Art. 56.(( (Inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e dell'obbligo di astensione).))((1.Ai soggetti obbligati che, in violazione delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela del presente decreto omettono di acquisire e verificare i dati identificativi e le informazioni sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 2.000 euro.
2.Fuori dei casi di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dall'articolo 62, commi 1 e 5, nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro. La gravita' della violazione e' determinata anche tenuto conto:
a)dell'intensita' e del grado dell'elemento soggettivo, anche avuto riguardo all'ascrivibilita', in tutto o in parte, della violazione alla carenza, all'incompletezza o alla non adeguata diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno;
b)del grado di collaborazione con le autorita' di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a);
c)della rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto, anche avuto riguardo al valore dell'operazione e alla loro incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente e del relativo rapporto;
d)della reiterazione e diffusione dei comportamenti, anche in relazione alle dimensioni, alla complessita' organizzativa e all'operativita' del soggetto obbligato.
3.Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai soggetti obbligati che, in presenza o al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 42, compiono le operazioni o eseguono la prestazione professionale.))((23))-------------AGGIORNAMENTO (23)
Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni emanate dalle autorita' di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018".
2.Fuori dei casi di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dall'articolo 62, commi 1 e 5, nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro. La gravita' della violazione e' determinata anche tenuto conto:
a)dell'intensita' e del grado dell'elemento soggettivo, anche avuto riguardo all'ascrivibilita', in tutto o in parte, della violazione alla carenza, all'incompletezza o alla non adeguata diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno;
b)del grado di collaborazione con le autorita' di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a);
c)della rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto, anche avuto riguardo al valore dell'operazione e alla loro incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente e del relativo rapporto;
d)della reiterazione e diffusione dei comportamenti, anche in relazione alle dimensioni, alla complessita' organizzativa e all'operativita' del soggetto obbligato.
3.Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai soggetti obbligati che, in presenza o al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 42, compiono le operazioni o eseguono la prestazione professionale.))((23))-------------AGGIORNAMENTO (23)
Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni emanate dalle autorita' di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018".
1. Trib. Roma, sentenza 23/09/2024, n. 14535Provvedimento: 1 RG 58440.2023 Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Roma Sezione 2^ Civile Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del giudice Alberto Cianfarini, nell'udienza del 23/09/2024, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni della parte presente, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 58440 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 tra AN LL GO C.F. : [...], in qualità di Presidente e Legale rappresentante dell'Associazione Professionale TU AU LI (c.f. e P.Iva 02321211209), con sede in Bologna (BO), Via Guido Reni 2/2 c.a.p. 40125, rappresentato e difeso dal Prof. avv. …Leggi di più...
2. Trib. Roma, sentenza 27/11/2024, n. 18129Provvedimento: N. R.G. 34574/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice designato dott.ssa Assunta Canonaco, all'esito della discussone orale dei procuratori delle parti, all'udienza del 27.11.2024, previo ritiro in camera di consiglio, ha emesso mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 34574 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente TRA TO TR IC rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Fadalti del Foro di Treviso, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Treviso, piazza San Vito …Leggi di più...
3. Trib. Roma, sentenza 12/06/2024, n. 10055Provvedimento: 1 Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Roma Sezione II Civile Il Tribunale ordinario di Roma - II Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice Alberto Cianfarini, nell'udienza dell'11/06/2024, esaurita la discussione per iscritto e lette le conclusioni delle parti, che hanno entrambe depositato apposita memoria, ha pronunciato la seguente SENTENZA dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella causa iscritta al n. 27219 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 tra UC LO (c.f. [...]), nella qualità di titolare dello studio notarile omonimo P.Iva …Leggi di più...
4. Trib. Roma, sentenza 04/06/2024, n. 9558Provvedimento: N. R.G. 56552/2023 Tribunale Ordinario di Roma Sezione Seconda Civile All'udienza del 03/06/2024, innanzi al giudice Alberto Cianfarini, chiamata la causa 56552/2023, sono comparsi: - ALTAMURA PASQUALE per la parte attrice; - CAPUANA MARIA per la parte convenuta; I procuratori delle parti discutono la lite riportandosi a tutti i propri scritti, ed alle note depositate, in via telematica, al fascicolo d'ufficio, e chiedono l'accoglimento delle conclusioni ed istanze ivi rassegnate, con rifusione delle spese del giudizio. Il Giudice All'esito della discussione per iscritto, pronuncia sentenza dandone deposito. Il Giudice Alberto Cianfarini pagina 1 di 13 REPUBBLICA LINA IN …Leggi di più...
5. Trib. Roma, sentenza 09/05/2024, n. 7872Provvedimento: N. R.G. 28321/2023 TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA SECONDA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 28321/2023 tra FIPORT S.R.L. TE CO ATTORE/I e MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE CONVENUTO/I Oggi 9 maggio 2024 innanzi al dott. Corrado Cartoni, sono comparsi: Per i ricorrenti l'avv. FLORIDDIA GIANLUCA Per MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE l'avv. GATTI RAFFAELLA LIVIO CATIA, oggi sostituito dall'avv. Sandro Nardellotto. Dopo breve discussione orale, il Giudice procede alla lettura del dispositivo ed al contestuale deposito della motivazione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA Seconda sezione civile Il giudice, dr. Corrado …Leggi di più...