Art 13

Art. 13.

Nel caso in cui vi sia urgente necessita' di evitare gravi danni alle persone, alle scorte vive, agli impianti o ai beni prodotti e non vi sia possibilita' di rivolgersi tempestivamente alla competente sezione ovvero questa non possa provvedere all'immediato avviamento, e' data facolta' al datore di lavoro di assumere direttamente la manodopera strettamente necessaria per far fronte al pericolo di danno.
Il datore di lavoro e' tenuto a dare comunicazione ((motivata))dell'assunzione entro ((tre giorni))dall'assunzione medesima con l'indicazione della durata del rapporto, alla sezione ((competente))
Il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, cui la comunicazione suindicata deve essere trasmessa immediatamente, cessato il pericolo di danno e l'urgenza di provvedere, intima al datore di lavoro ((dandone contemporaneamente comunicazione alla commissione locale))di porre termine al rapporto ove questo sia continuato e da' disposizioni per l'annotazione, a cura della sezione o delle sezioni nella cui circoscrizione risultano residenti i lavoratori assunti direttamente, delle giornate di lavoro dai medesimi prestate.
Entrata in vigore il 20 marzo 1970

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