Art. 10.(( (Illeciti amministrativi). ))((1.Al fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o naturale di vita sono le acque marine, nonche' di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, e' fatto divieto di:
a)effettuare la pesca con unita' iscritte nei registri di cui all'articolo 146 del codice della navigazione, senza essere in possesso di una licenza di pesca in corso di validita' o di un'autorizzazione in corso di validita';
b)pescare in zone e tempi vietati dalle normative europea e nazionale vigenti;
c)detenere, trasportare e commerciare il prodotto pescato in zone e tempi vietati dalle normative europea e nazionale vigenti;
d)pescare direttamente stock ittici per i quali la pesca e' sospesa ai fini del ripopolamento per la ricostituzione degli stessi;
e)pescare quantita' superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalle normative europea e nazionale vigenti;
f)effettuare catture accessorie o accidentali in quantita' superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalle normative europea e nazionale vigenti;
g)pescare direttamente uno stock ittico per il quale e' previsto un contingente di cattura, senza disporre di tale contingente ovvero dopo che il medesimo e' andato esaurito;
h)pescare con attrezzi o strumenti vietati dalle normative europea e nazionale o non espressamente permessi, o collocare apparecchi fissi o mobili ai fini di pesca senza la necessaria autorizzazione o in difformita' da questa;
i)detenere attrezzi non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente e detenere, trasportare o commerciare il prodotto di tale pesca;
l)manomettere, sostituire, alterare o modificare l'apparato motore dell'unita' da pesca, al fine di aumentarne la potenza oltre i limiti massimi indicati nella relativa certificazione tecnica;
m)navigare con un dispositivo di localizzazione satellitare manomesso, alterato o modificato, nonche' interrompere volontariamente il segnale, ovvero navigare, in aree marine soggette a misure di restrizione dell'attivita' di pesca, con rotte o velocita' difformi da quelle espressamente disposte dalle normative europea e nazionale, accertate con i previsti dispositivi di localizzazione satellitare;
n)falsificare, occultare od omettere la marcatura, l'identita' o i contrassegni di individuazione dell'unita' da pesca, ovvero, dove previsto, degli attrezzi da pesca;
o)violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale vigenti in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi, compresi i dati da trasmettere attraverso il sistema di controllo dei pescherecci via satellite;
p)violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale vigenti in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi di specie appartenenti a stock oggetto di piani pluriennali o pescate fuori dalle acque mediterranee;
q)effettuare operazioni di trasbordo o partecipare a operazioni di pesca congiunte con pescherecci sorpresi ad esercitare pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, in particolare con quelli inclusi nell'elenco dell'Unione delle navi INN o nell'elenco delle navi INN di un'organizzazione regionale per la pesca, o effettuare prestazione di assistenza o rifornimento a tali navi;
r)utilizzare un peschereccio privo di nazionalita' e quindi da considerare nave senza bandiera ai sensi del diritto vigente;
s)occultare, manomettere o eliminare elementi di prova relativi a un'indagine posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto delle normative europea e nazionale vigenti;
t)intralciare l'attivita' posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto delle normative europea e nazionale vigenti;
u)violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale relative a specie appartenenti a stock ittici oggetto di piani pluriennali, fatto salvo quanto previsto alla lettera p);
v)commercializzare il prodotto della pesca proveniente da attivita' di pesca INN ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, fatta salva l'applicazione delle norme in materia di alienazione dei beni confiscati da parte delle Autorita' competenti;
z)violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale vigenti in materia di etichettatura e tracciabilita' nonche' gli obblighi relativi alle corrette informazioni al consumatore finale, relativamente a tutte le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in ogni fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio;
aa)violare le prescrizioni delle normative europea e nazionale vigenti in materia di obbligo di sbarco.
2.Fatte salve le specie ittiche soggette all'obbligo di sbarco ai sensi delle normative europee e nazionali vigenti, e' fatto divieto di:
a)detenere, sbarcare e trasbordare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa vigente;
b)trasportare, commercializzare e somministrare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa vigente.
3.In caso di cattura, accidentale o accessoria, di specie non soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia e' inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, e' fatto divieto di conservarne gli esemplari a bordo. Le catture di cui al presente comma devono essere rigettate in mare.
4.In caso di cattura, accidentale o accessoria, di specie soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia e' inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, e' fatto divieto di trasportarne e commercializzarne gli esemplari al fine del consumo umano diretto.
5.In caso di cattura accidentale o accessoria di esemplari di cui al comma 4, restano salvi gli obblighi relativi alla comunicazione preventiva alla competente Autorita' marittima secondo modalita', termini e procedure stabiliti con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
6.I divieti di cui ai commi 1, lettere b), c), d), g) e h), 2, 3 e 4 non riguardano la pesca scientifica, nonche' le altre attivita' espressamente autorizzate ai sensi delle vigenti normative europea e nazionale. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 3, resta vietata qualsiasi forma di commercializzazione per i prodotti di tale tipo di pesca ed e' consentito detenere e trasportare le specie pescate per soli fini scientifici.
7.Fatto salvo quanto previsto al comma 1, lettera z), e fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai prodotti dell'acquacoltura e a quelli ad essa destinati.))
Entrata in vigore il 24 marzo 2018

Sentenze18

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