(nucleo speciale di polizia valutaria della guardia di finanza e direzione investigativa antimafia)
Art. 9.(Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e Direzione investigativa antimafia)1.Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, nel quadro degli obiettivi e priorita' strategiche individuati annualmente dal Ministro dell'economia e delle finanze con la Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione, esegue i controlli sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente decreto da parte dei soggetti obbligati non vigilati dalle Autorita' di vigilanza di settore nonche' gli ulteriori controlli effettuati, in collaborazione con la UIF che ne richieda l'intervento a supporto dell'esercizio delle funzioni di propria competenza.
2.Al fine di garantire economicita' ed efficienza dell'azione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza puo' eseguire, previa intesa con le autorita' di vigilanza di settore rispettivamente competenti, i controlli sui seguenti soggetti:
a)istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica e relative succursali;
b)punti di contatto centrale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera ii);
c)societa' fiduciarie e intermediari di cui all'albo previsto dall'articolo 106 TUB;
d)soggetti eroganti micro-credito ai sensi dell'articolo 111 TUB e i confidi e gli altri soggetti di cui all'articolo 112 TUB;
e)succursali insediate sul territorio della Repubblica di intermediari bancari e finanziari e di imprese assicurative aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo;
f)intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d), CAP, che operano nei rami di attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, CAP;
g)revisori legali e societa' di revisione legale con incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio;
h)soggetti che esercitano l'attivita' di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all'articolo 134 TULPS, salve le competenze in materia di pubblica sicurezza attribuite dal medesimo Testo Unico.
3.Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza definisce la frequenza e l'intensita' dei controlli e delle ispezioni in funzione del profilo di rischio, della natura e delle dimensioni dei soggetti obbligati e dei rischi nazionali e transfrontalieri di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
4.Per le finalita' di cui al presente articolo, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza:
a)effettua ispezioni e controlli anche con i poteri attribuiti al Corpo dalla normativa valutaria. I medesimi poteri sono attribuiti ai militari appartenenti ai reparti della Guardia di finanza ai quali il Nucleo speciale di polizia valutaria delega le ispezioni e i controlli;
((a-bis) acquisisce, anche attraverso le ispezioni e i controlli di cui ai commi 1 e 2, dati e informazioni presso i soggetti obbligati;))b)con i medesimi poteri di cui alla lettera a), svolge gli approfondimenti investigativi delle informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 13 e delle segnalazioni di operazioni sospette trasmesse dalla UIF ai sensi dell'articolo 40.5.Ferme restando le competenze del Nucleo speciale di polizia valutaria di cui al comma 4, la Guardia di finanza:
a)accerta e contesta, con le modalita' e nei termini di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero trasmette alle autorita' di vigilanza di settore le violazioni degli obblighi di cui al presente decreto riscontrate nell'esercizio dei suoi poteri di controllo;
b)espleta le funzioni e i poteri di controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente decreto da parte dei soggetti convenzionati e agenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera nn), nonche' da parte dei distributori ed esercenti di gioco, ivi compresi quelli di prestatori di servizi di gioco con sede legale e amministrazione centrale in altro Stato comunitario, che operano sul territorio della Repubblica italiana.
6.Per l'esercizio delle attribuzioni di cui al presente articolo, il Nucleo speciale di polizia valutaria ha accesso:
a)ai dati contenuti nella sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, commi 6 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come modificato dall'articolo 37, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
b)alle informazioni sul titolare effettivo di persone giuridiche e trust espressi, contenute in apposita sezione del registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto.
((b-bis) ai dati e alle informazioni contenute nell'anagrafe immobiliare integrata di cui all'articolo 19 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.))7.La Direzione investigativa antimafia accerta e contesta, con le modalita' e nei termini di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero trasmette alle autorita' di vigilanza di settore, le violazioni degli obblighi di cui al presente decreto riscontrate nell'esercizio delle sue attribuzioni ed effettua gli approfondimenti investigativi, attinenti alla criminalita' organizzata, ((delle informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 13 e delle segnalazioni di operazioni sospette trasmesse dalla UIF ai sensi dell'articolo 40.)) Restano applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 4, e 1-bis, commi 1 e 4, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726 .
8.Per l'esercizio delle attribuzioni di cui al comma 7, la Direzione investigativa antimafia ha accesso:
a)ai dati contenuti nella sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, commi 7 e 11, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come modificato dall'articolo 37, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
b)alle informazioni sul titolare effettivo di persone giuridiche e trusts espressi, contenute in apposita sezione del registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto.
((b-bis) ai dati e alle informazioni contenute nell'anagrafe immobiliare integrata di cui all'articolo 19 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.))9.I dati e le informazioni acquisite nell'ambito delle attivita' svolte ai sensi del presente articolo sono utilizzabili ai fini fiscali, secondo le disposizioni ((e le attribuzioni)) vigenti.
(23)
---------------AGGIORNAMENTO (23)
Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni emanate dalle autorita' di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018".
2.Al fine di garantire economicita' ed efficienza dell'azione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza puo' eseguire, previa intesa con le autorita' di vigilanza di settore rispettivamente competenti, i controlli sui seguenti soggetti:
a)istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica e relative succursali;
b)punti di contatto centrale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera ii);
c)societa' fiduciarie e intermediari di cui all'albo previsto dall'articolo 106 TUB;
d)soggetti eroganti micro-credito ai sensi dell'articolo 111 TUB e i confidi e gli altri soggetti di cui all'articolo 112 TUB;
e)succursali insediate sul territorio della Repubblica di intermediari bancari e finanziari e di imprese assicurative aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo;
f)intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d), CAP, che operano nei rami di attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, CAP;
g)revisori legali e societa' di revisione legale con incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio;
h)soggetti che esercitano l'attivita' di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all'articolo 134 TULPS, salve le competenze in materia di pubblica sicurezza attribuite dal medesimo Testo Unico.
3.Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza definisce la frequenza e l'intensita' dei controlli e delle ispezioni in funzione del profilo di rischio, della natura e delle dimensioni dei soggetti obbligati e dei rischi nazionali e transfrontalieri di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
4.Per le finalita' di cui al presente articolo, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza:
a)effettua ispezioni e controlli anche con i poteri attribuiti al Corpo dalla normativa valutaria. I medesimi poteri sono attribuiti ai militari appartenenti ai reparti della Guardia di finanza ai quali il Nucleo speciale di polizia valutaria delega le ispezioni e i controlli;
((a-bis) acquisisce, anche attraverso le ispezioni e i controlli di cui ai commi 1 e 2, dati e informazioni presso i soggetti obbligati;))b)con i medesimi poteri di cui alla lettera a), svolge gli approfondimenti investigativi delle informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 13 e delle segnalazioni di operazioni sospette trasmesse dalla UIF ai sensi dell'articolo 40.5.Ferme restando le competenze del Nucleo speciale di polizia valutaria di cui al comma 4, la Guardia di finanza:
a)accerta e contesta, con le modalita' e nei termini di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero trasmette alle autorita' di vigilanza di settore le violazioni degli obblighi di cui al presente decreto riscontrate nell'esercizio dei suoi poteri di controllo;
b)espleta le funzioni e i poteri di controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente decreto da parte dei soggetti convenzionati e agenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera nn), nonche' da parte dei distributori ed esercenti di gioco, ivi compresi quelli di prestatori di servizi di gioco con sede legale e amministrazione centrale in altro Stato comunitario, che operano sul territorio della Repubblica italiana.
6.Per l'esercizio delle attribuzioni di cui al presente articolo, il Nucleo speciale di polizia valutaria ha accesso:
a)ai dati contenuti nella sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, commi 6 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come modificato dall'articolo 37, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
b)alle informazioni sul titolare effettivo di persone giuridiche e trust espressi, contenute in apposita sezione del registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto.
((b-bis) ai dati e alle informazioni contenute nell'anagrafe immobiliare integrata di cui all'articolo 19 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.))7.La Direzione investigativa antimafia accerta e contesta, con le modalita' e nei termini di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero trasmette alle autorita' di vigilanza di settore, le violazioni degli obblighi di cui al presente decreto riscontrate nell'esercizio delle sue attribuzioni ed effettua gli approfondimenti investigativi, attinenti alla criminalita' organizzata, ((delle informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 13 e delle segnalazioni di operazioni sospette trasmesse dalla UIF ai sensi dell'articolo 40.)) Restano applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 4, e 1-bis, commi 1 e 4, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726 .
8.Per l'esercizio delle attribuzioni di cui al comma 7, la Direzione investigativa antimafia ha accesso:
a)ai dati contenuti nella sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, commi 7 e 11, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come modificato dall'articolo 37, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
b)alle informazioni sul titolare effettivo di persone giuridiche e trusts espressi, contenute in apposita sezione del registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto.
((b-bis) ai dati e alle informazioni contenute nell'anagrafe immobiliare integrata di cui all'articolo 19 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.))9.I dati e le informazioni acquisite nell'ambito delle attivita' svolte ai sensi del presente articolo sono utilizzabili ai fini fiscali, secondo le disposizioni ((e le attribuzioni)) vigenti.
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---------------AGGIORNAMENTO (23)
Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni emanate dalle autorita' di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018".
1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/05/2013, n. 10532Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PREDEN Roberto - Primo Presidente f.f. - Dott. ROVELLI Luigi Antonio - Presidente Sez. - Dott. RORDORF Renato - Presidente Sez. - Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere - Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere - Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere - Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere - Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - Dott. VIVALDI Roberta - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 18524/2009 proposto da: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, AGENZIA DEL DEMANIO, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, …Leggi di più...
2. TAR Roma, sez. I, sentenza 2024-09-23, n. 202416511Provvedimento: Pubblicato il 23/09/2024 N. 16511/2024 REG.PROV.COLL. N. 11338/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1-OMISSIS-38 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Cacace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Agenzia nazionale per l'amministrazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in …Leggi di più...- amministrazione giudiziaria dei beni confiscati·
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3. Trib. Roma, sentenza 10/07/2024, n. 17016Provvedimento: T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I R O M A ___ _ ___ R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Il Tribunale ordinario di Roma, seconda sezione civile, in persona del giudice dott. Federico Salvati, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 3589 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, decisa mediante lettura del dispositivo all'udienza del 22 novembre 2023 e vertente TRA CO CO (avv.ti ES D. Pugliese e Alessandro Nesi) opponenti E MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (funz. del. Fabio Carnevali e Sara Mocavini) opposto CONCLUSIONI All'udienza del 22.11.2023 i …Leggi di più...
4. Corte di Giustizia di secondo grado Umbria, sez. II, sentenza 21/03/2023, n. 120Provvedimento: Il Sig. xxxxx propone appello avverso la sentenza della C.T.P. di Perugia n. 125/2021 che accoglie parzialmente il suo ricorso proposto contro l'avviso di accertamento n. xxxxx/2019, notificato dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Prov.le di Perugia, Ufficio Controlli, per l'anno d'imposta 2015. La sentenza conferma il reddito imponibile accertato e le relative imposte, ma riconosce al contribuente la riduzione delle sanzioni, così come proposto dall'Ufficio in sede di procedura di mediazione conclusasi negativamente. La Guardia di Finanza di Città di Castello effettuava una verifica fiscale finalizzata alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario allo scopo di riciclaggio, ai …Leggi di più...
5. Corte d'Appello Roma, sentenza 10/04/2024, n. 2540Provvedimento: N. R.G. 1299/2018 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Diego Rosario Antonio Pinto presidente dr. Ludovica Dotti consigliere dr. Elena Gelato consigliere rel. riunita in camera di consiglio, all'udienza del 10 aprile 2024 ha emesso, mediante lettura del dispositivo e dei motivi della decisione, la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1299 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018 e pendente TRA HE GL, C.F. [...], rappresentato e difeso dall'avv. prof. Lucio Ghia in forza di delega in atti appellante E Ministero dell'Economia e …Leggi di più...