Art 1
Art. 1.
I dipendenti civili di ruolo e non di ruolo dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni ed aziende con ordinamento autonomo, il personale direttivo e docente della scuola di ogni ordine e grado ed i magistrati dell'ordine giudiziario ed amministrativo, ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani, vedove di guerra o per causa di guerra, profughi per l'applicazione del trattato di pace e categorie equiparate, possono chiedere una sola volta nella carriera di appartenenza la valutazione di due anni o, se piu' favorevole, il computo delle campagne di guerra e del periodo trascorso in prigionia, in internamento, per ricovero in luoghi di cura e in licenza di convalescenza per ferite o infermita' contratte presso reparti combattenti o in prigionia di guerra o in internamento, ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici e del conferimento della successiva classe di stipendio, paga o retribuzione.
Il periodo eventualmente eccedente viene valutato per l'attribuzione degli ulteriori aumenti periodici e per il conferimento della successiva classe di stipendio, paga o retribuzione.((1))---------------AGGIORNAMENTO (3) La L. 23 dicembre 1992, n.498 ha disposto (con l'art. 4 comma 5) che "L'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, va interpretato nel senso che per i dipendenti del pubblico impiego, ivi compresi i dirigenti ed equiparati, nonche' per il personale di magistratura ed equiparato, non si procede al computo delle maggiori anzianita' ivi previste in sede di successiva ricostruzione economica prevista da disposizioni di carattere generale. Gli eventuali maggiori trattamenti spettanti o in godimento, conseguenti ad interpretazioni difformi, sono conservati ad personam e sono riassorbiti con la normale progressione economica di carriera o con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di quiescenza."
I dipendenti civili di ruolo e non di ruolo dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni ed aziende con ordinamento autonomo, il personale direttivo e docente della scuola di ogni ordine e grado ed i magistrati dell'ordine giudiziario ed amministrativo, ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani, vedove di guerra o per causa di guerra, profughi per l'applicazione del trattato di pace e categorie equiparate, possono chiedere una sola volta nella carriera di appartenenza la valutazione di due anni o, se piu' favorevole, il computo delle campagne di guerra e del periodo trascorso in prigionia, in internamento, per ricovero in luoghi di cura e in licenza di convalescenza per ferite o infermita' contratte presso reparti combattenti o in prigionia di guerra o in internamento, ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici e del conferimento della successiva classe di stipendio, paga o retribuzione.
Il periodo eventualmente eccedente viene valutato per l'attribuzione degli ulteriori aumenti periodici e per il conferimento della successiva classe di stipendio, paga o retribuzione.((1))---------------AGGIORNAMENTO (3) La L. 23 dicembre 1992, n.498 ha disposto (con l'art. 4 comma 5) che "L'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, va interpretato nel senso che per i dipendenti del pubblico impiego, ivi compresi i dirigenti ed equiparati, nonche' per il personale di magistratura ed equiparato, non si procede al computo delle maggiori anzianita' ivi previste in sede di successiva ricostruzione economica prevista da disposizioni di carattere generale. Gli eventuali maggiori trattamenti spettanti o in godimento, conseguenti ad interpretazioni difformi, sono conservati ad personam e sono riassorbiti con la normale progressione economica di carriera o con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di quiescenza."
2. TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2021-12-10, n. 202112821Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di provvedimento amministrativo·
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3. TAR Catania, sez. III, sentenza 2019-12-13, n. 201902994Provvedimento:Leggi di più...- Art. 17 legge n. 152/1968·
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5. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2018-11-28, n. 201806760Provvedimento:Leggi di più...- art. 1 legge n. 336/1970·
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