perequazione automatica delle pensioni

Art. 11. Perequazione automatica delle pensioni1.Gli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali si applicano, con decorrenza dal 1994, sulla base del solo adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed effetto dal primo novembre di ogni anno, Tali aumenti sono calcolati applicando all'importo della pensione spettante alla fine di ciascun periodo la percentuale di variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'aumento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente . Si applicano i criteri e le modalita' di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. ((7))2.Ulteriori aumenti possono essere stabiliti con legge finanziaria in relazione all'andamento dell'economia e tenuto conto degli obiettivi rispetto al PIL indicati nell'articolo 3, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.(( Con effetto dal 1 gennaio 2009 i predetti aumenti saranno stabiliti nel limite di un punto percentuale della base imponibile a valere sulle fasce di pensione fino a lire dieci milioni annui )).

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AGGIORNAMENTO (7)
La L. 23 dicembre 1994, n. 724 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Con effetto dal 1995 il termine stabilito, ai fini della perequazione automatica delle pensioni, dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni ed integrazioni, e' differito al 1 gennaio successivo di ogni anno.
Entrata in vigore il 16 agosto 1995

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