Art. 8.(( (Pene principali per le contravvenzioni). ))((1.Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 2.000 euro a 12.000 euro.
2.Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere f) e g), e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, a querela della persona offesa, con l'arresto da un mese a un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 6.000 euro.))
2.Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere f) e g), e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, a querela della persona offesa, con l'arresto da un mese a un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 6.000 euro.))