Trattamenti di pensione ai lavoratori di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357

Art. 9.Trattamenti di pensione ai lavoratori di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 3571.Le disposizioni di cui ai titoli I e III del presente decreto riferite ai lavoratori dipendenti dell'assicurazione generale obbligatoria trovano applicazione anche per gli iscritti alla gestione speciale di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, relativamente alle pensioni o quote di esse a carico della gestione medesima.
2.Gli articoli 2, 3, 8, 10, 11, 12 e 13 trovano applicazione nei confronti dei regimi aziendali integrativi ai quali e' iscritto il personale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357. ((18))3.Le variazioni derivanti ai trattamenti pensionistici per effetto di quanto disposto al comma 2 rispetto alla previgente disciplina incidono sul trattamento complessivo di cui all'art. 4 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, salvo che non sia diversamente disposto in sede di contrattazione collettiva.

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AGGIORNAMENTO (18)
La L. 23 agosto 2004, n. 243 ha disposto (con l'art. 1, comma 55) che al fine di estinguere il contenzioso giudiziario relativo ai trattamenti corrisposti a talune categorie di pensionati gia' iscritti a regimi previdenziali sostitutivi, attraverso il pieno riconoscimento di un equo e omogeneo trattamento a tutti i pensionati iscritti ai vigenti regimi integrativi, l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, deve intendersi nel senso che la perequazione automatica delle pensioni prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si applica al complessivo trattamento percepito dai pensionati di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357.
All'assicurazione generale obbligatoria fa esclusivamente carico la perequazione sul trattamento pensionistico di propria pertinenza.
Entrata in vigore il 21 settembre 2004

Sentenze22

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