definizioni

Art. 2. Definizioni1.Ai fini del presente decreto si intende per:
((a) pubbliche amministrazioni: le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le autorita' di sistema portuale, le autorita' amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, nonche' i loro consorzi o associazioni a qualsiasi fine istituiti;))((a-bis) imprese pubbliche: le imprese definite all'articolo 3, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;))((b) organismi di diritto pubblico: gli organismi definiti all'articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;))
b-bis) universita': qualsiasi organismo pubblico che fornisce istruzione post-secondaria superiore che conduce a titoli di studio accademici;
c) documento: la rappresentazione di atti, fatti e dati a prescindere dal supporto ((, cartaceo o elettronico, registrazione sonora, visiva o audiovisiva o qualsiasi parte di tale contenuto)) nella disponibilita' della pubblica amministrazione o dell'organismo di diritto pubblico. La definizione di documento non comprende i programmi informatici;
c-bis) formato leggibile meccanicamente: un formato di file strutturato in modo tale da consentire alle applicazioni software di individuare, riconoscere ed estrarre facilmente dati specifici, comprese dichiarazioni individuali di fatto e la loro struttura interna;
c-ter) formato aperto: il formato di cui all'articolo ((1, comma 1, lettera l-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni; ((c-quater) dati di tipo aperto: dati come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera l-ter), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;))((c-quinquies) anonimizzazione: la procedura mirante a rendere anonimi documenti, rendendoli non riconducibili a una persona fisica identificata o identificabile, ovvero la procedura mirante a rendere anonimi dati personali in modo da impedire o da non consentire piu' l'identificazione dell'interessato;
c-sexies) dati dinamici: documenti informatici, soggetti ad aggiornamenti frequenti o in tempo reale, in particolare a causa della loro volatilita' o rapida obsolescenza;
c-septies) dati della ricerca: documenti informatici, diversi dalle pubblicazioni scientifiche, raccolti o prodotti nel corso della ricerca scientifica e utilizzati come elementi di prova nel processo di ricerca, o comunemente accettati nella comunita' di ricerca come necessari per convalidare le conclusioni e i risultati della ricerca;
c-octies) serie di dati di elevato valore: documenti il cui riutilizzo e' associato a importanti benefici per la societa', l'ambiente e l'economia, in considerazione della loro idoneita' per la creazione di servizi, applicazioni a valore aggiunto e nuovi posti di lavoro, nonche' del numero dei potenziali beneficiari dei servizi e delle applicazioni a valore aggiunto basati su tali serie di dati;))
d) dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque;
((e) riutilizzo: l'uso da parte di persone fisiche o giuridiche di documenti detenuti da:
1) pubbliche amministrazioni o organismi di diritto pubblico, per fini commerciali o per fini non commerciali, diversi da quelli istituzionali per i quali i documenti sono stati prodotti, fatta eccezione per lo scambio di documenti tra pubbliche amministrazioni, o organismi di diritto pubblico, ovvero tra amministrazioni e organismi di diritto pubblico, posto in essere esclusivamente nell'ambito dell'espletamento dei compiti istituzionali di cui sono titolari;
2) imprese pubbliche e imprese private di cui all'articolo 1, comma 2-quater, per fini commerciali o per fini non commerciali, diversi da quelli relativi alla fornitura dei servizi di interesse generale per i quali i documenti sono stati prodotti, fatta eccezione per lo scambio di documenti tra imprese pubbliche e pubbliche amministrazioni o organismi di diritto pubblico posto in essere esclusivamente nell'ambito dell'espletamento dei compiti istituzionali delle pubbliche amministrazioni;))
f) scambio di documenti: la cessione di documenti finalizzata esclusivamente all'adempimento di compiti istituzionali fra i soggetti di cui alle lettere a)e b);
((f-bis) interfaccia tra programmi applicativi (API): insieme di funzioni, procedure, operazioni disponibili al programmatore, di solito raggruppate a formare un insieme di strumenti specifici per l'espletamento di un determinato compito;))
g) dati personali: i dati definiti tali ((dall'articolo 4, numero 1, del regolamento UE 2016/679));
h) licenza standard per il riutilizzo: il contratto, o altro strumento negoziale, ((ove possibile redatto in forma elettronica, compatibile con le licenze pubbliche standardizzate disponibili online, nel quale sono definite le modalita' di riutilizzo in formato digitale dei documenti));
i) titolare del dato: la pubblica amministrazione o l'organismo di diritto pubblico che ha originariamente formato per uso proprio o commissionato ad altro soggetto pubblico o privato il documento che rappresenta il dato, o che ne ha la disponibilita'.
((i-bis) utile ragionevole sugli investimenti: una percentuale della tariffa complessiva, in aggiunta a quella necessaria per recuperare i costi ammissibili, non superiore a cinque punti percentuali oltre il tasso di interesse fisso della BCE;
i-ter) terzo: qualsiasi persona fisica o giuridica diversa dalle pubbliche amministrazioni e dagli organismi di diritto pubblico o dalle imprese pubbliche che detengono i dati.))
Entrata in vigore il 30 novembre 2021
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