Art. 12.(( (Regole tecniche). ))((1.L'Agenzia per l'Italia digitale adotta entro 180 giorni le Linee guida contenenti le regole tecniche per l'attuazione del presente decreto con le modalita' previste dall'articolo 71, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. In caso di violazione delle disposizioni introdotte dalle Linee guida, il soggetto interessato puo' rivolgersi al difensore civico per il digitale di cui all'articolo 17, comma 1-quater, del Codice dell'amministrazione digitale e si applicano le sanzioni previste dall'articolo 18-bis, comma 5, dello stesso Codice.))