modalita' di calcolo degli interessi

Art. 25. Modalita' di calcolo degli interessi1.La rubrica dell'articolo 120 t.u. e' sostituita dalla seguente:
"Decorrenza delle valute e modalita' di calcolo degli interessi".
2.Dopo il comma 1 dell'articolo 120 t.u. e' aggiunto il seguente:
" 2. Il CICR stabilisce modalita' e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attivita' bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicita' nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori".
3.Le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilira' altresi' le modalita' e i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia puo' essere fatta valere solo dal cliente. ((1))-----------------AGGIORNAMENTO (1) La Corte costituzionale, con sentenza 9 - 17 ottobre 2000, n. 425 (in G.U. 1a s.s. 25/10/2000, n. 44) ha dichiarato la illegittimita' costituzionale dell'art. 25 comma 3.
Entrata in vigore il 25 ottobre 2000

Sentenze40

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