Art 2

Art. 2.1.L'articolo 2 della legge 28 marzo 1968, n. 434, e' sostituito dal seguente:
"Art. 2 (Attivita' professionale). - 1. Formano oggetto della professione di perito agrario:
a) la direzione, l'amministrazione e la gestione di aziende agrarie e zootecniche e di aziende di lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agrari e zootecnici limitatamente alle piccole e medie aziende, ivi comprese le funzioni contabili, quelle di assistenza e rappresentanza tributaria e quelle relative all'amministrazione del personale dipendente dalle medesime aziende;
b) la progettazione, la direzione ed il collaudo di opere di miglioramento fondiario e di trasformazione di prodotti agrari e relative costruzioni, limitatamente alle medie aziende, il tutto in struttura ordinaria, secondo la tecnologia del momento, anche se ubicate fuori dei fondi;
c) la misura, la stima, la divisione dei fondi rustici, delle costruzioni e delle aziende agrarie e zootecniche, anche ai fini di mutui fondiari;
d) i lavori catastali, topografici, cartografici e tipi di frazionamento, inerenti le piccole e medie aziende e relativi sia al catasto terreni sia al catasto urbano;
e) la stima dei tabacchi e lavori nelle tecniche dei tabacchi;
f) la stima delle colture erbacee ed arboree e loro prodotti e la valutazione degli interventi fitosanitari;
g) la valutazione dei danni alle colture, la stima di scorte e dei miglioramenti fondiari agrari e zootecnici, nonche' le operazioni di consegna e riconsegna dei beni rurali e relativi bilanci e liquidazioni;
h) la direzione e manutenzione di parchi e la progettazione, la direzione e la manutenzione di giardini, anche localizzati, gli uni e gli altri, in aree urbane;
i) le rotazioni agrarie;
l) la curatela di aziende agrarie e zootecniche;
m) la consulenza, le stime di consegna e riconsegna, i controlli analitici per i settori di specializzazione enotecnici, caseari, elaiotecnici ed altri;
n) le funzioni di perito e di arbitratore in ordine alle attribuzioni sopra menzionate;
o) la progettazione e la direzione di piani aziendali ed interaziendali di sviluppo agricolo limitatamente alle medie aziende;
p) le attivita' tecniche connesse agli accertamenti, alla valutazione ed alla liquidazione degli usi civici;
q) l'assistenza tecnica ai produttori agricoli singoli ed associati;
r) le attribuzioni derivanti da altre leggi;
s) l'esercizio delle competenze connesse al titolo di specializzazione ottenuto a seguito di regolare corso istituito dallo Stato o dalle regioni".
Entrata in vigore il 27 febbraio 1991
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