Interventi urgenti per il ripristino, la messa in sicurezza e l'ammodernamento delle tratte autostradali a24 e a25 e della strada statale n. 4 a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017, nonche' per la realizzazione di nuove infrastrutture autostradali

Art. 206.Interventi urgenti per il ripristino, la messa in sicurezza e l'ammodernamento delle tratte autostradali A24 e A25 e della strada statale n. 4 a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017, nonche' per la realizzazione di nuove infrastrutture autostradali 1.Al fine di accelerare le attivita' di messa in sicurezza antisismica e il ripristino della funzionalita' delle Autostrade A24 e A25, e il necessario coordinamento dei lavori per l'adeguamento alla normativa tecnica nazionale ed europea, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' nominato apposito Commissario straordinario per l'espletamento delle attivita' di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi, da attuare per fasi funzionali secondo livelli di priorita' per la sicurezza antisismica, nel limite delle risorse che si rendono disponibili a legislazione vigente per la parte effettuata con contributo pubblico. Il Commissario dura in carica fino al 31 dicembre 2025. Al Commissario straordinario e' attribuito un compenso, determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non superiore a quella prevista dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i cui oneri sono posti a carico del quadro economico dell'opera.
2.Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario  si avvale,  come struttura di supporto
tecnico-amministrativo,  di una societa' pubblica di gestione di
lavori pubblici con la quale stipula apposita convenzione nonche' di esperti o consulenti fino al numero massimo di 10, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di comprovata esperienza nel settore delle opere pubbliche e nelle discipline giuridiche o tecnico-ingegneristiche, i cui costi sono posti a carico delle risorse disponibili per il finanziamento dell'opera nel limite complessivo  del 3 per cento.
3.Allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori, il Commissario straordinario, assume ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, nella soluzione economicamente piu' vantaggiosa, provvede allo sviluppo, rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, anche avvalendosi dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, di istituti universitari nonche' di societa' di progettazione altamente specializzate nel settore, mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche, con oneri a carico del quadro economico dell'opera. L'approvazione dei progetti da parte del Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta e' fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorita' competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. L'autorita' competente puo' altresi' chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di sessanta giorni di cui al secondo periodo e' sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l'autorita' competente ne da' preventiva comunicazione al Commissario straordinario e il termine di sessanta giorni di cui al secondo periodo e' sospeso, fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi i quali si procede all'iter autorizzativo.
4.Per l'esecuzione dell'attivita' di cui al comma 3, il Commissario straordinario, entro trenta giorni dalla nomina, definisce il programma di riqualificazione delle tratte delle Autostrade A24 e A25 comprensivo degli interventi di messa in sicurezza antisismica e adeguamento alle norme tecniche sopravvenute, tenendo conto della soluzione economicamente piu' vantaggiosa ed individuando eventuali interventi da realizzare da parte del concessionario. Per gli interventi individuati, il Commissario straordinario procede, entro 90 giorni dalla definizione del programma ed autonomamente rispetto al concessionario, alla predisposizione o rielaborazione dei progetti non ancora appaltati, definisce il fabbisogno finanziario e il cronoprogramma dei lavori nel limite delle risorse che si rendono disponibili a legislazione vigente e realizza i lavori a carico del contributo pubblico per fasi funzionali secondo livelli di priorita' per la sicurezza antisismica.
Al perfezionamento dell'iter approvativo, il Commissario straordinario procede all'affidamento dei lavori. Dal momento dell'affidamento dei lavori e per l'intera durata degli stessi il Commissario straordinario sovraintende alla gestione delle tratte interessate e agli eventuali interventi realizzati dal concessionario ed emana, d'intesa con il concessionario, i conseguenti provvedimenti per la regolazione del traffico.
5.In relazione alle attivita' di cui al comma 3, il Commissario straordinario assume direttamente le funzioni di stazione appaltante e opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, il Commissario straordinario, con proprio decreto, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.
5-bis.Al fine di completare gli interventi relativi alla strada statale n. 4 "via Salaria" - variante Trisungo-Acquasanta - 2° lotto funzionale dal km 155+000 al km 161+500, nonche' gli interventi relativi alla strada statale n. 4 "via Salaria" - Realizzazione di strada a quattro corsie dal km 36 al km 54, e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2020 e di 17 milioni di euro per l'anno 2021 per le attivita' di progettazione, da concludere entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
5-ter.Le risorse di cui al comma 5-bis sono trasferite all'ANAS S.p.A. per le attivita' di progettazione nonche', per la quota eventualmente residua, per la realizzazione dei medesimi interventi, che sono inseriti nel contratto di, programma con l'ANAS S.p.A. con priorita' di finanziamento e realizzazione.
5-quater.Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020 e a 17 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
6.Il concessionario autostradale prosegue nella gestione ordinaria dell'intera infrastruttura riscuotendo i relativi pedaggi. Entro 30 giorni dalla definizione del programma di cui al comma 4 da parte del Commissario straordinario, il concessionario propone al concedente l'atto aggiuntivo alla Convenzione e il nuovo Piano economico finanziario aggiornato secondo la disciplina prevista dall'Autorita' di Regolazione dei Trasporti, in coerenza con il presente articolo e con gli eventuali interventi di propria competenza, ai sensi del comma 4.
7.Per la realizzazione degli interventi urgenti di cui al comma 1, e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario, alla quale affluiscono annualmente le risorse gia' destinate agli interventi del presente articolo nell'ambito dei riparti dei Fondi di investimento di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per il finanziamento dei lavori di ripristino e della messa in sicurezza delle tratte autostradali A24 e A25 a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017, nei limiti dei relativi stanziamenti di bilancio annuali e delle disponibilita' allo scopo destinate a legislazione vigente.
7-bis.A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla data del ((31 dicembre 2021)), al fine di accelerare la realizzazione delle infrastrutture autostradali relative a una o piu' regioni, l'affidamento di cui all'articolo 178, comma 8-ter, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, puo' avvenire anche in favore di societa' integralmente partecipate da altre pubbliche amministrazioni nelle forme previste dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita sulla societa' il controllo analogo di cui all'articolo 5 del citato codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo le modalita' previste dal citato articolo 178, comma 8-ter.
Entrata in vigore il 30 luglio 2021

Sentenze23


  • 1. TAR Roma, sez. IV, sentenza 2023-05-03, n. 202307527
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • annullamento di atti amministrativi·
    • art. 21 quinquies legge 241/1990·
    • autotutela amministrativa·
    • compatibilità ambientale·
    • compensazione delle spese processuali·
    • competenza statale e regionale·
    • criteri di aggiudicazione·
    • eccesso di potere·
    • equilibrio economico-finanziario·
    • indennizzi per revoca di concessione·
    • interesse pubblico·
    • ottemperanza delle sentenze·
    • procedura concorsuale·
    • progetto intermodale·
    • revoca di concessione·
    • rimodulazione di progetto·
    • rischi di investimento·
    • valutazione di offerte

  • 2. TAR Torino, sez. II, sentenza 2023-01-13, n. 202300046
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • analisi econometrica·
    • art. 37 del D.L. 201/2011·
    • art. 43 del D.L. 201/2011·
    • autorità di regolazione dei trasporti·
    • certezza del diritto·
    • concessioni autostradali·
    • concorrenza nel settore autostradale·
    • diritto amministrativo·
    • efficienza produttiva·
    • equilibrio economico finanziario delle concessioni·
    • giurisprudenza amministrativa·
    • giurisprudenza europea·
    • indicatore di produttività·
    • metodo del price cap·
    • modifica unilaterale dei rapporti concessori·
    • principio di legittimo affidamento·
    • regolazione dei trasporti·
    • sistemi tariffari di pedaggio·
    • sostituzione delle tariffe·
    • tutela degli investimenti delle concessionarie

  • 3. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-07-19, n. 202307076
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • appellabilità delle sentenze non definitive·
    • art. 23 legge 87/1953·
    • art. 298 c.p.c.·
    • art. 79 c.p.a.·
    • concessione autostradale·
    • decreto legge·
    • giurisdizione del giudice amministrativo·
    • inammissibilità dell'appello·
    • interruzione dei termini processuali·
    • legittimità costituzionale·
    • ordinanza di rimessione·
    • principio di economia processuale·
    • regolamento di giurisdizione·
    • rimessione alla Corte Costituzionale·
    • sentenza non definitiva·
    • sospensione del processo·
    • termini processuali

  • 4. TAR Roma, sez. IV, sentenza 2023-05-03, n. 202307521
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • annullamento di atti di gara·
    • art. 110 c.p.c.·
    • art. 21 quinquies legge 241/1990·
    • art. 79 c.p.a.·
    • indennizzo ex art. 21 quinquies·
    • interruzione del giudizio·
    • onere della prova·
    • ottemperanza delle sentenze·
    • principio di effettività del diritto di difesa·
    • project review·
    • quantificazione del danno·
    • responsabilità precontrattuale e procedimentale·
    • revoca in autotutela·
    • riassunzione del giudizio·
    • scioglimento di società·
    • violazione dei canoni di buona fede e correttezza

  • 5. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza breve 2021-08-05, n. 202105780
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • annullamento degli atti amministrativi·
    • art. 114 cod. proc. amm.·
    • art. 21-quinquies l. n. 241 del 1990·
    • art. 60 cod. proc. amm.·
    • commissario ad acta·
    • compensazione delle spese di causa·
    • elusione del giudicato·
    • giudizio di cognizione·
    • giudizio di ottemperanza·
    • incidente di esecuzione·
    • interesse pubblico·
    • ottemperanza delle sentenze·
    • revoca degli atti amministrativi·
    • rivalutazione dell'interesse pubblico
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi