mancato rispetto del patto di stabilita' interno

Art. 7. Mancato rispetto del patto di stabilita' interno1.In caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno la Regione o la Provincia autonoma inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:
a)e' tenuta a versare all'entrata del bilancio statale, entro sessanta giorni dal termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al rispetto del patto di stabilita' interno, l'importo corrispondente alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. Per gli enti per i quali il patto di stabilita' interno e' riferito al livello della spesa, si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di cassa o di competenza.((Dal 2013, per gli enti per i quali il patto di stabilita' interno e' riferito al livello della spesa, si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di competenza eurocompatibile o di competenza finanziaria)) In caso di mancato versamento si procede, nei sessanta giorni successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione della certificazione da parte dell'ente territoriale, si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non viene acquisita. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilita' interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio considerata ai fini del calcolo dell'obiettivo, diminuita della percentuale di manovra prevista per l'anno di riferimento, nonche', in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' nel triennio, dell'incidenza degli scostamenti tra i risultati finali e gli obiettivi del triennio e gli obiettivi programmatici stessi. ((Dal 2013 la sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilita' interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla corrispondente spesa del 2011 considerata ai fini del calcolo dell'obiettivo, diminuita della percentuale di manovra prevista per l'anno di riferimento, nonche', in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' nel triennio, dell'incidenza degli scostamenti tra i risultati finali e gli obiettivi del triennio e gli obiettivi programmatici stessi.)); (1) ((5))b)non puo' impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanita', in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
c)non puo' ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non puo' procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;
d)non puo' procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresi' divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della presente disposizione;
e)e' tenuta a rideterminare le indennita' di funzione ed i gettoni di presenza del Presidente e dei componenti della Giunta con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.
2.In caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:
a)e' assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. Gli enti locali della Regione siciliana e della regione Sardegna sono assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilita' interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente; (4) ((5))b)non puo' impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
c)non puo' ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non puo' procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;
d)non puo' procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresi' divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione; ((5))e)e' tenuto a rideterminare le indennita' di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010. (1)
3.Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere ridefinite con legge sulla base delle proposte avanzate dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.
4.Le disposizioni del presente articolo si applicano in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno relativo agli anni 2010 e seguenti.
5.L'articolo 1, comma 122, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e' sostituito dal seguente: "122. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, autorizza la riduzione degli obiettivi annuali degli enti di cui al comma 87 in base ai criteri definiti con il medesimo decreto.
L'importo della riduzione complessiva per comuni e province e' commisurato agli effetti finanziari determinati dall'applicazione della sanzione operata a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio e sul fondo perequativo, in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno. Lo schema di decreto di cui al primo periodo e' trasmesso alle Camere corredato di relazione tecnica che ne evidenzi gli effetti finanziari.".

-------------AGGIORNAMENTO (1)
La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 31, comma 28) che "La rideterminazione delle indennita' di funzione e dei gettoni di presenza di cui al comma 2, lettera e), dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, e' applicata ai soggetti di cui all'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, in carica nell'esercizio in cui e' avvenuta la violazione del patto di stabilita' interno".
Ha inoltre disposto (con l'art. 32, comma 24, lettera c)) che "Lo stato di inadempienza e le sanzioni previste, ivi compresa quella di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, hanno effetto decorso il termine perentorio previsto per l'invio della certificazione". -------------AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Al comma 2, lettera a), dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, nella formulazione anteriore alla modifica apportata dall'articolo 4, comma 12-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il riferimento al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo si intende riferito all'ultima annualita' delle certificazioni al rendiconto di bilancio acquisita dal Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 161 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle scadenze previste dal decreto di cui al comma 2 del predetto articolo 161. Nel caso in cui l'ente locale soggetto alla sanzione, alla data in cui viene comunicata l'inadempienza da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, non abbia trasmesso la predetta certificazione al rendiconto di bilancio, il riferimento e' all'ultima certificazione acquisita alla banca dati del Ministero dell'interno". -------------AGGIORNAMENTO (5)
La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 207) che "In via straordinaria, per l'anno 2013, agli enti locali assegnatari di contributi pluriennali stanziati per le finalita' di cui all'articolo 6, della legge 29 novembre 1984, n. 798, che non hanno raggiunto l'obiettivo del patto di stabilita' interno a causa della mancata erogazione dei predetti contributi nell'esercizio 2012, a seguito di apposita attestazione con procedura di cui all'articolo 31, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183, non si applica la sanzione di cui al comma 2, lettera d), dell'articolo 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, per mancato raggiungimento dell'obiettivo 2012, mentre quella di cui al comma 2, lettera a), del predetto articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, si intende cosi' ridefinita: e' assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque per un importo non superiore al 5 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 447) che "In via straordinaria, per l'anno 2013, per gli enti locali che hanno avviato nel 2012 procedure di privatizzazione di societa' partecipate con relativa riscossione realizzata entro il 28 febbraio 2013 e che non hanno raggiunto l'obiettivo a causa della mancata riscossione nell'esercizio 2012, a seguito di apposita attestazione con procedura di cui all'articolo 31, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183, la sanzione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, per mancato raggiungimento dell'obiettivo 2012, si intende cosi' ridefinita: e' assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque per un importo non superiore al 5 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue."
Entrata in vigore il 29 dicembre 2012

Sentenze33


  • 1. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-02-07, n. 202301312
    Provvedimento:
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    • compensazione delle spese processuali·
    • controllo della Corte dei Conti·
    • delibera di accertamento delle irregolarità·
    • giurisdizione amministrativa·
    • improcedibilità del ricorso·
    • ordinanza cautelare·
    • patto di stabilità interno·
    • procedimento amministrativo di controllo·
    • sanzione per mancato rispetto del patto di stabilità·
    • silenzio-assenso

  • 2. TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2024-03-11, n. 202404890
    Provvedimento:
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    • annullamento di decreto ministeriale·
    • art. 148 bis TUEL·
    • art. 31, comma 28, legge 183/2011·
    • compensazione delle spese di giudizio·
    • controllo contabile degli enti locali·
    • deliberazione della Corte dei Conti·
    • eccesso di potere·
    • giudicato amministrativo·
    • inammissibilità del ricorso·
    • misure correttive per irregolarità finanziarie·
    • ordinanza cautelare·
    • principio di sana gestione finanziaria·
    • procedimento amministrativo·
    • sanzione per mancato rispetto del patto di stabilità·
    • sospensione di sanzione·
    • violazione del giusto procedimento

  • 3. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-05-29, n. 202305237
    Provvedimento:
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    • annullamento del decreto sanzionatorio·
    • art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 149·
    • autotutela amministrativa·
    • competenza del TAR·
    • dichiarazione di illegittimità costituzionale·
    • effetti retroattivi delle pronunce di incostituzionalità·
    • giustizia amministrativa·
    • limiti dell'annullamento degli atti amministrativi·
    • natura plurima degli atti amministrativi·
    • patto di stabilità interno·
    • principio di certezza dei rapporti giuridici·
    • principio di ragionevolezza e proporzionalità·
    • reintegrazione delle somme trattenute·
    • sospensione in via cautelare

  • 4. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-05-22, n. 202305055
    Provvedimento:
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    • art. 13 d.lgs. n. 149/2011·
    • art. 246 e 248 TUEL·
    • art. 27 legge n. 42/2009·
    • art. 31, comma 26, lett. a) legge n. 183/2011·
    • competenza legislativa delle regioni a statuto speciale·
    • dissesto finanziario degli enti locali·
    • giurisprudenza in materia di patto di stabilità·
    • integrazione del contraddittorio·
    • legittimità costituzionale·
    • patto di stabilità interno·
    • principio di coordinamento della finanza pubblica·
    • principio di economia degli atti processuali·
    • principio di ragionevolezza·
    • sanzione per violazione del patto di stabilità·
    • sospensione delle procedure esecutive·
    • tutela dell'unità economica della Repubblica

  • 5. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-12-09, n. 202210828
    Provvedimento:
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    • art. 248 del TUEL·
    • art. 31 della legge n. 183 del 2011·
    • coordinamento della finanza pubblica·
    • difetto di istruttoria·
    • dissesto finanziario degli enti locali·
    • eccesso di potere·
    • garanzia dell'autonomia speciale·
    • legittimità costituzionale·
    • patto di stabilità interno·
    • principio di pareggio di bilancio·
    • principio di ragionevolezza·
    • sanzione per violazione del patto di stabilità·
    • sospensione delle azioni esecutive
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