Protocollo 3-art. 4

Articolo 4
Portata di applicazione

Il presente Protocollo si applica, salvo disposizione contraria, alla prevenzione, alle attivita' d'indagine ed al perseguimento dei reati previsti ai sensi dell'art. 6 del presente Protocollo, nei casi in cui tali reati sono di natura transnazionale e coinvolgono un gruppo criminale organizzato, nonche' alla protezione dei diritti dei migranti oggetto di traffico clandestino.

Entrata in vigore il 11 aprile 2006
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