Art 1

Art. 1.1.((Per lo svolgimento)) delle attivita' considerate nel presente decreto, entro il 31 gennaio 1999 e' istituita una societa' per azioni con sede in Roma, denominata Sviluppo Italia.
((2.La societa' di cui al comma 1 ha per scopo, attraverso l'erogazione di servizi e l'acquisizione di partecipazioni, di promuovere attivita' produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialita', sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d'impresa, anche nei settori agricolo, turistico e del commercio, purche' le predette attivita' siano sempre correlate a iniziative d'impresa concorrenziali; dare supporto alle amministrazioni pubbliche centrali e locali per la programmazione finanziaria, la progettualita' dello sviluppo, la consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari, in base alle disposizioni del presente decreto e con particolare riferimento per il Mezzogiorno e le altre aree depresse, come definite ai sensi della normativa comunitaria. La societa' di cui al comma 1 puo' avvalersi delle societa' operative eventualmente costituite ai sensi del comma 4.))3.Alla societa' di cui al comma 1 sono conferite, o fatte acquisire, le partecipazioni azionarie nelle societa' SPI, ITAINVEST, IG-Societa' per l'imprenditoria giovanile, nonche' di INSUD, RIBS, ENISUD, FINAGRA S.p.a. e le quote di IPI, detenute dallo Stato o da societa' da questo controllate. La partecipazione azionaria di ITAINVEST in Italia Lavoro e' conferito al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che esercita diritti dell'azionista su direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri e d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
((4.La societa' di cui al comma 1 provvede al riordino ed all'accorpamento delle partecipazioni, delle attivita' e delle strutture delle societa' di cui al comma 3 in un unico gruppo, a tale fine ricollocandole in una o piu' societa' operative da essa direttamente controllate, ovvero in rami d'azienda eventualmente dotati di contabilita' separata, ferma restando la distinzione funzionale fra servizi allo sviluppo e servizi finanziari; le eventuali perizie avvengono a valore di libro sempre che non vi sia opposizione immediata e motivata da parte di azionisti diversi dalle amministrazioni dello Stato. Sono comunque assicurate la riorganizzazione unitaria dell'attivita' con l'eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni, nel rispetto delle specificita' di settore, con particolare riguardo a quello agricolo e agro-alimentare, nonche' la massima efficienza delle strutture aziendali e la massima efficacia delle politiche di sviluppo industriale e dell'occupazione, in attuazione degli indirizzi e delle priorita' determinati con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del CIPE.))((4-bis.Lo Stato e le regioni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, favoriscono la collaborazione ed ogni forma utile di integrazione su programmi definiti di attivita', tra la societa' di cui al comma 1 e le agenzie e le finanziarie locali di promozione.
4-ter.Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per almeno un biennio i nuovi finanziamenti nazionali e comunitari assegnati alla societa' di cui al comma 1 sono preferibilmente impiegati nelle aree depresse dell'obiettivo 1.))5.Resta fermo quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Entrata in vigore il 15 gennaio 2000
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi