Art. 7.(( (Contravvenzioni). ))((1.Al fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o naturale di vita sono le acque marine, nonche' di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, e' fatto divieto di:
a)pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente;
b)danneggiare le risorse biologiche delle acque marine con l'uso di materie esplodenti, dell'energia elettrica o di sostanze tossiche atte ad intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri organismi acquatici;
c)raccogliere, trasportare o mettere in commercio pesci ed altri organismi acquatici intorpiditi, storditi o uccisi con le modalita' di cui alla lettera b);
d)pescare in acque sottoposte alla sovranita' di altri Stati, salvo che nelle zone, nei tempi e nei modi previsti dagli accordi internazionali, ovvero sulla base delle autorizzazioni rilasciate dagli Stati interessati. Allo stesso divieto sono sottoposte le unita' non battenti bandiera italiana che pescano nelle acque sottoposte alla sovranita' della Repubblica italiana;
e)esercitare la pesca in acque sottoposte alla competenza di un'organizzazione regionale per la pesca, violandone le misure di conservazione o gestione e senza avere la bandiera di uno degli Stati membri di detta organizzazione;
f)sottrarre od asportare gli organismi acquatici oggetto dell'altrui attivita' di pesca, esercitata mediante attrezzi o strumenti fissi o mobili, sia quando il fatto si commetta con azione diretta su tali attrezzi o strumenti, sia esercitando la pesca con violazione delle distanze di rispetto stabilite dalla normativa vigente;
g)sottrarre od asportare gli organismi acquatici che si trovano in spazi acquei sottratti al libero uso e riservati agli stabilimenti di pesca e di acquacoltura e comunque detenere, trasportare e fare commercio dei detti organismi.
2.Il divieto di cui al comma 1, lettera a), non riguarda la pesca scientifica, nonche' le altre attivita' espressamente autorizzate ai sensi delle normative internazionale, europea e nazionale vigenti.
Resta esclusa qualsiasi forma di commercializzazione per i prodotti di tale tipo di pesca ed e' consentito detenere e trasportare le specie pescate per soli fini scientifici.))
a)pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente;
b)danneggiare le risorse biologiche delle acque marine con l'uso di materie esplodenti, dell'energia elettrica o di sostanze tossiche atte ad intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri organismi acquatici;
c)raccogliere, trasportare o mettere in commercio pesci ed altri organismi acquatici intorpiditi, storditi o uccisi con le modalita' di cui alla lettera b);
d)pescare in acque sottoposte alla sovranita' di altri Stati, salvo che nelle zone, nei tempi e nei modi previsti dagli accordi internazionali, ovvero sulla base delle autorizzazioni rilasciate dagli Stati interessati. Allo stesso divieto sono sottoposte le unita' non battenti bandiera italiana che pescano nelle acque sottoposte alla sovranita' della Repubblica italiana;
e)esercitare la pesca in acque sottoposte alla competenza di un'organizzazione regionale per la pesca, violandone le misure di conservazione o gestione e senza avere la bandiera di uno degli Stati membri di detta organizzazione;
f)sottrarre od asportare gli organismi acquatici oggetto dell'altrui attivita' di pesca, esercitata mediante attrezzi o strumenti fissi o mobili, sia quando il fatto si commetta con azione diretta su tali attrezzi o strumenti, sia esercitando la pesca con violazione delle distanze di rispetto stabilite dalla normativa vigente;
g)sottrarre od asportare gli organismi acquatici che si trovano in spazi acquei sottratti al libero uso e riservati agli stabilimenti di pesca e di acquacoltura e comunque detenere, trasportare e fare commercio dei detti organismi.
2.Il divieto di cui al comma 1, lettera a), non riguarda la pesca scientifica, nonche' le altre attivita' espressamente autorizzate ai sensi delle normative internazionale, europea e nazionale vigenti.
Resta esclusa qualsiasi forma di commercializzazione per i prodotti di tale tipo di pesca ed e' consentito detenere e trasportare le specie pescate per soli fini scientifici.))