disposizioni varie
Art. 8. Disposizioni varie((1.Le miscele combustibili diesel- biodiesel con contenuto in biodiesel inferiore o uguale al 7 per cento, che rispettano le caratteristiche del combustibile diesel previste dalla norma CEN prEN 590 - Settembre 2008, possono essere immesse in consumo sia presso utenti extra rete che in rete. Le miscele con contenuto in biodiesel in misura superiore al 7 per cento possono essere avviate al consumo solo presso utenti extra rete e impiegate esclusivamente in veicoli omologati per l'utilizzo di tali miscele))2.Sulla base dei risultati del programma di cui all'articolo 7, comma 1, o di nuove risultanze tecnico scientifiche e fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, puo', con propri decreti, incrementare il contenuto percentuale di biodiesel delle miscele combustibile diesel-biodiesel che possono essere avviate al consumo presso utenti in rete.
3.Qualora, in attuazione delle disposizioni del comma 2, siano avviate al consumo in rete miscele combustibile diesel-biodiesel con contenuto in biodiesel in misura superiore al 5 per cento, i punti vendita nei quali tali miscele sono distribuite sono obbligati ad esporre idonee etichette di descrizione del prodotto, unitamente all'elenco dei veicoli omologati per l'uso dei predetti biocarburanti.
4.Entro il 1° luglio di ogni anno, il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle attivita' produttive e delle politiche agricole e forestali, comunica alla Commissione i dati di cui all'Allegato II e trasmette la relativa relazione.
5.Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3.Qualora, in attuazione delle disposizioni del comma 2, siano avviate al consumo in rete miscele combustibile diesel-biodiesel con contenuto in biodiesel in misura superiore al 5 per cento, i punti vendita nei quali tali miscele sono distribuite sono obbligati ad esporre idonee etichette di descrizione del prodotto, unitamente all'elenco dei veicoli omologati per l'uso dei predetti biocarburanti.
4.Entro il 1° luglio di ogni anno, il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle attivita' produttive e delle politiche agricole e forestali, comunica alla Commissione i dati di cui all'Allegato II e trasmette la relativa relazione.
5.Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.