 maggio 1976, n. 187: articoli 18 e 26, quest'ultimo limitatamente al personale delle Forze armate e di polizia ad ordinamento militare, nonche' 27, secondo comma;
34)-36) (Omissis).
2. Restano in vigore i seguenti atti normativi secondari e successive modificazioni:
1)-11) (Omissis);
12-bis) decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, articoli da 42a 47, limitatamente agli effetti di quanto disposto dall'art. 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».
Sentenze • 5
1. TAR Roma, sez. III, sentenza 2024-04-29, n. 202408504Provvedimento:Leggi di più...- abrogazione delle leggi·
- accertamento dei diritti soggettivi·
- art. 1 legge n. 42/2000·
- art. 2261 c.o.m.·
- atti di natura paritetica·
- diritti dei lavoratori·
- diritto amministrativo·
- giurisdizione amministrativa·
- giurisprudenza amministrativa·
- giurisprudenza costituzionale·
- legge n. 190/2014·
- premi di incentivazione·
- principio di legittimo affidamento·
- principio di ragionevolezza·
- retroattività delle leggi·
- usucapione dei diritti
2. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2017-08-24, n. 201704056Provvedimento:Leggi di più...- annullamento bando di concorso·
- compensazione spese giudizio·
- concorso pubblico·
- graduatorie concorsuali·
- legittimità indizione nuovo concorso·
- principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato·
- riforma sentenza T.A.R.·
- scorrimento graduatorie·
- violazione art. 51 Cost.·
- violazione art. 97 Cost.
3. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2017-08-24, n. 201704057Provvedimento:Leggi di più...- art. 5 d.lgs. 69/2001·
- compensazione delle spese di giudizio·
- concorso pubblico·
- disciplina settoriale del reclutamento·
- graduatorie concorsuali·
- legittimità del bando di concorso·
- motivazione delle decisioni amministrative·
- principi di imparzialità, economicità ed efficienza·
- principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato·
- scorrimento delle graduatorie·
- violazione art. 51 Cost.·
- violazione art. 97 Cost.
4. TAR Roma, sez. 1B, sentenza breve 2014-03-10, n. 201402721Provvedimento:Leggi di più...- annullamento provvedimento amministrativo·
- applicabilità art. 30 del D.Lgs. n. 165 del 2001·
- art. 30 del D.Lgs. n. 165 del 2001·
- art. 60 e 74 del c.p.a.·
- compensazione delle spese di giudizio·
- interesse pretensivo·
- nulla osta per mobilità volontaria·
- sentenza in forma semplificata·
- violazione art. 4, comma 96, legge 12 dicembre 2011, n. 183