(efficacia della definizione dei rapporti tributari pendenti ai sensi dell'articolo 32 della legge 30 dicembre 1991, n. 413).

Art. 18. (Efficacia della definizione dei rapporti
tributari pendenti ai sensi dell'articolo 32
della legge 30 dicembre 1991, n. 413).1.Le disposizioni dell'articolo 32, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si interpretano nel senso che ha definizione delle situazioni e pendenze tributarie, di cui al titolo VI della legge medesima, si intende legittimamente avvenuta, purche' i contribuenti che hanno presentato le dichiarazioni integrative di cui al comma 1 del citato articolo 32 e che non hanno corrisposto in tutto o in parte alle previste scadenze, anche ratealmente, le somme dovute, provvedano, alla scadenza della rata, al pagamento delle complessive somme iscritte nel ruolo speciale di cui all'articolo 39, comma 4, della predetta legge n. 413 del 1991; il pagamento e' considerato valido se comunque eseguito prima dell'inizio della azione esecutiva.
2.Qualora il pagamento non sia eseguito ai sensi del comma 1, ovvero nelle ipotesi di dichiarazioni integrative tardive o nulle, la definizione delle situazioni e pendenze tributarie e' priva di effetto e l'Amministrazione finanziaria, entro il secondo anno successivo a quello di scadenza del termine di cui all'articolo 39, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, per l'iscrizione nel ruolo speciale delle somme dovute, puo' esercitare l'azione di accertamento con riferimento a tutti i periodi d'imposta indicati nella dichiarazione integrativa.
3.Le disposizioni del comma 2 del presente articolo si applicano anche nelle ipotesi previste dagli articoli 45, comma 4, e 51, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, con riferimento all'imposta sul valore aggiunto.
Note all'art. 18:
- Il titolo VI della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 1991) concernente: "Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonche' per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale", reca: "Disposizioni per agevolare la definizione delle situazioni e pendenze tributarie".
- Si riporta il testo dell'art. 32 della legge n. 413 del 1991:
"Art. 32. - Agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, nonche' delle relative addizionali, dovute per i periodi di imposta relativamente ai quali il termine per la presentazione della dichiarazione annuale e' scaduto anteriormente al 30 novembre 1991, i contribuenti, sempreche' non sia intervenuto accertamento definitivo, sono ammessi a presentare dichiarazioni integrative in luogo di quelle omesse e per rettificare in aumento quelle gia' presentate, ancorche' con ritardo superiore ad un mese. Tra i detti periodi d'imposta sono compresi anche quelli per i quali, pur scadendo l'ordinario termine per la presentazione della dichiarazione annuale successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge per effetto di disposizioni che ne hanno stabilito la proroga, la dichiarazione stessa sia stata comunque presentata anteriormente alla detta data. Salvo che ricorrano le ipotesi di definizione automatica previste nell'art. 34 e nell'art. 38, il maggior reddito dichiarato non puo' essere inferiore a L. 500.000 per ciascun periodo d'imposta. Per periodo di imposta si intende l'anno solare o il diverso periodo di tempo in relazione al quale e' stata o avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione.
2. Gli interessati, tra il 1 ed il 30 aprile 1992, devono spedire per lettera raccomandata le dichiarazioni integrative relativamente alle imposte e ai periodi di imposta per i quali intendono avvalersi della facolta' prevista nel comma 1. Nei casi di fusione le dichiarazioni integrative sono presentate dalla societa' risultante dalla fusione o incorporazione, ferma restando l'autonomia delle singole societa' fuse o incorporate ai fini delle norme contenute nel presente capo. Le stesse disposizioni si applicano nei casi di trasformazione di cui all'art. 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, all'art. 15, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, e all'art. 122, commi 2 e successivi, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; negli altri casi di trasformazione deve essere presentata un'unica dichiarazione integrativa e, per i periodi di imposta anteriori e posteriori alla trasformazione, debbono essere adottate modalita' di integrazione tra loro compatibili. Gli eredi dei contribuenti deceduti nel periodo dal 1 dicembre 1991 al 30 aprile 1992 possono presentare la dichiarazione integrativa, relativamente alle imposte dovute dal loro dante causa, entro il 30 settembre 1992.
3. Le dichiarazioni integrative, a pena di nullita', devono essere redatte su stampati conformi ai modelli approvati entro il 31 gennaio 1992 con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalita' per l'attuazione delle relative norme e per la presentazione delle dichiarazioni integrative nonche' le istruzioni per la compilazione di detti modelli. Si applicano le disposizioni dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
4. Le dichiarazioni integrative producono effetti a condizione che il contribuente esegua regolarmente i versamenti delle imposte in base ad esse dovute nonche' degli interessi e delle soprattasse di cui all'art. 39, comma 6".
- Si riporta il testo dell'art. 39 della legge n. 413 del 1991:
"Art. 39. - 1. Le imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative, ad esclusione di quelle relative ai redditi soggetti a tassazione separata, sono riscosse mediante versamento diretto con le modalita' di cui all'art. 41.
2. I versamenti delle imposte devono essere effettuati in tre rate di uguale importo nei mesi di aprile e luglio 1992 e luglio 1993. Gli eredi dei contribuenti deceduti nel periodo dal 1 dicembre 1991 al 30 aprile 1992 devono effettuare i versamenti delle imposte in ragione del 40 per cento entro il termine del 30 settembre 1992 e per la differenza, in due rate uguali, rispettivamente nei mesi di gennaio e settembre 1993.
3. Al controllo delle dichiarazioni integrative ed alla conseguente liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni stesse, provvedono gli uffici delle imposte dirette e i centri di servizio con le modalita' di cui all'art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, entro il termine di cui al primo comma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, calcolato con decorrenza dall'anno 1992.
4. Entro il termine di cui al comma 3, sono riscosse, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, le maggiori somme dovute e quelle non versate, mediante iscrizioni in ruolo speciale secondo le modalita' ed i criteri stabiliti con decreto del Ministro delle finanze e gli eventuali rimborsi sono eseguiti ai sensi delle disposizioni dello stesso decreto. Non si fa luogo alla iscrizione nei ruoli ed al rimborso di somme il cui ammontare non supera L. 20.000.
5. Le disposizioni del comma 4 si applicano anche qualora successivamente alla data del 30 aprile 1992 divengano definitivi decisioni, sentenze o accertamenti concernenti imposte sui redditi relative a periodi di imposta per i quali sono state presentate dichiarazioni integrative. Le imposte dovute in base a decisioni, sentenze o accertamenti divenuti definitivi successivamente alla data del 30 aprile 1992 per i periodi di imposta per i quali siano presentate dichiarazioni integrative prive dei requisiti di validita' devono essere iscritte a ruolo entro il termine di cui al comma 3.
6. Sulle somme dovute e non versate ai sensi dei commi 1 e 2 si applicano gli interessi di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e la soprattassa del 40 per cento di cui al primo comma dell'art. 92 del medesimo decreto.
7. L'imposta locale sui redditi e l'imposta sul valore aggiunto, dovute a seguito delle dichiarazioni integrative, non sono deducibili ai fini del reddito complessivo soggetto all'imposta sul reddito delle persone fisiche o all'imposta sul reddito delle persone giuridiche".
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 45 della legge n. 413 del 1991:
"4. Il mancato o insufficiente pagamento nei termini comporta l'iscrizione a ruolo dell'imposta e della soprattassa di cui all'art. 44, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e degli interessi di mora nella misura del 15 per cento annuo. In tal caso la controversia si estingue a condizione che il contribuente effettui regolarmente il pagamento delle somme iscritte a ruolo".
- Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 51 della legge n. 413 del 1991:
"8. Il mancato o insufficiente pagamento nei termini comporta l'iscrizione a ruolo dell'imposta e della soprattassa di cui all'art. 44, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e degli interessi di mora nella misura del 15 per cento annuo. In tal caso la dichiarazione integrativa produce effetti a condizione che il contribuente effettui regolarmente il pagamento delle somme iscritte a ruolo".
Entrata in vigore il 14 maggio 1998
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