(sanzioni amministrative accessorie)

Art. 12.(Sanzioni amministrative accessorie).

1.All'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 11, commi 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, lettera a), e 11, consegue l'irrogazione delle seguenti sanzioni amministrative accessorie:
a)la confisca del pescato. Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, e' sempre disposta la confisca degli esemplari di specie di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, stabilita dalle normative europea e nazionale;
b)la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati o detenuti, in contrasto con le pertinenti normative europea e nazionale. Gli attrezzi confiscati non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente sono distrutti e le spese relative alla custodia e demolizione sono poste a carico del contravventore;
c)l'obbligo di rimettere in pristino le zone in cui sono stati collocati apparecchi fissi o mobili di cui all'articolo 10, comma 1, lettera h).
2.Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettere h) ed i), siano commesse con reti da posta derivante, e' sempre disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca, quale obbligato in solido, la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di recidiva, la revoca della medesima licenza, anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione.
((3.Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, commi 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), p) e q), 2, 3, 4 e 5, abbiano a oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius), in caso di recidiva e' disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca, quale obbligato in solido, la sospensione della licenza di pesca per un periodo di tre mesi anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione e, in caso di ulteriore violazione delle predette disposizioni, la revoca della medesima licenza anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione))4.Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, commi 1, lettere a), b), c), d), g), h), s) e t), 2, 3, 4 e 5, siano commesse mediante l'impiego di una imbarcazione non espressamente autorizzata all'esercizio della pesca marittima professionale, e' sempre disposta nei confronti dei trasgressori la sospensione ((dell'iscrizione)) nel registro dei pescatori da quindici a trenta giorni e, in caso di recidiva, da trenta giorni a tre mesi, anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione.
5.Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuati modalita', termini e procedure per l'applicazione della sospensione di cui al comma 4.
Entrata in vigore il 29 marzo 2019

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