(trasferimento alle regioni di funzioni normative).
Art. 24. (Trasferimento alle regioni
di funzioni normative).1.Sono trasferite alle regioni le funzioni normative, esercitabili entro il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, relative ai beni immobili di riforma fondiaria di cui agli articoli 9, 10 e 11 della legge 30 aprile 1976, n. 386, acquisiti al patrimonio dagli enti gestori in forza dei citati articoli e delle rispettive leggi regionali istitutive degli enti stessi.
2.Le regioni provvederanno ad adeguare la normativa fissata dagli articoli 9, 10 e 11 della legge 30 aprile 1976, n. 386, alle realta' locali.
Nota all'art. 24:
- Si riporta il testo degli articoli 9, 10 e 11 della legge 30 aprile 1976, n. 386, recante: "Norme di principio, norme particolari e finanziarie concernenti gli enti di sviluppo", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 1976, n. 149:
"Art. 9. - I compiti ad esaurimento relativi alla conservazione e gestione dei terreni e delle opere di riforma fondiaria e, in attesa di diversa attribuzione, i compiti affidati agli enti di sviluppo agricolo non rientranti in quelli indicati nei precedenti articoli 2 e 3, sono espletati attraverso gestioni speciali con bilancio separato annesso al bilancio dell'ente regionale.
Dai bilanci deve risultare il numero e l'onere del personale dei ruoli dell'ente destinato alle gestioni speciali nonche' la quota di spese generali per servizi comuni da attribuire alle gestioni stesse.
Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministero del tesoro, stabilisce le modalita' e condizioni per l'espletamento dei compiti di cui al primo comma nonche' i criteri per la determinazione delle spese riconoscibili. Tali spese gravano, a decorrere dall'anno 1976, su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Le annualita' del prezzo di assegnazione di terreni di riforma fondiaria, in scadenza dopo l'entrata in vigore della presente legge, saranno versate dagli enti di sviluppo in conto entrate del Tesoro. L'art. 7 della legge 14 luglio 1965, n. 901, e' abrogato".
"Art. 10. - Il riservato dominio a favore dell'ente di sviluppo sui terreni assegnati ai sensi dell'art. 17 della legge 12 maggio 1950, n. 230, permane fino al pagamento della quindicesima annualita' del prezzo di assegnazione.
Le successive annualita' dovute dall'assegnatario, in base al piano di ammortamento del prezzo, costituiscono oneri reali sul fondo assegnato e sono esigibili con le norme ed i privilegi stabiliti per le imposte dirette.
I terreni, affrancati dal riservato dominio dell'ente sono soggetti per quindici anni ai vincoli, alle limitazioni e ai divieti di cui agli articoli 4 e 5 della legge 29 maggio 1967, n. 379.
I terreni che sono o ritornano nella disponibilita' dell'ente sono assegnati alle condizioni stabilite dal terzo comma dell'art. 12 della legge 26 maggio 1965, n. 590. L'art. 17 della legge 17 maggio 1950, n. 230, e' abrogato.
Gli assegnatari dei fondi espropriati o acquistati dagli enti di sviluppo ai sensi delle leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841, i quali non abbiano ancora esercitato il diritto di riscatto previsto dalle leggi vigenti sono equiparati ai proprietari manuali ed abituali coltivatori della terra di cui all'art. 4 della legge 29 maggio 1967, n. 379, e successive modificazioni, in ordine al diritto di prelazione nella compravendita dei fondi confinanti, che dovessero essere oggetto di alienazione.
I fondi espropriati ed assegnati ai sensi delle leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841, possono essere alienati esclusivamente all'ente che ha disposto l'assegnazione, a coltivatori diretti o ad altri manuali ed abituali coltivatori della terra il cui nucleo familiare abbia una forza lavorativa sufficiente, secondo norme fissate dalla legge regionale.
La vendita deve essere effettuata alle condizioni ed al prezzo, previsti dall'art. 4 della legge 29 maggio 1967, n. 379".
"Art. 11. - Le cessioni a cooperative agricole e loro consorzi di terreni destinati a sede di impianti collettivi, degli impianti stessi e loro pertinenze sono considerate, a tutti gli effetti, attivita' per la formazione di imprese agricole diretto-coltivatrici Il prezzo di cessione e' pari al costo di acquisto e costruzione al netto di ogni contributo, il conto capitale o in conto interessi, e con dilazione del pagamento in rate poliennali, fino ad un massimo di 20 annualita'.
I beni immobili del patrimonio acquisito dagli enti di sviluppo ai sensi delle leggi di riforma fondiaria per i quali siano consentite utilizzazioni complementari all'agricoltura, forestali o extra agricole da parte della autorita' competente, possono essere alienati ad un prezzo non inferiore a quello stabilito dall'ufficio tecnico erariale.
Le somme ricavate dalle vendite sono reimpiegate dagli enti di sviluppo per lo svolgimento delle proprie attivita' istituzionali.
I terreni e le opere di proprieta' degli enti di sviluppo destinati e destinabili ad uso di pubblico generale interesse, o a fini di assistenza, di educazione, di culto, possono essere trasferiti gratuitamente, previa approvazione della regione, in proprieta' delle amministrazioni pubbliche o degli enti interessati".
di funzioni normative).1.Sono trasferite alle regioni le funzioni normative, esercitabili entro il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, relative ai beni immobili di riforma fondiaria di cui agli articoli 9, 10 e 11 della legge 30 aprile 1976, n. 386, acquisiti al patrimonio dagli enti gestori in forza dei citati articoli e delle rispettive leggi regionali istitutive degli enti stessi.
2.Le regioni provvederanno ad adeguare la normativa fissata dagli articoli 9, 10 e 11 della legge 30 aprile 1976, n. 386, alle realta' locali.
Nota all'art. 24:
- Si riporta il testo degli articoli 9, 10 e 11 della legge 30 aprile 1976, n. 386, recante: "Norme di principio, norme particolari e finanziarie concernenti gli enti di sviluppo", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 1976, n. 149:
"Art. 9. - I compiti ad esaurimento relativi alla conservazione e gestione dei terreni e delle opere di riforma fondiaria e, in attesa di diversa attribuzione, i compiti affidati agli enti di sviluppo agricolo non rientranti in quelli indicati nei precedenti articoli 2 e 3, sono espletati attraverso gestioni speciali con bilancio separato annesso al bilancio dell'ente regionale.
Dai bilanci deve risultare il numero e l'onere del personale dei ruoli dell'ente destinato alle gestioni speciali nonche' la quota di spese generali per servizi comuni da attribuire alle gestioni stesse.
Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministero del tesoro, stabilisce le modalita' e condizioni per l'espletamento dei compiti di cui al primo comma nonche' i criteri per la determinazione delle spese riconoscibili. Tali spese gravano, a decorrere dall'anno 1976, su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Le annualita' del prezzo di assegnazione di terreni di riforma fondiaria, in scadenza dopo l'entrata in vigore della presente legge, saranno versate dagli enti di sviluppo in conto entrate del Tesoro. L'art. 7 della legge 14 luglio 1965, n. 901, e' abrogato".
"Art. 10. - Il riservato dominio a favore dell'ente di sviluppo sui terreni assegnati ai sensi dell'art. 17 della legge 12 maggio 1950, n. 230, permane fino al pagamento della quindicesima annualita' del prezzo di assegnazione.
Le successive annualita' dovute dall'assegnatario, in base al piano di ammortamento del prezzo, costituiscono oneri reali sul fondo assegnato e sono esigibili con le norme ed i privilegi stabiliti per le imposte dirette.
I terreni, affrancati dal riservato dominio dell'ente sono soggetti per quindici anni ai vincoli, alle limitazioni e ai divieti di cui agli articoli 4 e 5 della legge 29 maggio 1967, n. 379.
I terreni che sono o ritornano nella disponibilita' dell'ente sono assegnati alle condizioni stabilite dal terzo comma dell'art. 12 della legge 26 maggio 1965, n. 590. L'art. 17 della legge 17 maggio 1950, n. 230, e' abrogato.
Gli assegnatari dei fondi espropriati o acquistati dagli enti di sviluppo ai sensi delle leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841, i quali non abbiano ancora esercitato il diritto di riscatto previsto dalle leggi vigenti sono equiparati ai proprietari manuali ed abituali coltivatori della terra di cui all'art. 4 della legge 29 maggio 1967, n. 379, e successive modificazioni, in ordine al diritto di prelazione nella compravendita dei fondi confinanti, che dovessero essere oggetto di alienazione.
I fondi espropriati ed assegnati ai sensi delle leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841, possono essere alienati esclusivamente all'ente che ha disposto l'assegnazione, a coltivatori diretti o ad altri manuali ed abituali coltivatori della terra il cui nucleo familiare abbia una forza lavorativa sufficiente, secondo norme fissate dalla legge regionale.
La vendita deve essere effettuata alle condizioni ed al prezzo, previsti dall'art. 4 della legge 29 maggio 1967, n. 379".
"Art. 11. - Le cessioni a cooperative agricole e loro consorzi di terreni destinati a sede di impianti collettivi, degli impianti stessi e loro pertinenze sono considerate, a tutti gli effetti, attivita' per la formazione di imprese agricole diretto-coltivatrici Il prezzo di cessione e' pari al costo di acquisto e costruzione al netto di ogni contributo, il conto capitale o in conto interessi, e con dilazione del pagamento in rate poliennali, fino ad un massimo di 20 annualita'.
I beni immobili del patrimonio acquisito dagli enti di sviluppo ai sensi delle leggi di riforma fondiaria per i quali siano consentite utilizzazioni complementari all'agricoltura, forestali o extra agricole da parte della autorita' competente, possono essere alienati ad un prezzo non inferiore a quello stabilito dall'ufficio tecnico erariale.
Le somme ricavate dalle vendite sono reimpiegate dagli enti di sviluppo per lo svolgimento delle proprie attivita' istituzionali.
I terreni e le opere di proprieta' degli enti di sviluppo destinati e destinabili ad uso di pubblico generale interesse, o a fini di assistenza, di educazione, di culto, possono essere trasferiti gratuitamente, previa approvazione della regione, in proprieta' delle amministrazioni pubbliche o degli enti interessati".
Giurisprudenza • 2
1. Corte d'Appello Lecce, sentenza 07/03/2024, n. 191Provvedimento: N. R.G. 847/2020 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Lecce – Sezione Seconda civile – composta dai Signori: 1) Dott.ssa Raffaella Brocca - Presidente 2) Dott.ssa Federica Sterzi Barolo - Consigliere est. 3) Avv.to Pietro Merlo - Giudice ausiliario ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa in grado d'appello iscritta al n. 847/2020 del Ruolo Generale, promossa DA DE CA AT (C.F. [...]), DE CA LE (C.F. [...]) e DE CA IC (C.F. [...]), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Carlo Stasi, mandato in atti APPELLANTI CONTRO SC AN (C.F. [...]), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marco Andrioli e Alessandra Rizzelli, mandato in atti …Leggi di più...
2. Cass. civ., sez. II, ordinanza 12/04/2024, n. 10010Provvedimento: Numero registro generale 1654/2023 Numero sezionale 644/2024 Numero di raccolta generale 10010/2024 Data pubblicazione 12/04/2024 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto Azione ex art. 2932 c.c. ROSA MARIA DI VIRGILIO Presidente Usucapione MAURO MOCCI Consigliere R.G. N. 1654/2023 GIUSEPPE GRASSO Consigliere CC – 28/02/2024 RICCARDO GUIDA Consigliere-Rel. CRISTINA AMATO Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 1654/2023 proposto da: PE AR, elettivamente domiciliato in San IO In Fiore Via 24 Maggio n. 3, presso lo studio dell'avvocato Rosa Maria Luciana VETRÒ ([...]) che lo rappresenta e difende. - …Leggi di più...