mancato rispetto del patto di stabilita' interno

Art. 7. Mancato rispetto del patto di stabilita' interno1.((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147)).
2.((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147)).
3.((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147)).
4.((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147)).
5.L'articolo 1, comma 122, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e' sostituito dal seguente: "122. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, autorizza la riduzione degli obiettivi annuali degli enti di cui al comma 87 in base ai criteri definiti con il medesimo decreto.
L'importo della riduzione complessiva per comuni e province e' commisurato agli effetti finanziari determinati dall'applicazione della sanzione operata a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio e sul fondo perequativo, in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno. Lo schema di decreto di cui al primo periodo e' trasmesso alle Camere corredato di relazione tecnica che ne evidenzi gli effetti finanziari.".
(6)

-------------AGGIORNAMENTO (6)
La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 19 luglio 2013, n. 219 (in G.U. 1a s.s. 24/7/2013, n. 30), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 7 del d.lgs. n. 149 del 2011, nel testo vigente a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013)», nella parte in cui si applica alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome".
Entrata in vigore il 27 dicembre 2013
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