Art 2
Art. 2.
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150 (2) ((3))--------------AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.
2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso." --------------AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale, con sentenza 11 giugno 2014, n. 170 (in G.U. 1a s.s. 18/06/2014, n. 26) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), nella parte in cui non prevedono che la sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio, consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli adeguatamente i diritti ed obblighi della coppia medesima, con le modalita' da statuirsi dal legislatore".
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150 (2) ((3))--------------AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.
2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso." --------------AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale, con sentenza 11 giugno 2014, n. 170 (in G.U. 1a s.s. 18/06/2014, n. 26) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), nella parte in cui non prevedono che la sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio, consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli adeguatamente i diritti ed obblighi della coppia medesima, con le modalita' da statuirsi dal legislatore".