aliquote di rendimento

Art. 12. Aliquote di rendimento1.La tabella di cui all'articolo 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e' cosi' modificata:


Quote di pensione
corrispondenti
per ogni anno
di anzianita'
Quote di retribuzione eccedenti il limite contributiva
(espresse in percentuale del limite stesso) complessiva


- -
Sino al 33 per cento . . . . . . . . . . .. 1,60 Dal 33 per cento al 66 per cento . . . . .. 1,35 Dal 66 per cento al 90 per cento . . . . .. 1,10 Oltre il 90 per cento . . . . . . . . . . . 0,90

2.Le percentuali di riduzione derivanti dal raffronto tra le aliquote di rendimento operanti al di sotto del limite massimo della retribuzione annua pensionabile per l'assicurazione generale obbligatoria e quelle di cui alla tabella determinata al comma 1 sono estese alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive, ai fini della determinazione della misura delle relative pensioni, fermi restando i limiti massimi di retribuzione pensionabile previsti dai singoli ordinamenti, ivi compresi quelli di cui all'art. 8 della legge 31 ottobre 1988, n. 480 e le percentuali di abbattimento operanti oltre i detti limiti se piu' elevate, fatta esclusione per i casi disciplinati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.
3.((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1997, N. 449)).
Entrata in vigore il 30 dicembre 1997
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