Art. 8.(( (Contenuti delle licenze standard per il riutilizzo). ))((1.Le pubbliche amministrazioni, gli organismi di diritto pubblico e le imprese pubbliche nonche' le imprese private di cui all'articolo 1, comma 2-quater, adottano licenze standard, disponibili in formato digitale, per il riutilizzo dei propri documenti.
2.Il riutilizzo di documenti non e' soggetto a condizioni, salvo che tali condizioni non siano obiettive, proporzionate, non discriminatorie e siano giustificate da un pubblico interesse.
3.Se una pubblica amministrazione o un organismo di diritto pubblico riutilizza documenti per attivita' commerciali che esulano dall'ambito dei suoi compiti di servizio pubblico, la messa a disposizione dei documenti in questione per tali attivita' e' soggetta alle stesse condizioni e alle medesime tariffe applicate agli altri riutilizzatori.
4.Le condizioni poste per il riutilizzo di documenti non comportano discriminazioni per categorie analoghe di riutilizzo, compreso il riutilizzo transfrontaliero, ne' possono costituire ostacolo alla concorrenza.))
Entrata in vigore il 30 novembre 2021
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